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“Diritto in pillole”: no al sequestro preventivo di siti web che pubblicano intercettazioni.

In seguito ad una denuncia-querela presentata da una onorevole che lamentava la pubblicazione presso diversi siti informatici di stralci di intercettazioni telefoniche contenenti espressioni diffamatorie e gravemente lesive della propria reputazione, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema con la sentenza del 04.06.2012 n. 21489.

Della questione erano stati precedentemente investiti sia il Gip che il Tribunale competente, i quali avevano rigettato la richiesta di sequestro preventivo da parte del Pubblico ministero che riteneva invece sussistente il"periculum in mora", cioè il pericolo causato dal ritardo in relazione alla libera disponibilità delle intercettazioni pubblicate.

Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della misura cautelare richiesta dal Pubblico ministero, la Suprema Corte motivava la propria decisione ritenendo illegittima la richiesta di sequestro in considerazione del fatto che le espressioni erano già note alla collettività in quanto correttamente pubblicate in un precedente articolo di stampa senza oltrepassare il diritto di cronaca e di critica politica. Mancavano, dunque, i presupposti applicativi della misura richiesta dall’accusa con riferimento alla ipotetica configurabilità del reato di diffamazione di cui all’art. 595 codice penale (c.p.)

Questa decisione riprende un consolidato indirizzo giurisprudenziale in merito al confine tra l’esercizio del diritto di cronaca e la diffamazione, in virtù del quale gli elementi necessari per poter invocare la scriminante sono la verità del fatto esposto, la rispondenza a un interesse sociale all’informazione e la correttezza formale della notizia.

Il dibattito è sorto, però, con riferimento alla possibilità o meno di invocare le scriminanti del diritto di cronaca e di critica non soltanto da parte di chi svolge la professione giornalistica, ma anche da parte di coloro i quali esprimono la propria opinione in un sito internet, in una newsgroup o in un blog. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione il diritto di critica può essere esercitato da parte di chiunque, in quanto avente carattere autonomo rispetto al diritto di cronaca, ma sempre nel rispetto dei predetti limiti.

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