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Incandidabilità subito applicabile, passa nuova concussione: sì della Camera sulla seconda delle tre fiducie poste sul ddl anticorruzione

Sì dell'Aula della Camera sulla seconda delle tre fiducie poste a Montecitorio dal governo sul ddl anticorruzione. La seconda fiducia, riferita all'articolo 13 che definisce i reati di corruzione tra privati e di traffico di influenze è passata con 431 sì, 71 no e 38 astenuti.

Pronti ad applicare da subito le norme sull'incandidabilità dei condannati contenute nel ddl anticorruzione. Lo ha assicurato il ministro della Pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi. "Con il testo approvato oggi - ha spiegato in una dichiarazione - il Governo è in grado di esercitare la delega a partire dal giorno successivo all`approvazione della legge e in questo modo i nuovi divieti sarebbero di immediata applicazione. Il termine della delega è un termine massimo".

Inizieranno domani mattina alle 12 le dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge anticorruzione su cui il governo ha ottenuto la fiducia oggi. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il presidente dei deputati hanno anche deciso che al termine del voto sulla terza fiducia di oggi l'assemblea proseguirà l'esame degli articoli su cui non F stata posta la fiducia e sugli ordini del giorno.

Nuova concussione - Il governo ottiene la fiducia alla Camera sull'articolo 13 del ddl anti-corruzione, che introduce i nuovi reati di concussione per induzione, traffico illecito di influenze e corruzione per l'esercizio della funzione.

Le nuove norme prevedono che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusi della sua funzione o dei suoi poteri, inducendo a dare o a promettere indebitamente allo stesso pubblico ufficiale o ad una terza persona denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.

Per quel che riguarda il traffico di influenze illecite le nuove norme stabiliscono che chiunque, fuori dai casi di concorso in altri reati, "sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio", sia punito con la reclusione da uno a 3 anni".

Identica pena è prevista per chi dia o prometta denaro o altri vantaggi di carattere patrimoniale. La pena viene aumentata nel caso in cui chi indebitamente fa dare o promettere denaro o altri vantaggi patrimoniali ha la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono ulteriormente aumentate nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

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