{"id":75425,"date":"2012-10-20T00:00:00","date_gmt":"2012-10-19T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/2012\/10\/20\/diritto-in-pillole-obbligare-un-alunno-a-scrivere-nel-proprio-quaderno-frasi-umilianti-per-punizione-ed-intimorirlo-e-reato\/"},"modified":"2012-10-20T00:00:00","modified_gmt":"2012-10-19T22:00:00","slug":"diritto-in-pillole-obbligare-un-alunno-a-scrivere-nel-proprio-quaderno-frasi-umilianti-per-punizione-ed-intimorirlo-e-reato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2012\/10\/20\/diritto-in-pillole-obbligare-un-alunno-a-scrivere-nel-proprio-quaderno-frasi-umilianti-per-punizione-ed-intimorirlo-e-reato\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: obbligare un alunno a scrivere nel proprio quaderno frasi umilianti per punizione ed intimorirlo \u00e8 reato"},"content":{"rendered":"<p>Il caso di questa settimana riguarda la condanna di una professoressa presso una scuola media statale di Palermo per il reato di cui all\u2019art. 571 del codice penale, con il quale viene punita la condotta di chi \u201cabusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorit\u00e0, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l\u2019esercizio di una professione o di un\u2019arte\u201d. L\u2019autore \u00e8 punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.<\/p>\n<p>La condotta incriminata era consistita nell\u2019aver costretto un alunno di 11 anni a scrivere sul proprio quaderno la frase \u201csono un deficiente\u201d per cento volte, rivolgendogli, inoltre, frasi umilianti e intimidatorie quali la minaccia di sottrarlo alla tutela dei genitori. Tale comportamento aveva causato un forte disagio psicologico nel minore, rendendo perci\u00f2 necessarie cure mediche ed un percorso terapeutico di psicoterapia.<br \/>Tale energico intervento da parte dell\u2019insegnante veniva giustificato dall\u2019intenzione di interrompere una condotta \u201cbullistica\u201d dell\u2019alunno nei confronti di un suo compagno di classe dallo stesso ingiustamente denigrato.<\/p>\n<p>Dopo una assoluzione nel giudizio di primo grado, motivata appunto dalla ritenuta adeguatezza della condotta posta in essere alla finalit\u00e0 educativa perseguita in ragione di un necessario intervento correttivo immediato, l\u2019insegnante veniva tuttavia condannata dalla Corte d\u2019Appello di Palermo alla pena di un mese di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della persona offesa costituitasi parte civile.<\/p>\n<p>I giudici del giudizio d\u2019appello, infatti, riducevano innanzitutto la portata dell\u2019episodio in danno del compagno che aveva portato al discusso intervento della docente. Inoltre, esaminando quella che era la personalit\u00e0 dimostrata dall\u2019alunno fino a quel momento, non ritenevano necessario un intervento particolarmente rigoroso nei suoi confronti come quello posto in essere.<\/p>\n<p>A seguito del ricorso proposto dal difensore dell\u2019imputata, veniva investita della questione la sesta sezione penale della Corte di Cassazione la quale si pronunciava con sentenza n. 34492 del 10.09.2012.<\/p>\n<p>Il percorso logico-giuridico seguito dai giudici della Corte nella sentenza prendeva spunto dalla illiceit\u00e0 dell\u2019uso della violenza fisica o psichica anche se finalizzata a scopi educativi. Ci\u00f2 sia per il primato ormai attribuito alla dignit\u00e0 della persona del minore, sia perch\u00e9 non pu\u00f2 perseguirsi una finalit\u00e0 educativa sensibile a valori quali pace, tolleranza, convivenza e solidariet\u00e0 mediante l\u2019uso di mezzi violenti ed offensivi che contraddicono tali fini.<\/p>\n<p>Inoltre, veniva ribadito come nella letteratura scientifico-pedagogistica i metodi di educazione rigidi ed autoritari che utilizzano dei comportamenti costrittivi e violenti come quelli adoperati dall\u2019imputata siano considerati pericolosi e, in certi casi, anche dannosi per la salute psichica.<br \/>Pertanto, la Corte confermava la condanna della professoressa sensi dell\u2019art. 571, primo comma, seppur riducendola a 15 giorni di reclusione perch\u00e9 non riteneva provata la lesione personale psico-fisica subita dall\u2019alunno e, dunque, non sussistente l\u2019aggravante di cui al secondo comma. CS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il caso di questa settimana riguarda la condanna di una professoressa presso una scuola media statale di Palermo per il reato di cui all\u2019art. 571&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75425"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75425"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75425\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75425"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75425"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75425"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}