Il comma 8 dell’articolo 11 del Dl 71 /A, approvato dal Consiglio regionale, dispone che il personale di cui all'articolo 3, comma 16 della legge regionale n. 3 del 2008, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale)
Tutto deve decorrere dalla data di assunzione, alle medesime condizioni previste per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1), terzo periodo della stessa legge regionale n. 15 del 1965. Red