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“Diritto in pillole”: in caso di urgenza non è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea per l’installazione di telecamere per la videosorveglianza nel condominio

Di recente la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un condomino che, a seguito di reiterati danneggiamenti subiti e regolarmente denunciati dai condomini, provvedeva di sua iniziativa ad installare una telecamera per la videosorveglianza nei parcheggi condominiali e nel loro ingresso. Successivamente otteneva il rimborso dai condomini delle spese sostenute, ad eccezione di una associazione situata nell’edificio che si opponeva al pagamento della sua quota.

Il condomino si rivolgeva, quindi, al Giudice di Pace per la quota di rimborso delle spese da lui anticipate ed otteneva una condanna della convenuta al pagamento della somma dovuta. L’associazione, tuttavia, ricorreva per Cassazione basandosi su due motivi.

Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1134 del codice civile, con il quale viene stabilito il principio per il quale le spese relative alle parti comuni dell’edificio condominiale devono essere autorizzate dall’assemblea o dall’amministratore. Qualora tale autorizzazione manchi la spesa anticipata dal singolo condomino non può essere rimborsata, salvo si tratti di una spesa urgente. Inoltre, l’installazione della telecamera configurerebbe una violazione dell’art. 615 bis del codice penale (“interferenze illecite nella vita privata”) poiché priva del consenso da parte dei soggetti destinatari del trattamento delle immagini.

Nel secondo motivo, invece, si lamentava una insufficiente e contraddittoria motivazione da parte del giudice di primo grado nella sentenza impugnata, in quanto questi si sarebbe limitato ad aderire supinamente alla domanda dell’attore.

Con la sentenza n. 71 del 03.01.2013 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Secondo i giudici di legittimità, infatti, la nuova disciplina del condominio che all’art. 1122 ter del codice civile prevede la possibilità di installare impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edifici con una delibera dell’assemblea adottata a maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio, può essere derogata nel caso in cui sussista una necessità ed urgenza a procedere all’installazione. E nel caso in esame, come già rilevato anche dal giudice di primo grado, l’urgenza di procedere senza delibera o autorizzazione è stata riconosciuta anche da tutti gli altri condomini che avevano provveduto a pagare subito la loro quota.

Insussistente, infine, a giudizio della Suprema Corte la configurabilità del reato di cui all’art. 615 bis. Come già espresso in un precedente orientamento, la Corte ha ribadito che tale delitto si riferisce alle sole ipotesi in cui vi sia una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, sottraendola da ingerenze esterne a prescindere dalla sua presenza. E tale non è appunto il caso di un’area adibita a parcheggio destinata all’utilizzo di un numero indeterminato di persone. CS.