Con una sentenza del 13.02.2013 la nona sezione civile del Tribunale di Milano ha annullato il matrimonio di una coppia poiché il marito aveva celato la sua omosessualità alla moglie, orientamento sessuale già sussistente prima delle nozze.
I due coniugi, infatti, nel periodo precedente al matrimonio avevano soltanto avuto degli approcci sessuali e altre manifestazioni di affetto che non si erano mai concluse in un rapporto sessuale completo.
Dopo le nozze, tuttavia, le insistenze della donna per avere un rapporto completo portavano il marito a confessarle la sua impossibilità ad avere un rapporto sessuale con una donna perché, nonostante avesse tentato e sperato di poterlo fare, la sua omosessualità glielo impediva. Inoltre egli rivelava che fino a quel momento aveva avuto sempre e solo rapporti completi con uomini e che ciò era avvenuto anche dopo il matrimonio.
A questo punto la donna, sentitasi gravemente ingannata, citava il marito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del matrimonio sulla base dell’errore in cui era stata indotta dallo stesso.
Infatti, ai sensi dell’art. 122 del codice civile, il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge. L’errore è ritenuto essenziale qualora si accerti che, avendo presenti le condizioni dell’altro coniuge, questi non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute. Inoltre l’errore deve avere ad oggetto determinate circostanze elencate dalla norma.
Tra queste vi è l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale. I giudici, però, hanno ritenuto che l’omosessualità non potesse essere ricondotta a nessuna di queste categorie perché non può essere considerata, né a livello medico né a livello morale ed etico, una malattia o una deviazione.
L’errore in tal caso, pertanto, riguarda l’identità della persona e, nello specifico, l’identità sessuale che ne definisce l’orientamento e la direzione del comportamento sessuale. E che non può essere, dunque, considerata come una qualità della persona ma indica uno degli aspetti che ne definiscono la sua identità complessiva.
Non rivelare dunque la propria identità sessuale, tacendo cioè sul proprio orientamento e relativo comportamento sessuale, determina una falsa rappresentazione di sé che incide inevitabilmente sul consenso prestato e finalizzato ad un progetto di vita matrimoniale che la parte indotta in errore intendeva realizzare.
In base a tali motivazioni il Tribunale dichiarava la nullità del matrimonio contratto dalla coppia. CS.





