{"id":74574,"date":"2012-07-21T00:00:00","date_gmt":"2012-07-20T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/2012\/07\/21\/diritto-in-pillole-riprendere-la-casa-del-vicino-con-la-telecamera-non-costituisce-reato\/"},"modified":"2012-07-21T00:00:00","modified_gmt":"2012-07-20T22:00:00","slug":"diritto-in-pillole-riprendere-la-casa-del-vicino-con-la-telecamera-non-costituisce-reato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2012\/07\/21\/diritto-in-pillole-riprendere-la-casa-del-vicino-con-la-telecamera-non-costituisce-reato\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: riprendere la casa del vicino con la telecamera non costituisce reato"},"content":{"rendered":"<p>La Cassazione si \u00e8 pronunciata con la sentenza n. 18035 dell\u201911 maggio 2012 sul reato di interferenze illecite nella vita privata, a seguito di un procedimento penale avviato da una querela nei confronti di un vicino di casa sorpreso a riprendere sulla pubblica via l\u2019abitazione della persona offesa. Il fatto era stato successivamente ammesso dall\u2019autore in sede di assemblea condominiale, nella quale egli aveva dichiarato di avere agito per documentare un abuso edilizio commesso dalla parte offesa.<\/p>\n<p>L\u2019ipotesi di reato contestata \u00e8 disciplinata dall\u2019art. 615 bis, comma 1, del codice penale, secondo il quale \u201cchiunque, mediante l\u2019uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall\u2019art. 614 (NdR, abitazione altrui o altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi), \u00e8 punito con la reclusione da 6 mesi a quattro anni\u201d. L\u2019introduzione di questa norma all\u2019interno del nostro ordinamento penale, avvenuta con una legge del 1974, si \u00e8 resa necessaria per tutelare il domicilio e la sfera privata da interferenze rese possibili dall\u2019utilizzo di strumenti tecnologici potenzialmente sempre pi\u00f9 invasivi.<\/p>\n<p>Nel caso in esame, dopo una iniziale condanna in primo grado, la Corte d\u2019Appello si pronunciava a favore dell\u2019imputato e riformava la precedente sentenza. La persona offesa impugnava tale provvedimento con ricorso per Cassazione e ne chiedeva l\u2019annullamento per illogicit\u00e0 della motivazione.<BR>La Suprema Corte rigettava il ricorso e confermava la logicit\u00e0 del ragionamento contenuto nella sentenza d\u2019appello. Non era stato provato, infatti, che le riprese effettuate riguardassero l\u2019interno dell\u2019abitazione dell\u2019offeso e, in ogni caso, i comportamenti osservati non erano sottratti ad una normale osservazione dall\u2019esterno.<\/p>\n<p>Inoltre, con la sentenza in discorso,&nbsp; i giudici di ultima istanza&nbsp; hanno introdotto il principio in forza del quale la tutela del domicilio \u00e8 limitata a ci\u00f2 che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Vale a dire che qualora le azioni possano essere liberamente osservate senza ricorrere a particolari accorgimenti (ad esempio l\u2019utilizzo delle funzioni di \u2018zoom\u2019) e le riprese non abbiano ad oggetto l\u2019interno della casa o parti della stessa \u201cschermate\u201d ad esempio attraverso l\u2019uso di tende, il titolare del domicilio non pu\u00f2 lamentare alcuna violazione della propria privacy.&nbsp; CS. <BR><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Cassazione si \u00e8 pronunciata con la sentenza n. 18035 dell\u201911 maggio 2012 sul reato di interferenze illecite nella vita privata, a seguito di un&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74574"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74574"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74574\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74574"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74574"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74574"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}