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Caccia: sentenza corte costituzionale dichiara non fondata questione legittimità costituzionale legge Regione

Il Presidente della giunta regionale Ugo Cappellacci   e l’Assessore della Difesa dell’Ambiente Giorgio Oppi  con soddisfazione  comunicano che  la Corte Costituzionale con sentenza del 23 gennaio 2012  ha dichiarato  non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5 (Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 – Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna), sollevata, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Si ricorda che la norma regionale regolamenta, a parziale modifica della legge regionale 23/1998, il prelievo venatorio in deroga, stabilendo le modalità e i criteri e in particolare  definendo il soggetto scientifico regionale che deve supportare la decisione in merito alla deroga, aspetto quest’ultimo oggetto della impugnazione governativa.
E’ da evidenziare che il prelievo in deroga è un istituto differente dall’attività  venatoria disciplinata dal calendario venatorio. A questo riguardo  in relazione a quanto disposto dal recente decreto della Regione Lazio relativamente  al posticipo al 9 febbraio 2012 dell’attività venatoria, l’Assessore Oppi, aderendo alle pressanti richieste del mondo venatorio sardo  nonché  alle esigenze   manifestate  da alcuni consiglieri regionali, ha richiesto all’ ISPRA, ai termini dell’art. 18, comma 2, della Legge 157/92 e s.m.i, il parere riguardo la possibilità di consentire l’attività venatoria anche nella regione Sardegna nella prima decade di febbraio per alcune specie di avifauna quali il colombaccio (Columba palumbus), la cornacchia grigia (Corvus corone cornix), la gazza (Pica Pica) e la ghiandaia (Garrulus glandarius). I rappresentanti dell’esecutivo regionale si stanno prodigando per accelerare il più possibile l’emissione del parere dell’Ispra al fine di consentire il proseguo dell’attività

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