Una interessante sentenza è stata recentemente pronunciata dal Tribunale di Taranto il 06.11.2012 relativamente ad un caso di responsabilità di un istituto di credito per l’omesso controllo della firma su una carta di credito indebitamente utilizzata.
Il titolare, appena resosi conto di avere smarrito la propria carta, provvedeva ad informare immediatamente la banca e ad effettuare la denuncia presso i Carabinieri. In seguito, però, egli scopriva che lo smarrimento era avvenuto in realtà già alcuni giorni prima, poiché gli acquisti abusivi erano già stati effettuati in precedenza rispetto al momento della denuncia.
Inizialmente il titolare aveva provveduto a pagare una buona parte delle somme addebitate, salvo interrompere il pagamento ed adire il Giudice di Pace competente per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato. In particolare il motivo di doglianza era incentrato sulla palese falsità delle firme sulle copie delle memorie di spesa allegate che la banca avrebbe dovuto rilevare, senza procedere ad alcun addebito.
La banca si difendeva in giudizio contestando la fondatezza della pretesa dell’attore in quanto l’omessa custodia e la denuncia non tempestiva integravano una forma di colpa grave del cliente.
Avendo ottenuto una sentenza di rigetto della domanda in primo grado, il titolare ricorreva in appello davanti al Tribunale che accoglieva il ricorso ribaltando la precedente pronuncia.
Il giudice d’appello motivava la propria decisione precisando come, in virtù del rapporto contrattuale che lega la banca all’esercente, quest’ultimo è tenuto a controllare la corrispondenza della firma apposta sulla carta di credito con quella siglata sul modulo di spesa stampato dall’apparecchio POS. E qualora rilevi una difformità e non conosca personalmente il cliente, deve richiedere altresì l’esibizione di un documento d’identità. Soprattutto nell’ipotesi in cui si tratti, come nel caso in esame, di una spesa elevata.
Il controllo da parte della banca deve avvenire in un momento successivo e cioè al momento di erogare le somme al commerciante, rifiutandolo nell’ipotesi in cui rilevi irregolarità o, se l’operazione è già avvenuta, agendo per ottenere la restituzione di tali somme.
Pertanto, emerge nei confronti del titolare sia la sussistenza della responsabilità extracontrattuale in capo al commerciante sia della responsabilità contrattuale della banca, seppur in due momenti diversi. Non si può, dunque, addebitare al solo cliente una responsabilità per colpa grave come erroneamente sostenuto dal Giudice di Pace, anche in considerazione della presenza nel contratto di una clausola di limitazione di responsabilità del cliente in caso di tardiva comunicazione (fino a 150 euro). La colpa per il ritardo nella comunicazione dello smarrimento viene perciò travolta dalla colpa grave del commerciante e della banca. Da qui la condanna di quest’ultima alla restituzione delle somme e al pagamento delle spese processuali.CS.