{"id":90739,"date":"2012-09-29T15:14:03","date_gmt":"2012-09-29T14:14:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/29\/09\/2012\/diritto-in-pillole-multa-valida-anche-senza-lo-scontrino-del-telelaser"},"modified":"2012-09-29T15:14:03","modified_gmt":"2012-09-29T14:14:03","slug":"diritto-in-pillole-multa-valida-anche-senza-lo-scontrino-del-telelaser","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2012\/09\/29\/diritto-in-pillole-multa-valida-anche-senza-lo-scontrino-del-telelaser\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: multa valida anche senza lo scontrino del telelaser"},"content":{"rendered":"<p>Con l\u2019ordinanza del 02.08.2012 n. 13894, la Cassazione ha confermato quanto gi\u00e0 espresso in diverse precedenti pronunce in merito alla validit\u00e0 dell\u2019accertamento compiuto dagli organi di polizia mediante l\u2019utilizzo delle apparecchiature telelaser senza la consegna dello scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocit\u00e0 e alla targa del veicolo.<\/p>\n<p>Secondo i giudici del \u201cPalazzaccio\u201d, infatti, non \u00e8 necessario che la prova della avvenuta infrazione debba essere fornita anche dallo scontrino rilasciato automaticamente dalla apparecchio, non esistendo in proposito alcuna norma che ne sancisce l\u2019indispensabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Il principio di fondo sotteso alla contestazione di una infrazione del codice della strada da parte di un organo di polizia \u00e8 che il verbale redatto dal pubblico ufficiale \u00e8 considerato atto pubblico dotato di fede privilegiata ai sensi dell\u2019art. 2700 del codice civile. Ci\u00f2 significa che quanto viene affermato in esso fa piena prova circa la sua provenienza, le eventuali dichiarazioni e tutti i fatti che si affermano essere avvenuti, salva la proposizione di querela di falso volta a dimostrare la falsit\u00e0 del documento o di quanto in esso contenuto.<\/p>\n<p>Il verbale, dunque, \u00e8 il documento che fornisce la prova della violazione delle norme del codice della strada relative alla velocit\u00e0, in quanto contiene i rilievi tratti dalle apparecchiature previste dall\u2019art. 142 del codice e le constatazioni personali degli agenti.<\/p>\n<p>Constatazioni non consistenti, peraltro, in percezioni sensoriali implicanti mere valutazioni personali ma afferendo a dati obiettivi quali la lettura del display del telelaser e la rilevazione del numero di targa.<\/p>\n<p>In base ai motivi suesposti, i giudici di legittimit\u00e0 hanno perci\u00f2 ribaltato quanto affermato nella sentenza del Tribunale in sede di appello, il quale aveva accolto il ricorso dell\u2019automobilista fondato sulla mancata produzione dello scontrino, senza il quale non sarebbe stata fornita una traccia materiale della rilevazione.<\/p>\n<p>Pertanto, la Cassazione ha ritenuto l\u2019accertamento dell\u2019infrazione pienamente valido e legittimo, cassando la sentenza impugnata e condannando alle spese di giudizio l\u2019autista.<\/p>\n<p>Alla luce di ci\u00f2, mi preme fare una considerazione che rivolgo a tutti gli automobilisti. Tralasciando il discorso sugli abusi perpetrati in questi anni dai comuni che hanno spesso utilizzato gli autovelox come strumenti per ripianare i loro bilanci, nello svolgimento della professione capita spesso di osservare come i ricorsi avverso le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada siano per lo pi\u00f9 delle \u201cscappatoie\u201d per cercare di non pagare senza che sussistano fondati motivi di impugnazione. Ed quasi certo che una impugnazione pretestuosa non soltanto non porta a un annullamento del verbale impugnato, ma rischia di tramutarsi in un inutile aggravio di spese. Meglio dunque meditare e informarsi bene sulla sostenibilit\u00e0 in giudizio delle motivazioni prima di contestare i verbali. CS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con l\u2019ordinanza del 02.08.2012 n. 13894, la Cassazione ha confermato quanto gi\u00e0 espresso in diverse precedenti pronunce in merito alla validit\u00e0 dell\u2019accertamento compiuto dagli organi&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90739"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90739"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90739\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90739"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=90739"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=90739"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}