Cagliari, 3 Giu 2020 – Quest’oggi, in un comunico l’Avvocato Alessandro Ballicu di Cagliari, afferma: “Col pretesto dell’emergenza sanitaria sono stati violati e/o limitati molti diritti costituzionali, perfino quello della difesa (art.24 costituzione) soprattutto nel processo penale”.
“Non tanto e non solo – prosegue - l’art.83 n. 6 del DL n. 27 del 24/04/2020 che rende onerosa, vessatoria ed umiliante l’attività degli avvocati, costretti a non potersi recare liberamente nei palazzi di giustizia, se non previo appuntamento telematico /telefonico con giudici e/o cancellarie e, nel penale con l’obbligo di depositare istanze / memorie esclusivamente con modalità telematiche, in palese contrasto con la giurisprudenza, fra cui la più recente sentenza della corte di cassazione, IV sez. n. 5798 del 14/02/2012 che ribadiva il concetto che, nel penale, il processo telematico non esiste, per cui sono valide le pec inviate dai cancellieri agli avvocati ma, sono nulli gli atti depositati telematicamente da questi ultimi”.
“Tale norme, a prescindere dal grado di diffusione del virus nella regione/città in cui si opera, - aggiunge l’Avvocato - è irragionevole e vessatoria, quindi in contrasto coll’art.3 della costituzione ma, anche col 24 posto che rende inutilmente difficoltosa l’attività fuori udienza dei difensori, soprattutto se, in base all’id quod plerumque accidit spesso le telefonate, le email e talvolta perfino le pec inviate dagli avvocati alle cancellerie, rimangono inevase”.
“Ma, le più gravi violazioni ai principi costituzionali sono avvenute, in relazione alle udienze penali con imputati indagati, detenuti o in stato di custodia cautelare”.
“Orbene: l’art. 83 n. 12 del DL n.27 del 24/04/2020 reitera la medesima norma, già contenuta nell’art.2 n.7 del DL n.11 dell’8/03/2020 che, in maniera generica e disinvolta, afferma che in quei casi, se possibile, le udienze si svolgano con collegamenti… da remoto”.
“Per inciso registro che, purtroppo, in taluni casi, i consigli dell’ordine degli avvocati hanno sottoscritto dei c.d. protocolli che, sostanzialmente, si sottomettevano a codesto metodo, con buona pace dell’art.1 del vigente codice deontologico forense del 2014 che testualmente recita:
- L’avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
- L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della costituzione…e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assista.”
Ma, tornando ai principi dei decreti legge di cui sopra, sommessamente, ritengo siano in palese contrasto col recente articolo 111 della costituzione sul c. d. giusto processo.
Infatti, svolgendo i processi penali con detenuti, nei modi suindicati, cioè con giudice e pubblico ministero regolarmente e giustamente nell’aula, imputato collegato da remoto in video conferenza e il povero difensore costretto a scegliere: o in aula, o in altro luogo insieme al proprio assistito.
In entrambi i casi causando:
- la nullità dell’intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato ex art. 178 lettera c del c.p.p. ma, soprattutto;
- la violazione dell’art.3 della costituzione, posto che l’imputato detenuto sarebbe discriminato e meno tutelato rispetto a quello libero (che invece potrebbe intervenire personalmente in udienza, accanto al proprio difensore);
- la violazione dell’art.111 della costituzione
sia per violazione del principio di parità delle parti : il Pm in aula col Giudice, il difensore e l’imputato in altro luogo ( carcere o caserma dei carabinieri, con possibilità di essere spiati/ controllati dalla polizia giudiziaria)
sia con grave compromissione delle “ condizioni necessarie per preparare la difesa” posto che, se il difensore preferisse esercitare il proprio diritto, di essere presente nella medesima aula col Giudice e il Pm , non potrebbe consultarsi riservatamente col proprio assistito e magari suggerirgli qualunque cosa sottovoce.
Purtroppo, non mi stupisco di questa deriva poco garantista, visto che , per stessa confessione del ministro degli esteri, alcuni diritti costituzionali sono stati sospesi dal c. d. diritto dell’emergenza, peccato però che, a differenza dell’art.16 della costituzione che, espressamente contempla limitazioni al diritto di circolazione, per “ motivi di sanità” analoghi limiti non sono previsti: né dall’art.13 che tutela la libertà personale (bene supremo che la giurisprudenza della corte costituzionale ha parificato a quello della vita) che è stato reiteratamente violato da tutte le norme emanate negli ultimi mesi, con sostanziale irrogazione congiunta a tutti i cittadini italiani, di almeno tre misure cautelari personali : divieto di espatrio (art.281 c.p.p.) , arresti domiciliari (art.284 c.p.p.) divieto e obbligo di dimora ( art.283 c.p.p.).
“Le stesse norme – prosegue - hanno altresì compresso esageratamente i diritti tutelati da altri principi fondamentali, tutelati dagli artt. 1 e 4 sul diritto/dovere al lavoro ( che proprio perché fondamentali, nella gerarchia delle fonti sono sovraordinati rispetto all’art. 16 e quindi non potrebbero subire limitazioni assolute consentite per ragioni di salute) soprattutto per gli avvocati per cui, con ulteriore violazione degli artt. 24 e 111 della costituzione, - conclude l’avv. Alessandro Ballicu - è stata limitata e resa onerosa la circolazione, perfino all’interno dei tribunali, discriminandoli perfino rispetto ai cancellieri ( che non subivano analoghe limitazioni) con ulteriore violazione dell’art.3 della costituzione”.
“Qualcuno potrebbe ribattere che, salvo la civilissima Svezia, quasi tutti i paesi del mondo hanno limitato le libertà dei propri cittadini, può darsi ma, forse nessun altro paese ha la costituzione “più bella del mondo” ed infine non scordiamoci che il nostro diritto deriva da quello romano, i latini erano maestri di diritto tanto è vero che, non si potevano irrogare misure cautelari preventive, per alcun civis romanus”.
Che Dio ci conservi la nostra Costituzione e nessuno si permetta, mai più, di violarla impunemente.
Avv. Alessandro Ballicu













