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La camera approva in via definitiva il reato di depistaggio, carcere fino a 12 anni

Roma, 6 Lug 2016 - La Camera ha approvato in via definitiva con 325 si, un no e 14 astenuti, la proposta di legge di Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione vittime della strage di Bologna, che introduce il reato di depistaggio, punito con il carcere da 3 a 8 anni, che salgono a 12 quando è commesso in un processo per reati gravi come la strage.

Il reato di depistaggio ora entra nel codice penale. È legge il testo che punisce il pubblico ufficiale che manomette prove per ostacolare le indagini. Il provvedimento, approvato dalla Camera in via definitiva, prevede tra l'altro aggravanti nel caso di processi di strage, mafia e associazioni sovversive.

Il pubblico ufficiale che depista rischia ora da 3 a 8 anni di carcere. Il nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, infatti, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, allo scopo di ostacolare o impedire indagini o processi, modifica il corpo del reato o la scena del crimine oppure mente o è reticente. Se invece distrugge, occulta o altera prove oppure crea false piste, la pena aumenta da un terzo alla metà. L'inasprimento di pena (reclusione da 6 a 12 anni) scatta anche quando il reato riguarda processi per stragi e terrorismo, mafia e associazioni segrete, traffico di armi e materiale nucleare, chimico o biologico, o altri gravi delitti come la tratta di persone e il sequestro a scopo estorsivo. Se la condanna supera i 3 anni si applica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Aumento di pena anche per il reato di frode processuale nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo. Chi modifica lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone al fine di ingannare il giudice o il perito sarà ora punito con la reclusione da uno a 5 anni. A differenza del depistaggio che è reato proprio (può commetterlo solo un pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio), la frode nel processo civile è reato comune.

Al di fuori del depistaggio, è previsto comunque un aumento di pena (dalla metà a due terzi) anche nel caso di falsa testimonianza, frode processuale e favoreggiamento personale commessi per ostacolare o sviare indagini e processi per stragi, terrorismo, mafia e altri gravi delitti. Ulteriori aggravanti sono infine previste per i principali delitti contro l'amministrazione della giustizia (compreso il depistaggio) se ne deriva una condanna a danno di un terzo

Una riduzione di pena (da metà a due terzi) premierà chi si adopera a ripristinare lo stato della scena del reato e delle prove o a evitare conseguenze ulteriori oppure aiuta i magistrati a individuare i colpevoli del depistaggio.

Non è punibile il colpevole che ritratta il falso prima che si chiuda il dibattimento.

Il depistaggio aggravato comporta il raddoppio dei termini di prescrizione.

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