{"id":191153,"date":"2020-03-30T15:15:42","date_gmt":"2020-03-30T13:15:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/?p=186820"},"modified":"2020-03-30T15:15:42","modified_gmt":"2020-03-30T13:15:42","slug":"inps-pubblicate-on-line-le-circolari-operative-per-lattuazione-di-alcune-misure-governative-a-sostegno-dei-lavoratori-delle-famiglie-e-delle-imprese-previste-dal-decreto-cura-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2020\/03\/30\/inps-pubblicate-on-line-le-circolari-operative-per-lattuazione-di-alcune-misure-governative-a-sostegno-dei-lavoratori-delle-famiglie-e-delle-imprese-previste-dal-decreto-cura-italia\/","title":{"rendered":"Inps: pubblicate on line le circolari operative per l\u2019attuazione di alcune misure governative a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese previste dal Decreto Cura Italia."},"content":{"rendered":"<p>Roma, 30 Mar 2020 - Con le circolari 44\/2020, 45\/2020 e 47\/2020, l\u2019Inps fornisce agli utenti il quadro dei requisiti necessari e delle modalit\u00e0 di accesso alle misure di sostegno contenute nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia).<\/p>\n<p>La circolare 47\/2020 prevede l\u2019accesso semplificato per le aziende al trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni (CIGO), all\u2019Assegno Ordinario e all\u2019 la Cassa integrazione in deroga, con causale \u201cCOVID 19 nazionale\u201d. Per la CIGO e l\u2019assegno ordinario non sar\u00e0 necessario dimostrare la non imputabilit\u00e0 e la temporaneit\u00e0 dell\u2019evento n\u00e9 comunicare la data di ripresa della normale attivit\u00e0. Per la concessione della CIGO e l\u2019ammissione all\u2019assegno ordinario non sar\u00e0 richiesta alcuna relazione tecnica e, per l\u2019assegno ordinario, non sar\u00e0 necessario compilare la scheda causale. La Cigo e l\u2019Assegno ordinario potranno avere durata massima di 9 settimane per periodi che vanno dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. I lavoratori per i quali si chiede la prestazione devono essere gi\u00e0 dipendenti dell\u2019azienda alla data del 23 febbraio 2020.<\/p>\n<p>\u00c8 possibile inoltre il pagamento secondo le usuali modalit\u00e0: in caso di pagamento diretto della prestazione, non \u00e8 richiesta alcuna motivazione specifica. Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione, \u00e8 previsto che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga, per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e per la durata massima di nove settimane.<\/p>\n<p>Per le aziende plurilocalizzate che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione e che hanno unit\u00e0 produttive ubicate in cinque o pi\u00f9 Regioni, la domanda di cassa integrazione in deroga deve essere autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La circolare 45\/2020, poi, fornisce le istruzioni operative per la richiesta all\u2019Inps del congedo Covid 19, di quindici giorni riconosciuto ai genitori per il periodo di chiusura delle scuole, da parte dei lavoratori dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi. I lavoratori dipendenti del settore pubblico, invece, viale Aldo Ballarin, 42 - 00142 Roma tel +39 06 5905 5085 ufficio.stampa@inps.it www.inps.it 2 potranno fruire del congedo presentando domanda direttamente alla propria Amministrazione di appartenenza.<\/p>\n<p>Infine per coloro che assistono un familiare disabile e per i lavoratori affetti da disabilit\u00e0, la circolare n. 45\/2020 disciplina anche le modalit\u00e0 di incremento delle giornate di permesso retribuito previste dalla legge 104\/1992. Infatti, il Decreto aggiunge, alle 3 gi\u00e0 normalmente riconosciute dalla legge, ulteriori 12 giornate di permesso retribuito, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. In alternativa alla richiesta di congedo COVID19, secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia, la circolare 44\/2020 contiene indicazioni per il riconoscimento ai genitori del bonus per l\u2019acquisto di servizi di baby-sitting.<\/p>\n<p>Il bonus pu\u00f2 essere richiesto dai lavoratori del settore privato, dagli iscritti alla Gestione Separata e dai lavoratori autonomi e pu\u00f2 arrivare fino a 600 euro. Lo stesso beneficio \u00e8 previsto anche per i lavoratori pubblici impegnati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia medica, operatori sociosanitari) e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all\u2019emergenza epidemiologica, nella misura massima di 1000 euro. Il bonus potr\u00e0 essere erogato tramite il Libretto Famiglia.<\/p>\n<p>La domanda per ottenere il bonus potr\u00e0 essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalit\u00e0: online, utilizzando l\u2019apposito servizio telematico \u201cBonus servizi di baby-sitting\u201d disponibile nella sezione \u201cServizi online\u201d, \u201cServizi per il cittadino\u201d, \u201cDomanda di prestazioni a sostegno del reddito\u201d.<\/p>\n<p>La domanda di Bonus babysitting pu\u00f2 essere fatta anche con SPID, CIE, CNS; tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante); tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. I testi delle circolari sono consultabili sul sito istituzionale dell\u2019Inps, seguendo il percorso Home page&gt;Inps comunica- Atti -Circolari, Messaggi e Normativa. 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