{"id":74761,"date":"2012-07-28T00:00:00","date_gmt":"2012-07-27T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/2012\/07\/28\/diritto-in-pillole-non-e-reato-il-pagamento-in-ritardo-dellassegno-di-mantenimento\/"},"modified":"2012-07-28T00:00:00","modified_gmt":"2012-07-27T22:00:00","slug":"diritto-in-pillole-non-e-reato-il-pagamento-in-ritardo-dellassegno-di-mantenimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2012\/07\/28\/diritto-in-pillole-non-e-reato-il-pagamento-in-ritardo-dellassegno-di-mantenimento\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: non \u00e8 reato il pagamento in ritardo dell\u2019assegno di mantenimento"},"content":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione ha recentemente assolto un genitore imputato del reato di cui all\u2019art. 570 del codice penale, rubricato \u201cviolazione degli obblighi di assistenza familiare\u201d, il quale aveva episodicamente versato in ritardo l\u2019assegno di mantenimento in favore del figlio.<\/p>\n<p>Tanto il giudice di primo grado che la Corte d\u2019Appello avevano sostenuto, infatti, la punibilit\u00e0 del padre per aver tenuto una condotta in danno del proprio figlio a causa del ritardo nel pagamento degli assegni, ritenendo altres\u00ec irrilevanti sia la motivazione addotta dall\u2019imputato relativa al periodo di difficolt\u00e0 economiche attraversato nei 4 mesi di ritardo che la sua dimostrata continuit\u00e0 (tranne che per il periodo contestato) nei versamenti.<\/p>\n<p>Della questione venivano investiti i giudici della Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, i quali annullavano la sentenza pronunciata dalla Corte d\u2019Appello perch\u00e9 il fatto non costituisce reato. Nella sentenza n. 25596 del 2 luglio 2012 viene innanzitutto attribuita rilevanza alla prova della continuit\u00e0 dei pagamenti dell\u2019assegno da parte del genitore, rilevando inoltre come il ritardo nel pagamento per un breve periodo di tempo sia da considerarsi come inadempimento di una obbligazione civile non necessariamente&nbsp; coincidente con la commissione del reato di cui all\u2019art. 570.<\/p>\n<p>Secondo i giudici di ultima istanza, infatti, tale norma ha la funzione di garantire l\u2019obbligo del genitore di assistere con continuit\u00e0 i figli fornendo loro i mezzi di sussistenza. Pertanto, l\u2019organo giudicante deve valutare la compresenza di due elementi nella fattispecie: la gravit\u00e0 dell\u2019inadempimento e l\u2019elemento psicologico della volont\u00e0 di far mancare il mantenimento del figlio. In particolare, per quanto concerne il primo aspetto, deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto o destinato a protrarsi nel tempo, in grado cio\u00e8 di incidere in modo significativo sulla disponibilit\u00e0 di mezzi che l\u2019obbligato deve garantire. Soltanto successivamente all\u2019accertamento circa la sussistenza di questi elementi, il giudice dovr\u00e0 valutare la prova fornita dall\u2019imputato della incapacit\u00e0 di far fronte agli obblighi previsti dalla legge.<\/p>\n<p>Nel caso in esame, dunque, sono stati ritenuti assenti tanto la gravit\u00e0 della condotta dell\u2019imputato tale da ledere la finalit\u00e0 della norma contestata (si \u00e8 trattato di un semplice ritardo nell\u2019adempimento), quanto l\u2019elemento soggettivo della volont\u00e0 di venire meno agli obblighi assistenziali (stante la prova fornita del periodo di difficolt\u00e0 economica attraversato).<\/p>\n<p>Conseguentemente, l\u2019imputato \u00e8 stato pienamente prosciolto dall\u2019accusa a suo carico. CS.<BR><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione ha recentemente assolto un genitore imputato del reato di cui all\u2019art. 570 del codice penale, rubricato \u201cviolazione degli obblighi di assistenza&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74761"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74761"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74761\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74761"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74761"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74761"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}