La Prefettura di Cagliari in una nota ha reso noto che sono disponibili sul proprio sito istituzionale le istruzioni con la relativa modulistica utilizzabile per inviare al Prefetto specifica istanza di segnalazione all’Arbitro Bancario Finanziario.
L'art. 27-bis, comma 1-quinquies intitolato "Nullità di clausole nei contratti bancari" del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, infatti, ha assegnato al Prefetto la possibilità di segnalare all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - organismo istituito ai sensi dell'art. 128-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia con decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 - specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela nell'ambito di operazioni di finanziamento.
La procedura di ricorso all'ABF è avviata dal Prefetto che, a tal fine, trasmette alla segreteria tecnica del collegio arbitrale competente (quello di Roma per i clienti domiciliati in questa provincia) una segnalazione corredata: dall'istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura; dall'invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo; dalla risposta di cui al precedente punto b), contenente le osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto; da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all'ABF.
Qualora il Prefetto intenda formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha potuto esprimersi nella risposta di cui al punto c) il Prefetto acquisisce le relative controdeduzioni della banca, le trasmette alla segreteria tecnica insieme alla cennata documentazione, tenendone conto nella redazione della propria relazione.
La segnalazione del Prefetto all'ABF, che verrà inviata contestualmente anche all'interessato e alla banca, potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di quest'ultima all'invito di cui al punto b) entro il termine ivi menzionato
Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica sottopone la segnalazione con il fascicolo da essa formato all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.
La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.
Infine, per rendere operativo il suindicato strumento, le istanze della clientela dovranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata prefetto.prefca@pec.interno.it, avvalendosi del modello a tale scopo predisposto, scaricabile dal sito internet di questa Prefettura all'indirizzo web www.prefettura.it/cagliari alla sezione "Accesso al credito - Segnalazione del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario - ". Com-red