{"id":91523,"date":"2012-11-24T15:14:04","date_gmt":"2012-11-24T14:14:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/24\/11\/2012\/diritto-in-pillole-il-commerciante-e-la-banca-sono-tenuti-a-verificare-la-regolarita-della-firma-sulla-carta-di-credito-per-non-incorrere-in-responsabilita"},"modified":"2012-11-24T15:14:04","modified_gmt":"2012-11-24T14:14:04","slug":"diritto-in-pillole-il-commerciante-e-la-banca-sono-tenuti-a-verificare-la-regolarita-della-firma-sulla-carta-di-credito-per-non-incorrere-in-responsabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2012\/11\/24\/diritto-in-pillole-il-commerciante-e-la-banca-sono-tenuti-a-verificare-la-regolarita-della-firma-sulla-carta-di-credito-per-non-incorrere-in-responsabilita\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: il commerciante e la banca sono tenuti a verificare la regolarit\u00e0 della firma sulla carta di credito per non incorrere in responsabilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>Una interessante sentenza \u00e8 stata recentemente pronunciata dal Tribunale di Taranto il 06.11.2012 relativamente ad un caso di responsabilit\u00e0 di un istituto di credito per l\u2019omesso controllo della firma su una carta di credito indebitamente utilizzata.<\/p>\n<p>Il titolare, appena resosi conto di avere smarrito la propria carta, provvedeva ad informare immediatamente la banca e ad effettuare la denuncia presso i Carabinieri. In seguito, per\u00f2, egli scopriva che lo smarrimento era avvenuto in realt\u00e0 gi\u00e0 alcuni giorni prima, poich\u00e9 gli acquisti abusivi erano gi\u00e0 stati effettuati in precedenza rispetto al momento della denuncia.<\/p>\n<p>Inizialmente il titolare aveva provveduto a pagare una buona parte delle somme addebitate, salvo interrompere il pagamento ed adire il Giudice di Pace competente per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato. In particolare il motivo di doglianza era incentrato sulla palese falsit\u00e0 delle firme sulle copie delle memorie di spesa allegate che la banca avrebbe dovuto rilevare, senza procedere ad alcun addebito.<br \/>La banca si difendeva in giudizio contestando la fondatezza della pretesa dell\u2019attore in quanto l\u2019omessa custodia e la denuncia non tempestiva integravano una forma di colpa grave del cliente.<\/p>\n<p>Avendo ottenuto una sentenza di rigetto della domanda in primo grado, il titolare ricorreva in appello davanti al Tribunale che accoglieva il ricorso ribaltando la precedente pronuncia.<\/p>\n<p>Il giudice d\u2019appello motivava la propria decisione precisando come, in virt\u00f9 del rapporto contrattuale che lega la banca all\u2019esercente, quest\u2019ultimo \u00e8 tenuto a controllare la corrispondenza della firma apposta sulla carta di credito con quella siglata sul modulo di spesa stampato dall\u2019apparecchio POS. E qualora rilevi una difformit\u00e0 e non conosca personalmente il cliente, deve richiedere altres\u00ec l\u2019esibizione di un documento d\u2019identit\u00e0. Soprattutto nell\u2019ipotesi in cui si tratti, come nel caso in esame, di una spesa elevata.<\/p>\n<p>Il controllo da parte della banca deve avvenire in un momento successivo e cio\u00e8 al momento di erogare le somme al commerciante, rifiutandolo nell\u2019ipotesi in cui rilevi irregolarit\u00e0 o, se l\u2019operazione \u00e8 gi\u00e0 avvenuta, agendo per ottenere la restituzione di tali somme.<\/p>\n<p>Pertanto, emerge nei confronti del titolare sia la sussistenza della responsabilit\u00e0 extracontrattuale in capo al commerciante sia della responsabilit\u00e0 contrattuale della banca, seppur in due momenti diversi. Non si pu\u00f2, dunque, addebitare al solo cliente una responsabilit\u00e0 per colpa grave come erroneamente sostenuto dal Giudice di Pace, anche in considerazione della presenza nel contratto di una clausola di limitazione di responsabilit\u00e0 del cliente in caso di tardiva comunicazione (fino a 150 euro). La colpa per il ritardo nella comunicazione dello smarrimento viene perci\u00f2 travolta dalla colpa grave del commerciante e della banca. Da qui la condanna di quest\u2019ultima alla restituzione delle somme e al pagamento delle spese processuali.CS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una interessante sentenza \u00e8 stata recentemente pronunciata dal Tribunale di Taranto il 06.11.2012 relativamente ad un caso di responsabilit\u00e0 di un istituto di credito per&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91523"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91523"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91523\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91523"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91523"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91523"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}