{"id":230013,"date":"2022-12-09T17:48:08","date_gmt":"2022-12-09T16:48:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/?p=230013"},"modified":"2022-12-09T17:48:10","modified_gmt":"2022-12-09T16:48:10","slug":"urbanistica-e-caccia-la-corte-costituzionale-boccia-il-ricorso-del-governo-il-presidente-regione-decisione-importante-e-autorevole-che-rafforza-lautonomia-della-sardegna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2022\/12\/09\/urbanistica-e-caccia-la-corte-costituzionale-boccia-il-ricorso-del-governo-il-presidente-regione-decisione-importante-e-autorevole-che-rafforza-lautonomia-della-sardegna\/","title":{"rendered":"Urbanistica e caccia, la corte costituzionale boccia il ricorso del governo. Il presidente Regione: decisione importante e autorevole che rafforza l\u2019autonomia della Sardegna."},"content":{"rendered":"\n<p>Cagliari, 9 Dic 2022 \u2013\u00a0Con una sentenza depositata oggi, la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del Governo che aveva impugnato alcune norme in materia di urbanistica e caccia contenute nella legge regionale 17 del 22 novembre 2021, sulle \u201cdisposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cUna decisione importante e autorevole \u2013 commenta con soddisfazione il presidente della Regione Sardegna \u2013 con la quale la Consulta conferma la bont\u00e0 del nostro operato e rafforza ulteriormente l\u2019autonomia della Regione Sardegna che con la sua Assemblea ha pieno diritto a legiferare nelle materie di sua competenza senza nessun tipo di interferenza da parte dello Stato, nel rispetto dei reciproci ruoli e della massima collaborazione tra istituzioni\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel ricorso, il Governo sosteneva che l\u2019articolo 13 della legge,&nbsp;commi 60 e 61,&nbsp;nel consentire interventi&nbsp;\u201cdi trasformazione del territorio al di fuori del contesto pianificatorio condiviso con lo Stato\u201d, non rispetterebbe il principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali&nbsp;e quindi&nbsp;sarebbe lesivo della competenza statale in materia di tutela del paesaggio.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo i giudici, invece, va&nbsp;innanzitutto&nbsp;ricordato che la competenza del legislatore sardo in materia di edilizia e urbanistica non comprende&nbsp;\u201csolo le funzioni di tipo strettamente urbanistico, ma anche quelle relative ai beni culturali e ambientali\u201d.&nbsp;Ed \u00e8&nbsp;perci\u00f2 consentito l\u2019intervento regionale nell\u2019ambito della tutela paesaggistica, secondo quanto stabilito nelle norme di attuazione dello Statuto speciale.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte ha dichiarato cos\u00ec non fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale promosse contro il comma 60 dell\u2019articolo 13, nel quale \u00e8 previsto&nbsp;che, nelle more dell\u2019approvazione dei piani di risanamento urbanistico e dell\u2019adeguamento del Piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale, i&nbsp;Comuni possano rilasciare&nbsp;il permesso di costruire o l\u2019autorizzazione in sanatoria, a fronte di specifica istanza e del rispetto di condizioni procedurali ed economiche stabilite.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa possibilit\u00e0 oggi riconosciuta ai&nbsp;Comuni&nbsp;\u2013 spiegano i giudici \u2013&nbsp;di concedere permessi e autorizzazioni in sanatoria, anche ove non abbiano ancora adottato un piano di risanamento urbanistico, non ha quale effetto la deroga ai termini per l\u2019adeguamento dei piani urbanistici a quello paesaggistico, definiti nel codice dei beni culturali e del paesaggio e nelle&nbsp;norme tecniche di attuazione&nbsp;del piano paesaggistico\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Con le disposizioni impugnate,&nbsp;\u00e8 scritto nella sentenza, \u201cla legge regionale ha modificato taluni delicati aspetti della disciplina, rendendo possibile il rilascio dei titoli anche in assenza del piano attuativo in parola ed eliminando, cos\u00ec, il rapporto di subordinazione tra piano e sanatorie edilizie. Tale scelta, tuttavia, non incide negativamente sui tempi di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al&nbsp;Ppr, che rimangono fermi\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La Consulta ha dichiarato poi inammissibili le questioni di legittimit\u00e0 promosse contro il successivo comma dell\u2019articolo 30, il 61,&nbsp;che aveva modificato l\u2019articolo&nbsp;28 della legge regionale&nbsp;1 del 2021, sulla tutela delle zone umide. \u201cL\u2019esame del merito \u2013 sottolineano i giudici \u2013 \u00e8 precluso dalla carenza di motivazione di talune censure, come eccepito dalla difesa della Regione\u201d, rappresentata dall\u2019avvocato Mattia Pani, \u201ce dai profili di contraddittoriet\u00e0 che caratterizzano l\u2019illustrazione delle ragioni dell\u2019impugnativa\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, la Corte Costituzionale ha bocciato anche l\u2019impugnazione dell\u2019articolo&nbsp;39 (comma 1, lettera b), sempre&nbsp;della legge&nbsp;17\/2021. Con la norma in questione era stata modificata la legge regionale&nbsp;23 del 1998&nbsp;(la legge sulla caccia)&nbsp;introducendo&nbsp;un&nbsp;comma&nbsp;secondo il quale&nbsp;\u201ci caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere pi\u00f9 di due cartucce durante l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 venatoria ad eccezione della caccia al cinghiale per la quale possono contenere fino a cinque cartucce\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNel ponderare l\u2019interesse dei cacciatori a dotarsi di strumenti di caccia efficaci e l\u2019interesse generale alla protezione della fauna selvatica&nbsp;\u2013 \u00e8 scritto nella sentenza che dichiara non fondato il ricorso del Governo \u2013&nbsp;la disciplina censurata non estende il proprio ambito di operativit\u00e0 oltre aspetti attinenti all\u2019uso degli strumenti utili all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 venatoria, cos\u00ec evitando di invadere la competenza generale dello Stato sull\u2019utilizzo delle armi da fuoco\u201d. Com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cagliari, 9 Dic 2022 \u2013\u00a0Con una sentenza depositata oggi, la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del Governo che aveva impugnato alcune norme in materia&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":187128,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49,52],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/230013"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=230013"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/230013\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":230014,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/230013\/revisions\/230014"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/187128"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=230013"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=230013"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=230013"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}