{"id":185511,"date":"2020-03-06T10:27:49","date_gmt":"2020-03-06T09:27:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/?p=185511"},"modified":"2020-03-06T10:27:49","modified_gmt":"2020-03-06T09:27:49","slug":"coronavirus-rimborsabili-tutte-le-spese-da-viaggi-a-partite-di-calcio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2020\/03\/06\/coronavirus-rimborsabili-tutte-le-spese-da-viaggi-a-partite-di-calcio\/","title":{"rendered":"Coronavirus: rimborsabili tutte le spese, da viaggi a partite di calcio"},"content":{"rendered":"<p>Cagliari 6 Mar 2020\u00a0-\u00a0\u00a0Ieri il Governo\u00a0nazionale ha varato un\u00a0Decreto Legge\u00a0(DL N.9 del 2 marzo 2020)\u00a0dal titolo \u201cMisure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u201c; tra le altre cose, il\u00a0Decreto\u00a0si occupa delle\u00a0disdette di viaggi\u00a0e\u00a0vacanze\u00a0prevedendo deroghe rispetto a quanto stabilito a\u00a0tutela dei consumatori\u00a0dal\u00a0Codice del turismo\u00a0(Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79)\u00a0e quindi di fatto riducendo le\u00a0garanzie\u00a0di\u00a0turisti\u00a0e\u00a0passeggeri.\u00a0Il testo deve essere ancora convertito in legge dal\u00a0Parlamento, dunque speriamo, che possa essere migliorato.<\/p>\n<p>Ecco nel dettaglio, cosa prevede\u00a0l\u2019art. 28\u00a0in materia di\u00a0rimborso dei titoli di viaggio e di pacchetti turistici.<\/p>\n<p>Per prima cosa si stabilisce che ricorre il caso di\u00a0impossibilit\u00e0 sopravvenuta\u00a0della prestazione previsto dall\u2019art. 1463 del Codice civile\u00a0nel caso di contratti di\u00a0trasporto aereo,\u00a0ferroviario, marittimo\u00a0nelle acque interne o terrestre stipulati: dai soggetti nei confronti dei quali \u00e8 stata disposta la quarantena\u00a0ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell\u2019autorit\u00e0 sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo; dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, ossia\u00a0nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi durante questo periodo di divieto; dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19\u00a0per i quali \u00e8 disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi\u00a0con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, ossia\u00a0nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo; dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici\u00a0o procedure di selezione pubblica, a\u00a0manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti\u00a0 in\u00a0 luoghi\u00a0 chiusi\u00a0 aperti\u00a0 al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorit\u00e0 competenti, con riguardo\u00a0 ai\u00a0 contratti\u00a0 di trasporto\u00a0 da\u00a0 eseguirsi\u00a0 nel\u00a0 periodo\u00a0 di\u00a0 efficacia\u00a0 dei predetti provvedimenti e dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia,\u00a0avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l\u2019approdo o l\u2019arrivo\u00a0in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19.<\/p>\n<p>Ebbene,\u00a0tutti questi se vogliono avere il\u00a0rimborso del biglietto\u00a0devono comunicare al vettore che rientrano in una delle situazioni sopra riportate, allegando il\u00a0titolo di viaggio\u00a0o, nel caso delle lettera e), ossia manifestazioni anche la\u00a0documentazione\u00a0attestante, la programmata partecipazione alla\u00a0manifestazione, quindi, ad esempio, il biglietto d\u2019ingresso.<\/p>\n<p>Tale comunicazione va effettuata entro\u00a0trenta giorni, che decorrono: per i casi dalla lettera a) alla d), dalla cessazione delle situazioni descritte; per il caso della lettera e), ossia concorsi e manifestazioni, i 30 giorni scattano dall\u2019annullamento, sospensione o rinvio del corso o del concorso o della manifestazione; per il caso del titolo di viaggio, dalla data prevista per la partenza.<\/p>\n<p>Suggeriamo, quindi, ai consumatori, anche se hanno gi\u00e0 presentato al vettore la\u00a0richiesta di rimborso, di presentarla nuovamente, cos\u00ec da fare riferimento al\u00a0decreto N.9 del 2 Marzo 2020\u00a0e specificare in quale situazione rientrano. Altrimenti il vettore potrebbe accampare scuse per non rimborsarvi!<\/p>\n<p>Il vettore,\u00a0entro quindici giorni da questa comunicazione del consumatore, procede al\u00a0rimborso\u00a0del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all\u2019emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall\u2019emissione.<\/p>\n<p>Pacchetti turistici - I\u00a0consumatori\u00a0che hanno acquistato un\u00a0pacchetto turistico,\u00a0sempre con riferimento a quelli che rientrano nei casi di cui alle lettere da a) ad f),\u00a0possono esercitare, ai sensi dell\u2019articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo),\u00a0il diritto di recesso\u00a0dai contratti di\u00a0pacchetto turistico\u00a0da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri (ossia le zone rosse).<\/p>\n<p>In caso di\u00a0recesso, l\u2019organizzatore pu\u00f2: offrire al viaggiatore un\u00a0pacchetto sostitutivo\u00a0di qualit\u00e0 equivalente o superiore; procedere al\u00a0rimborso\u00a0entro 14 giorni dal recesso e\u00a0emettere un\u00a0voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.<\/p>\n<p>Scuole - Nel caso della\u00a0sospensione dei viaggi\u00a0ed\u00a0iniziative d\u2019istruzione\u00a0organizzati dalle\u00a0scuole, sia sul territorio nazionale sia all\u2019estero, nel riconoscere il\u00a0diritto di recesso\u00a0dei viaggiatori, si precisa che\u00a0il rimborso\u00a0pu\u00f2 essere effettuato anche mediante\u00a0l\u2019emissione di un voucher\u00a0di pari importo da utilizzare entro un anno dall\u2019emissione.<\/p>\n<p>Cosa Manca - Fin qui quello che prevede il\u00a0decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020.\u00a0Ma molte altre situazioni sono state trascurate. Dunque,\u00a0cosa accadr\u00e0 per chi non rientra in questo decreto?\u00a0Il legislatore dell\u2019emergenza\u00a0non lo dice e, a giudicare dai\u00a0reclami\u00a0gi\u00e0 pervenuti all\u2019Unione Nazionale Consumatori\u00a0dobbiamo prevedere enormi\u00a0contenziosi con i tour operator:\u00a0in teoria, laddove non si rientri nei\u00a0casi di impossibilit\u00e0 sopravvenuta\u00a0della prestazione elencati dal decreto (ad esempio se avessero un biglietto per recarsi in una\u00a0localit\u00e0 a ridosso della zona rossa) dovrebbe valere il\u00a0Codice del Turismo.\u00a0Ma non sar\u00e0 facile dimostrare l\u2019impossibilit\u00e0 di affrontare il\u00a0viaggio\u00a0se non si rientra nella casistica prevista dal\u00a0decreto.<\/p>\n<p>Eventi Annullati - Ed ancora: cosa accade per i\u00a0biglietti\u00a0di\u00a0eventi teatrali,\u00a0concerti,\u00a0spettacoli? Ancora una volta il decreto tace e sta esplodendo il contenzioso. Anche se poi per\u00a0impossibilit\u00e0 sopravvenuta\u00a0le regole sono chiarite dallo stesso\u00a0Codice Civile\u00a0che stabilisce l\u2019onere per la parte che deve fornire il servizio, divenuto impossibile, di rimborsare il\u00a0prezzo al consumatore. In molti ci stanno chiedendo perch\u00e9 quest\u2019onore gravi sulle aziende\u00a0considerato che sono a loro volta vittime di un\u00a0ordine dell\u2019autorit\u00e0\u00a0ma evidentemente il\u00a0costo della mancata prestazione\u00a0non pu\u00f2 gravare sul\u00a0consumatore!<\/p>\n<p>Altro tema sul quale sono impegnati i\u00a0<a href=\"https:\/\/www.consumatori.it\/risolvi-problema\/\">nostri sportelli<\/a>\u00a0sono gli\u00a0eventi sportivi\u00a0e in particolare le\u00a0partite di calcio della Serie A: anche qui valgono le\u00a0regole dell\u2019impossibilit\u00e0 sopravvenuta\u00a0per cui se da un lato il\u00a0consumatore\u00a0in forza del citato\u00a0decreto\u00a0ha\u00a0diritto al rimborso dei costi di trasferta\u00a0(aereo, treno), d\u2019altro canto le\u00a0societ\u00e0 di calcio\u00a0sono tenute al\u00a0rimborso del prezzo del biglietto\u00a0per la\u00a0partita annullata\u00a0o che si dovesse svolgere\u00a0a porte chiuse\u00a0(ci\u00f2 vale anche per gli\u00a0abbonati\u00a0che potranno reclamare una\u00a0quota parte del loro abbonamento).<\/p>\n<p>Inutile dire che tanto gli\u00a0albergatori\u00a0tanto le\u00a0societ\u00e0 di calcio\u00a0e persino (udite, udite!) alcune\u00a0compagnie aeree\u00a0stanno rispondendo ai consumatori che di\u00a0rimborsi\u00a0\u00e8 inutile parlare, citando\u00a0regole contrattuali che per\u00f2, va ricordato ai consumatori, non sono valide, perch\u00e9 su questo prevale non solo l\u2019ordinaria normativa di consumo\u00a0ma anche queste\u00a0regole specifiche\u00a0emanate dal\u00a0Governo\u00a0in conseguenza dell\u2019emergenza Coronavirus. Com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cagliari 6 Mar 2020\u00a0&#8211;\u00a0\u00a0Ieri il Governo\u00a0nazionale ha varato un\u00a0Decreto Legge\u00a0(DL N.9 del 2 marzo 2020)\u00a0dal titolo \u201cMisure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":185066,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49,51,53],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/185511"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=185511"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/185511\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/185066"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=185511"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=185511"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=185511"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}