I giudici della sezione lavoro della Corte di Cassazione si sono occupati, nella sentenza n. 21028 del 27.11.2012, della cosiddetta monetizzazione dei giorni di ferie maturati ma non goduti a seguito di un periodo di malattia del lavoratore.
La questione trae origine dal ricorso presentato da un lavoratore cui il datore non voleva corrispondere l’indennizzo per le ferie non godute. Sia in primo che in secondo grado, infatti, i giudici di merito avevano negato il diritto all’indennizzo poiché nel contratto collettivo era prevista l’indennità sostitutiva per la sola ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro.
La Suprema Corte, tuttavia, accoglieva il ricorso prendendo spunto dalla rilevanza costituzionale del diritto alle ferie ai sensi dell’art. 36 della Costituzione. Qualora, infatti, il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi una rinuncia da parte sua che, in ogni caso, sarebbe nulla ai sensi degli articoli 36 della Costituzione e 2109 del codice civile.
L’art. 2109 garantisce al lavoratore il diritto al godimento di un congruo periodo di riposo affinché possa reintegrare le sue energie psico-fisiche e soddisfare le sue esigenze culturali, affettive e familiari. E l’art. 36 della Costituzione ne sancisce la sua irrinunciabilità, prevedendo al terzo comma che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
In conseguenza di ciò, se le clausole del contratto collettivo prevedono solo il diritto al godimento delle ferie ma non anche l’indennità sostitutiva devono essere interpretate nel senso che la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore non può escludere il diritto per quest’ultimo all’indennità sostitutiva delle ferie.
Circa la natura di tale indennità, poi, oltre ad avere carattere risarcitorio per compensare il danno costituito dalla perdita del riposo, per altro verso essa costituisce un’erogazione di natura retributiva: rappresenta infatti il corrispettivo della attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali. CS.