{"id":91978,"date":"2012-12-23T15:14:04","date_gmt":"2012-12-23T14:14:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/23\/12\/2012\/diritto-in-pillole-le-molestie-tramite-posta-elettronica-non-possono-configurare-reato-ai-sensi-dellart-660-del-codice-penale-come-accade-per-le-molestie-telefoniche"},"modified":"2012-12-23T15:14:04","modified_gmt":"2012-12-23T14:14:04","slug":"diritto-in-pillole-le-molestie-tramite-posta-elettronica-non-possono-configurare-reato-ai-sensi-dellart-660-del-codice-penale-come-accade-per-le-molestie-telefoniche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2012\/12\/23\/diritto-in-pillole-le-molestie-tramite-posta-elettronica-non-possono-configurare-reato-ai-sensi-dellart-660-del-codice-penale-come-accade-per-le-molestie-telefoniche\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: le molestie tramite posta elettronica non possono configurare reato ai sensi dell\u2019art. 660 del codice penale come accade per le molestie telefoniche"},"content":{"rendered":"<p><P style=\"MARGIN: 0cm 0cm 10pt\" class=MsoNormal>\"Il reato di molestie ai sensi dell\u2019art. 660 del codice penale non \u00e8 configurabile qualora sia commesso mediante l\u2019invio di messaggi di posta elettronica. Questa massima che si ricava dalla recente sentenza del 16.11.2012 n. 44855 della sezione feriale della Corte di Cassazione conferma la linea interpretativa ormai seguita dai giudici di legittimit\u00e0 che porta a distinguere l\u2019ipotesi in discorso dalle molestie telefoniche, anche tramite sms.<\/p>\n<p>La trattazione di questa vicenda nasce dall\u2019impugnazione della sentenza con la quale all\u2019imputato veniva confermata la condanna alla pena di due anni di reclusione per i reati di tentata violenza privata, molestie, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ed intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche. Tali reati venivano commessi a seguito dell\u2019interruzione da parte della persona offesa di una relazione sentimentale instaurata durante una crociera, su una nave dove l\u2019imputato svolgeva l\u2019incarico ufficiale addetto alle comunicazioni radio.<\/p>\n<p>La Suprema Corte, come detto, ha annullato la condanna dell\u2019imputato limitatamente al capo d\u2019imputazione per il reato di molestia ripercorrendo quel filone interpretativo che motiva la inconfigurabilit\u00e0 in virt\u00f9 dell\u2019esame specifico delle differenti caratteristiche dei mezzi di comunicazione tra e-mail e telefono. Infatti,<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>mentre secondo la Corte la molestia telefonica comporta una interazione continua tra chi telefona e chi riceve (eliminabile solo con la disattivazione dell\u2019apparecchio), l\u2019invio continuo di posta elettronica non determina una effettiva e continua intrusione nella sfera di libert\u00e0 del destinatario il quale, parimenti a quanto accade con la corrispondenza cartacea, soltanto nel momento in cui controller\u00e0 la propria casella trover\u00e0 le comunicazioni moleste.<\/p>\n<p>Tuttavia, se da un lato tale interpretazione segue un percorso logico abbastanza chiaro e lineare, considerato anche il dato testuale dell\u2019art. 660 che menziona solo il \u201cmezzo del telefono\u201d, in realt\u00e0 sembra non tenere conto del costante e rapido progresso tecnologico in atto che consente ormai di ricevere le mail con i telefoni di ultima generazione e con modalit\u00e0 di avviso sonore del tutto identiche agli sms. Di sicuro in tale ipotesi dovr\u00e0 senz\u2019altro riconoscersi la configurabilit\u00e0 del reato di molestie, anche se appare ormai evidente la necessit\u00e0 di una modifica della norma in discorso che ricomprenda tali casi.<\/p>\n<p>Non si pu\u00f2 fare a meno di rilevare, infatti, come nell\u2019attuale era tecnologica questa disposizione sia da considerarsi ampiamente anacronistica e che<SPAN style=\"mso-spacerun: yes\">&nbsp; <\/SPAN>in ogni caso una interpretazione estensiva da parte della Corte non sarebbe da ritenersi inopportuna, tenuto conto che anche l\u2019invio della posta elettronica si realizza pur sempre attraverso la linea telefonica. CS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8220;Il reato di molestie ai sensi dell\u2019art. 660 del codice penale non \u00e8 configurabile qualora sia commesso mediante l\u2019invio di messaggi di posta elettronica. 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