{"id":91421,"date":"2012-11-11T15:14:04","date_gmt":"2012-11-11T14:14:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/11\/11\/2012\/diritto-in-pillole-le-ingiurie-del-lavoratore-nei-confronti-del-datore-di-lavoro-non-giustificano-il-licenziamento-se-sono-dovute-a-promesse-non-mantenute"},"modified":"2012-11-11T15:14:04","modified_gmt":"2012-11-11T14:14:04","slug":"diritto-in-pillole-le-ingiurie-del-lavoratore-nei-confronti-del-datore-di-lavoro-non-giustificano-il-licenziamento-se-sono-dovute-a-promesse-non-mantenute-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2012\/11\/11\/diritto-in-pillole-le-ingiurie-del-lavoratore-nei-confronti-del-datore-di-lavoro-non-giustificano-il-licenziamento-se-sono-dovute-a-promesse-non-mantenute-2\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: le ingiurie del lavoratore nei confronti del datore di lavoro non giustificano il licenziamento se sono dovute a promesse non mantenute."},"content":{"rendered":"<p>La sezione lavoro della Corte di Cassazione \u00e8 stata recentemente chiamata a pronunciarsi in merito ad una vicenda che aveva ad oggetto il licenziamento di una lavoratrice per alcune frasi ingiuriose pronunciate nei confronti del responsabile dell\u2019organizzazione servizi della societ\u00e0 datrice di lavoro.<\/p>\n<p>Tanto il giudice di primo grado che la Corte d\u2019appello territoriale avevano, infatti, confermato l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice. Ci\u00f2 in base a quattro ordini di motivi.<\/p>\n<p>Innanzitutto veniva accertata la violazione della promessa fatta dal datore di non trasferire la lavoratrice: la frase pronunciata, quindi, pur avendo un contenuto indubbiamente ingiurioso, costituiva una reazione alla convinzione di aver subito un torto. La lavoratrice aveva, inoltre, ammesso l\u2019accaduto evidenziando la propria condizione psicologica particolare. La frase contestata esprimeva pi\u00f9 che altro un senso di delusione per la gestione da parte della societ\u00e0 datrice che un vero e proprio dissenso. Infine, la dipendente non aveva mai avuto alcun precedente sotto il profilo disciplinare. Per tali motivi, dunque, la sanzione del licenziamento appariva sproporzionata rispetto alla gravit\u00e0 dei fatti contestati.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 datrice di lavoro presentava, perci\u00f2, ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che le espressioni pronunciate dall\u2019intimata erano indubbiamente idonee ad incrinare il rapporto di fiducia tra le parti, criticando altres\u00ec il ragionamento effettuato nella sentenza con il quale i giudici di merito attenuavano la portata offensiva delle frasi pronunciate. Questi, infatti, avrebbero dovuto limitarsi a constatare lo svolgimento dei fatti senza addentrarsi in valutazioni soggettive legate allo stato d\u2019animo della lavoratrice. La quale, secondo la societ\u00e0 ricorrente, aveva contestato in modo esplicito e gravemente offensivo il potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.<\/p>\n<p>Nella sentenza n. 16752 del 02.10.2012 la Corte adita si pronunciava nuovamente in favore della lavoratrice, rigettando il ricorso e condannando la societ\u00e0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli onorari.<\/p>\n<p>I giudici di legittimit\u00e0, infatti, pur confermando la ingiustificabilit\u00e0 del comportamento tenuto dalla dipendente con cui ha travalicato il legittimo esercizio di critica, hanno ritenuto che la sanzione adottata dalla societ\u00e0 non fosse legittima. Ci\u00f2&nbsp; a seguito della valutazione sia del contesto in cui le espressioni sono state utilizzate che per il loro effettivo contenuto. Sotto quest\u2019ultimo profilo, le frasi esprimevano pi\u00f9 una delusione di ordine politico (verso i movimenti di sinistra) che un dissenso verso l\u2019organizzazione aziendale. Infine la promessa fatta alla lavoratrice di non essere trasferita pu\u00f2 comportare una attenuazione della gravit\u00e0 del comportamento tenuto, il quale appare come una reazione eccessiva ma anche istintiva rispetto alle promesse non mantenute. CS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sezione lavoro della Corte di Cassazione \u00e8 stata recentemente chiamata a pronunciarsi in merito ad una vicenda che aveva ad oggetto il licenziamento di&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91421"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91421"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91421\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}