La sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha recentemente dovuto affrontare la vicenda relativa ad un dirigente di una importante società il quale veniva imputato del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ai sensi dell’art. 572 del codice penale. Le varie condotte contestategli in danno della persona offesa consistevano tra l’altro in una immotivata esclusione da un gruppo di lavoro, nel provocare senso di mortificazione e stress emotivo con atteggiamenti astiosi, nell’adibire a compiti non adeguati a titoli e competenze, nell’impedimento di avanzamento a qualifica superiore.
Tuttavia, il dirigente veniva assolto sia in primo che in secondo grado perché il fatto non sussiste e, contro la sentenza di appello, presentavano ricorso per Cassazione il pubblico ministero e la parte civile. Quest’ultima in particolare lamentava come la Corte d’appello, pur avendo associato alle dimensioni dell’azienda avente una organizzazione obiettivamente complessa ed articolata le modalità della quotidiana convivenza per diverso tempo in un medesimo ufficio “open space”, avesse ritenuto il quotidiano rapporto tra dirigente e sottoposto non di tipo familiare nelle imprese di una certa dimensione.
Nella sentenza n. 19760 del 08.05.2013 la Suprema Corte riteneva però insussistente il reato contestato anche sulla base degli ulteriori elementi di fatto descritti dalla ricorrente, quali la conoscenza di informazioni sulla vita personale dei colleghi, il lavoro quotidiano nel medesimo ambiente e la frequentazione di riunioni. Tutte circostanze ritenute non idonee a rappresentare un ambiente di lavoro parafamiliare.
Già in una precedente e recente pronuncia, infatti, la Corte aveva precisato come all’estensione oltre l’ambito strettamente familiare delle condotte sussumibili nella fattispecie descritta nella norma in discorso dovesse essere posto un limite.
L’art. 572 è inserito in una parte del codice dedicata ai delitti contro la famiglia ed il suo ambito di applicazione, pur venendo progressivamente esteso, è limitato alla famiglia ed ai fanciulli. Per tale motivo, dunque, il presupposto della parafamiliarità del rapporto di sovraordinazione rappresenta il limite alla suddetta estensione: tale rapporto si deve perciò caratterizzare dalla sottoposizione di una persona alla autorità di altra in un contesto di prossimità permanente e di abitudini di vita, anche lavorativa, tipiche di un rapporto familiare.
In conclusione la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato, escludendo che il rapporto tra datore di lavoro e dipendente di una grande azienda possa essere ricondotto a quello parafamiliare. Senza porre alcuna limitazione nel senso sopraindicato, infatti, qualsiasi relazione lavorativa dovrebbe configurare una sorta di comunità parafamiliare alla quale applicare il delitto di cui all’art. 572, includendo anche condotte poste in essere in un contesto più ampio e complesso che avrebbero in realtà rilevanza solo in ambito civile in quanto considerate “mobbing”. CS.





