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Edilizia – L’irregolarità del Durc non blocca l’appalto – Confartigianato Imprese

“Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) irregolare non è causa di revoca dell’appalto di opera pubblica all’impresa vincitrice, la cui condotta dovrà essere valutata autonomamente dalla Stazione appaltante”.

Confartigianato Imprese Sardegna comunica che a questa importante conclusione sono giunti i giudici del Consiglio di Stato, che, con la pronuncia n.1228/2011 dello scorso 24 febbraio, sono intervenuti in merito alla regolarità contributiva delle imprese.

Il Durc, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inial e delle Casse Edili. Serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla Dia, per le attestazioni Soa.

La sentenza ha sancito che “debiti previdenziali lievi” non sono sufficienti a revocare l'aggiudicazione di un appalto: anche qualora venga superata la soglia minima di 100 euro, che secondo l’articolo 8 del D.M. 24 ottobre 2001 impedisce il rilascio del certificato, non si procederà con l’esclusione automatica alle gare.

Dovrà essere, invece, valutata la gravità dell’illecito (ai sensi del DM 24 ottobre 2007) da parte della Stazione appaltante alla luce delle previsioni del bando. Infatti, in caso di bando non specifico circa i termini della dichiarazione da rendersi all’atto della presentazione della domanda di  partecipazione alla gara, il concorrente sarà escluso soltanto qualora la stazione appaltante sia oggettivamente certa che l’eventuale debito contributivo dichiarato sia “grave e definitivamente accertato”.

Al contrario, se il bando prevede che debbano essere dichiarate tutte le violazioni contributive in cui possa essere incorso il concorrente, sarà richiesta una dichiarazione dal contenuto più ampio rispetto a quanto previsto dall’articolo 38 del codice degli appalti che impone ai concorrenti di comunicare l’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”. Red