{"id":189068,"date":"2020-05-15T14:08:59","date_gmt":"2020-05-15T12:08:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/?p=189068"},"modified":"2020-05-15T14:08:59","modified_gmt":"2020-05-15T12:08:59","slug":"coronavirus-ecco-cosa-prevede-il-decreto-per-la-fase-due-a-partire-dal-18-maggio-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2020\/05\/15\/coronavirus-ecco-cosa-prevede-il-decreto-per-la-fase-due-a-partire-dal-18-maggio-2020\/","title":{"rendered":"Coronavirus &#8211; Ecco cosa prevede il decreto per la fase due a partire dal 18 Maggio 2020"},"content":{"rendered":"<p>Articolo 1<\/p>\n<p>(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all\u2019interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento pi\u00f9 restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.<\/li>\n<li>Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.<\/li>\n<li>A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell\u2019articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalit\u00e0 al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.<\/li>\n<li>\u00c8 fatto divieto assoluto di mobilit\u00e0 dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell\u2019autorit\u00e0 sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all\u2019accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria.<\/li>\n<li>Il sindaco pu\u00f2 disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.<\/li>\n<li>Le attivit\u00e0 economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attivit\u00e0 economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalit\u00e0, con provvedimenti emanati ai sensi dell\u2019articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8.<\/li>\n<li>Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell\u2019attivit\u00e0 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.<\/li>\n<li>Per garantire lo svolgimento delle attivit\u00e0 economiche e produttive in condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all\u2019Istituto superiore di sanit\u00e0 e al comitato tecnico-scientifico di cui all\u2019ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all\u2019andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell\u2019adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all\u2019art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, pu\u00f2 introdurre, anche nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell\u2019articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Articolo 2.<\/p>\n<p>(Sanzioni e controlli)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all\u2019articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 di impresa, si applica altres\u00ec la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell\u2019esercizio o dell\u2019attivit\u00e0 da 5 a 30 giorni.<\/li>\n<li>Per l\u2019accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l\u2019articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorit\u00e0 statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorit\u00e0 regionali e locali sono irrogate dalle autorit\u00e0 che le hanno disposte. All\u2019atto dell\u2019accertamento delle violazioni ci cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l\u2019autorit\u00e0 procedente pu\u00f2 disporre la chiusura provvisoria dell\u2019attivit\u00e0 o dell\u2019esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria \u00e8 scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa \u00e8 raddoppiata e quella accessoria \u00e8 applicata nella misura massima.<\/li>\n<li>Salvo che il fatto costituisca violazione dell\u2019articolo 452 del codice penale o comunque pi\u00f9 grave reato, la violazione della misura di cui all\u2019articolo 1, comma 4, \u00e8 punita ai sensi dell\u2019articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.<\/li>\n<li>Il prefetto assicura l\u2019esecuzione delle misure disposte da autorit\u00e0 statali, nonch\u00e9 monitora l\u2019attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Articolo 3<\/p>\n<p>(Disposizioni transitorie e finali)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>Le misure di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020.<\/li>\n<li>Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Articolo 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19) &nbsp; A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all\u2019interno del territorio regionale non sono soggetti&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":188638,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49,51],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/189068"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=189068"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/189068\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/188638"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=189068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=189068"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=189068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}