{"id":75713,"date":"2012-12-30T00:00:00","date_gmt":"2012-12-29T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/2012\/12\/30\/diritto-in-pillole-lutilizzo-di-unarea-condominiale-ai-fini-di-parcheggio-non-puo-essere-tutelato-mediante-unazione-possessoria-contro-il-suo-proprietario\/"},"modified":"2012-12-30T00:00:00","modified_gmt":"2012-12-29T23:00:00","slug":"diritto-in-pillole-lutilizzo-di-unarea-condominiale-ai-fini-di-parcheggio-non-puo-essere-tutelato-mediante-unazione-possessoria-contro-il-suo-proprietario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2012\/12\/30\/diritto-in-pillole-lutilizzo-di-unarea-condominiale-ai-fini-di-parcheggio-non-puo-essere-tutelato-mediante-unazione-possessoria-contro-il-suo-proprietario\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: l\u2019utilizzo di un\u2019area condominiale ai fini di parcheggio non pu\u00f2 essere tutelato mediante un\u2019azione possessoria contro il suo proprietario"},"content":{"rendered":"<p><P style=\"MARGIN: 0cm 0cm 10pt\" class=MsoNormal>Con la sentenza n. 15334 del 13.09.2012 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio della non configurabilit\u00e0 nel nostro ordinamento della servit\u00f9 di parcheggio. Tale pronuncia era stata originata dalla domanda proposta da alcuni condomini di essere reintegrati nel possesso di un secondo cortile, facente parte dello stabile condominiale, ove erano soliti parcheggiare le proprie autovetture. Infatti, la societ\u00e0 proprietaria di tale cortile aveva loro precluso l\u2019accesso mediante l\u2019apposizione di una sbarra all\u2019ingresso dello stesso.<\/p>\n<p>Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva disposto la reintegra nel possesso e condannato la convenuta alla rimozione della sbarra e al pagamento delle spese. A seguito di tale pronuncia, la societ\u00e0 ricorreva in appello ed otteneva una decisione favorevole che ribaltava quanto stabilito dal giudice di prime cure. Secondo la Corte d\u2019Appello, infatti, l\u2019azione proposta dai condomini non poteva ricevere la tutela richiesta poich\u00e9 non sussistevano i presupposti necessari affinch\u00e9 si potesse parlare di possesso del bene, mancando del tutto il cosiddetto \u201canimus rem sibi habendi\u201d, l\u2019intenzione di utilizzare una determinata cosa come se si fosse proprietari.<\/p>\n<p>A questo punto i condomini proponevano ricorso per Cassazione e, insistendo nella loro domanda, motivavano lo stesso ritenendo il possesso del secondo cortile mediante parcheggio delle loro auto corrispondente ad un diritto reale a parcheggiare nel cortile di cui altri erano proprietari, configurandosi sostanzialmente una servit\u00f9.<\/p>\n<p>Tuttavia la Suprema Corte ha rigettato la domanda possessoria dei ricorrenti proprio ritenendo non ammissibile nel nostro ordinamento una servit\u00f9 personale quale quella di parcheggio. La servit\u00f9 \u00e8, infatti, un diritto reale di godimento ed \u00e8 definita dall\u2019art. 1027 del codice civile come un peso imposto sopra un fondo per l\u2019utilit\u00e0 di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario. Dunque l\u2019utilit\u00e0 deve essere legata ad un fondo non ad un interesse personale come nelle servit\u00f9 personali che, quindi, sono da considerarsi nulle per contrariet\u00e0 al numero chiuso dei diritti reali.<\/p>\n<p><SPAN style=\"LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-language: EN-US; mso-ansi-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA\">La Corte, richiamando quanto gi\u00e0 enunciato nella sentenza n. 1551 del 2009, afferma che \u201cla comodit\u00e0 di parcheggiare l\u2019auto per specifiche persone che accedono al fondo non pu\u00f2 valutarsi come una utilit\u00e0 inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari\u201d. Non \u00e8 ammissibile, pertanto, una servit\u00f9 caratterizzata da una limitazione di un fondo imposta non in favore ad altro fondo ma a vantaggio di determinati interessi personali quali l\u2019esigenza di avere un comodo parcheggio. CS<\/SPAN><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 15334 del 13.09.2012 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio della non configurabilit\u00e0 nel nostro ordinamento della servit\u00f9 di parcheggio.&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75713"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75713"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75713\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75713"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75713"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75713"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}