{"id":75404,"date":"2012-10-28T00:00:00","date_gmt":"2012-10-27T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/2012\/10\/28\/diritto-in-pillole-la-trasformazione-parziale-del-tetto-condominiale-in-terrazza-e-ammissibile\/"},"modified":"2012-10-28T00:00:00","modified_gmt":"2012-10-27T22:00:00","slug":"diritto-in-pillole-la-trasformazione-parziale-del-tetto-condominiale-in-terrazza-e-ammissibile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2012\/10\/28\/diritto-in-pillole-la-trasformazione-parziale-del-tetto-condominiale-in-terrazza-e-ammissibile\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: la trasformazione parziale del tetto condominiale in terrazza \u00e8 ammissibile"},"content":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 14107 del 03.08.2012 la Corte di Cassazione \u00e8 intervenuta in materia condominiale con particolare riferimento alle trasformazioni del tetto comune. In particolare, la questione esaminata concerneva l\u2019azione di rimessione in pristino proposta dai proprietari di un appartamento al piano terra di un edificio nei confronti di una societ\u00e0 proprietaria di soffitte che erano state trasformate in mansarde abitabili. Tale trasformazione era stata possibile mediante l\u2019abbattimento parziale del tetto e l\u2019innalzamento della parte residua di esso.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 convenuta in giudizio ricorreva in Cassazione a seguito della sentenza sfavorevole da parte della Corte d\u2019appello territoriale, la quale, pur riconoscendo l\u2019esistenza di accordi tra la societ\u00e0 e i condomini per l\u2019esecuzione di lavori, escludeva che vi rientrasse anche l\u2019autorizzazione alla modifica del tetto condominiale e disponeva, quindi, la riduzione in pristino dello stesso.<\/p>\n<p>I giudici del \u201cPalazzaccio\u201d ritenevano fondati i motivi proposti dalla societ\u00e0 convenuta, muovendo da una&nbsp; rilettura dell\u2019art. 1102 del codice civile che regolamenta l\u2019uso della cosa comune nella comunione. L\u2019uso della cosa comune, infatti, deve ritenersi consentito ai sensi del predetto articolo qualora le opere effettuate siano a regola d\u2019arte, non pregiudichino la funzione propria della cosa comune e non siano lesive dei diritti degli altri comproprietari.<\/p>\n<p>Perci\u00f2 se vi sono delle modifiche al tetto condominiale che non siano significative in ragione della consistenza del bene, rapportate alla sua estensione e alla destinazione delle modifiche stesse, si pu\u00f2 ritenere che queste debbano rientrare tra le opere consentite al singolo condomino.<br \/>Una interpretazione, dunque, dell\u2019istituto il pi\u00f9 favorevole possibile allo sviluppo delle esigenze abitative ed in linea con diverse pronunce giurisprudenziali favorevoli in tema di apertura di finestre su muri perimetrali senza che ci\u00f2 costituisca abuso della cosa comune.<\/p>\n<p>Secondo gli Ermellini, inoltre, da tale interpretazione \u00e8 possibile ricavare un ulteriore importante principio. La clausola del pari uso della cosa comune non pu\u00f2 essere intesa come vincolante per le potenzialit\u00e0 di godimento del singolo. In altri termini, se non sono individuabili in modo specifico i sacrifici concretamente imposti al condomino che vi si oppone, non \u00e8 ammissibile il divieto di modifica finalizzato ad un uso pi\u00f9 intenso della cosa comune. Ci\u00f2 anche in assenza di un beneficio collettivo derivante dalla modificazione.<\/p>\n<p>Nel caso in esame, dunque, avendo apportato una modesta soppressione di una parte del tetto, realizzando cos\u00ec un uso pi\u00f9 intenso da parte del condomino e nel contempo salvaguardando la funzione di copertura e protezione delle strutture sottostanti svolta dal tetto preesistente, la societ\u00e0 convenuta otteneva cos\u00ec l\u2019accoglimento del ricorso proposto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 14107 del 03.08.2012 la Corte di Cassazione \u00e8 intervenuta in materia condominiale con particolare riferimento alle trasformazioni del tetto comune. 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