{"id":171782,"date":"2019-03-10T17:27:25","date_gmt":"2019-03-10T16:27:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/?p=171782"},"modified":"2019-03-10T17:27:25","modified_gmt":"2019-03-10T16:27:25","slug":"reddito-di-cittadinanza-una-misura-contro-la-poverta-di-giampaolo-sanna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2019\/03\/10\/reddito-di-cittadinanza-una-misura-contro-la-poverta-di-giampaolo-sanna\/","title":{"rendered":"Reddito di cittadinanza: una misura contro la povert\u00e0 &#8211; Di Giampaolo Sanna"},"content":{"rendered":"<p>Cagliari, 10 Mar 2019 - Il 6 marzo scorso \u00e8 scattato il termine per la presentazione delle domande dirette all\u2019ottenimento del reddito di cittadinanza.<\/p>\n<p>Allo stato risultano essere pervenute presso i Caf e le poste circa trecentomila richieste.<\/p>\n<p>Per meglio comprendere il funzionamento di questa misura e il relativo procedimento per il conseguimento del beneficio, occorre innanzitutto precisare in cosa consiste questo reddito.<\/p>\n<p>Con il D.L. n. 4 del 2019 (\u201cDisposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni\u201d), il Governo ha introdotto la suddetta misura come strumento di sostegno economico rivolto alle famiglie con un reddito inferiore alla soglia di povert\u00e0 (circa cinque milioni di persone, collocate per il 47% al centro-Nord e per il 53% al centro-Sud e nelle isole).<\/p>\n<p>Bench\u00e9 sia definito reddito \u201cdi cittadinanza\u201d, lo stesso ha poco a che fare con detto requisito, posto che le condizioni per il suo conseguimento vanno ben oltre la sola cittadinanza italiana. Pertanto pare maggiormente corretto qualificarlo come un reddito minimo garantito e come misura di politica attiva del lavoro, i cui obiettivi sono: garanzia del diritto al lavoro; contrasto alla povert\u00e0, alla disuguaglianza e all\u2019esclusione sociale; favorire il diritto all\u2019informazione, all\u2019istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all\u2019inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione dalla societ\u00e0 e dal mercato del lavoro.<\/p>\n<p>Come vedremo il beneficio \u00e8 condizionato all\u2019adempimento di una serie di obblighi diretti a indurre il soggetto ad attivarsi nella ricerca di un impiego. Da ci\u00f2 emerge la sua inconfigurabilit\u00e0 come misura di tipo meramente assistenziale.<\/p>\n<p>Prima di entrare nei dettagli \u00e8 opportuno fornire un chiarimento. Si \u00e8 detto che l\u2019istituto in esame \u00e8 stato introdotto con un decreto legge, ossia con un atto normativo dotato di forza di legge ma la cui efficacia nel tempo \u00e8 circoscritta, necessitando a tale scopo di una conversione in legge da parte delle Camere entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Ne discende che qualora il decreto non verr\u00e0 convertito la misura decadr\u00e0. Pu\u00f2 anche darsi (anzi risulta probabile in base a quanto espresso dalle varie fazioni politiche) che tale atto normativo sar\u00e0 trasformato in legge, salvo per\u00f2 apporvi talune modifiche a causa delle incertezze presenti in alcune delle sue disposizioni.<\/p>\n<p><strong>Beneficiari e requisiti <\/strong><\/p>\n<p>Il reddito di cittadinanza (RdC) non \u00e8 una misura di carattere individuale in quanto assume come punto di riferimento il nucleo familiare. Ovviamente nell\u2019eventualit\u00e0 in cui un nucleo sia composto di una singola persona si considereranno unicamente i requisiti posseduti da quest\u2019ultima.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 3 del D.P.R. n. 159 del 2013 il nucleo familiare \u00e8 costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della D.S.U. (vedi infra). Si specifica anche che i coniugi bench\u00e9 dotati di distinta residenza anagrafica fanno parte del medesimo nucleo familiare.<\/p>\n<p>In merito a quest\u2019ultimo punto il D.L. n. 4 del 2019 ha cura di sottolineare che i coniugi permangono nello stesso nucleo, e come tali risultano beneficiari di un unico RdC, anche se a seguito di separazione e di divorzio continuino a risiedere nella stessa abitazione. Permane il problema legato agli eventuali mutamenti di residenza di carattere fittizio, prodromici a conseguire un doppio beneficio.<\/p>\n<p>Ancora, fanno parte del nucleo anche i figli maggiorenni <u>non conviventi<\/u> con i genitori, purch\u00e9 di et\u00e0 inferiore ai 26 anni e risultanti nella condizione di essere a loro carico ai fini Irpef (il loro reddito non supera i 2.840,51 euro annui, se l\u2019et\u00e0 \u00e8 superiore ai 24 anni o i 4.000 euro se l\u2019et\u00e0 \u00e8 inferiore ai 24 anni). Inoltre i medesimi non devono essere coniugati n\u00e9 avere figli.<\/p>\n<p>Non hanno diritto al RdC i nuclei familiari che hanno tra i propri componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. Qualora invece vi siano membri della famiglia disoccupati e percettori della NaspI, la stessa non \u00e8 ostativa n\u00e9 al conseguimento del beneficio n\u00e9 al contestuale godimento.<\/p>\n<p>Non sono ritenuti parte del nucleo familiare i soggetti che si trovino in stato di detenzione oppure ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione.<\/p>\n<p>Anche i soggetti conviventi e non coniugati possono essere ritenuti parte di uno stesso nucleo familiare purch\u00e9 inseriti nel medesimo stato di famiglia. Infatti, all\u2019interno della famiglia anagrafica sono compresi l\u2019insieme di\u00a0<strong>persone conviventi<\/strong>, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinit\u00e0, di tutela o semplicemente affettivo (art. 5 D.P.R. n. 223 del 1989).<\/p>\n<p>Detto ci\u00f2 in ordine alla composizione del nucleo familiare \u00e8 necessario che al momento della presentazione della domanda per il RdC e per tutta l\u2019erogazione del beneficio, tutti i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li>Cittadinanza italiana e dell\u2019Unione europea. Si considerano anche gli stranieri extracomunitari purch\u00e9 dotati del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;<\/li>\n<li>Residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda;<\/li>\n<li>ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) inferiore a 9.360 euro;<\/li>\n<li>Un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, non superiore a 30.000 euro;<\/li>\n<li>Un patrimonio mobiliare (esempi depositi, conti correnti, ecc.) superiore a 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente, a 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti; 10.000 euro per i nuclei compisti da tre o pi\u00f9 componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo. Tali massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilit\u00e0 presente nel nucleo;<\/li>\n<li>Un reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed aumentato di 0,4 per ogni ulteriore membro di et\u00e0 superiore ai 18 anni e di 0,2 se di et\u00e0 inferiore ai 18 anni, fino ad un massimo di 2,1). La predetta soglia \u00e8 elevata a 7.560 euro ai fini dell\u2019accesso alla pensione di cittadinanza. In ogni caso la stessa \u00e8 portata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in locazione, come risultante dalla D.S.U.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nessuno dei membri del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo (anche solo di leasing) o avere la disponibilit\u00e0 di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta per il reddito di cittadinanza, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi quei veicoli per cui \u00e8 prevista un\u2019agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilit\u00e0. Non \u00e8 possibile avere la disponibilit\u00e0 di navi e di altre imbarcazioni da diporto.<\/p>\n<p>Per quel che attiene ai trattamenti assistenziali eventualmente percepiti si pone il problema associato alla loro indicazione all\u2019interno dell\u2019ISEE e dunque in ordine all\u2019eventuale superamento per il tramite degli stessi della soglia di 9.360 euro sopra individuata.<\/p>\n<p>Non vanno incluse nell\u2019ISEE pensioni e assegni per il sostegno al reddito riconosciute dall\u2019Inps, atteso che sar\u00e0 lo stesso ente a rilevarli e calcolarli. Vanno invece dichiarate le altre prestazioni erogate da soggetti pubblici diversi dall\u2019Inps, eccettuate: esenzione e agevolazioni per il pagamento dei tributi; riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi (esempio sconti sugli abbonamenti inerenti i mezzi di trasporto pubblici); erogazioni di buoni servizi o voucher che svolgono la funzione di sostituzione dei servizi; contributi erogati a titolo di rimborso spese perch\u00e9 assimilabili alla fornitura diretta di beni e servizi.<\/p>\n<p>In relazione ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari in favore dei disabili, come chiarito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 838, 841, 842 del 2016, non vanno ricompresi nell\u2019ISEE in quanto i medesimi non hanno una funzione remunerativa, ma assolvono alla funzione di ristabilire la parit\u00e0 morale e competitiva con le persone non affette da disabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Posto ci\u00f2 il D.L. n. 4\/2019 specifica che quei trattamenti assistenziali che vengono inclusi nell\u2019ISEE (e dunque riferiti a precedenti anni fiscali) vengono sottratti nella determinazione del reddito familiare, salvo per\u00f2 aggiungervi quegli emolumenti che risultano in corso di godimento nell\u2019anno in cui viene presentata la domanda per il RdC. Ci\u00f2 ha la finalit\u00e0 di evitare un cumulo tra i trattamenti in corso di godimento e il beneficio attuale, pertanto i medesimi vengono valutati ai fini del superamento o meno delle soglie di reddito familiare.<\/p>\n<p>Analoga procedura di sottrazione opera in caso di percepimento della S.I.A. (Sostegno per l\u2019Inclusione Attiva), del reddito di inclusione o delle misure regionali di contrasto alla povert\u00e0.<\/p>\n<p>E\u2019 opportuno evidenziare che qualora i componenti del nucleo familiare siano di et\u00e0 superiore ai 67 anni, gli stessi percepiranno la pensione di cittadinanza (PdC). Se tale condizione sopravviene durante il periodo di erogazione del RdC, allora quest\u2019ultimo si convertir\u00e0 automaticamente in PdC, a decorrere dal mese successivo a quello del compimento del 67\u00b0 anno del componente pi\u00f9 giovane. La circostanza che il nucleo familiare riceve la pensione anzich\u00e9 il reddito di cittadinanza \u00e8 dirimente dato che la prima non ricollega alla sua erogazione adempimenti legati al lavoro.<\/p>\n<p><strong>Ammontare del RdC\/PdC<\/strong><\/p>\n<p>Il beneficio economico si compone di due elementi:<\/p>\n<ol>\n<li><u>Quota A <\/u>assolve alla funzione di integrazione del reddito familiare e arriva ad un massimo di <strong>000 euro<\/strong> annui (7.560 in caso di PdC), moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza a seconda della composizione del nucleo familiare. Si arriva quindi a percepire 500 euro al mese se il compente del nucleo familiare \u00e8 uno solo ovvero 700 euro al mese se il nucleo comprende due membri maggiorenni o 800 euro al mese se composto da due maggiorenni o minorenni (<u>N.B. questi esempi riguardano chi possiede un reddito familiare effettivo pari a 0<\/u>).<\/li>\n<li><u>Quota B<\/u> nel caso in cui il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione \u00e8 prevista un\u2019ulteriore integrazione pari all\u2019ammontare del canone annuo pattuito e risultante dalla dichiarazione ISEE presentata, fino ad un massimo di <strong>360 euro<\/strong> annui (1.800 euro in caso di PdC), pari a 280 euro al mese. Quindi nel caso del single in affitto con reddito familiare effettivo pari a 0 lo stesso finir\u00e0 per percepire 780 euro (500+280). Se in luogo della locazione risulta un contratto di mutuo per l\u2019acquisto dell\u2019abitazione familiare, allora l\u2019integrazione sar\u00e0 concessa fino ad un massimo di <strong>1.800 euro<\/strong> annui, ossia 150 euro mensili (in questo caso la misura \u00e8 la stessa sia per il RdC che per la PdC).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il beneficio economico in questione \u00e8 esente dal pagamento dell\u2019Irpef e non pu\u00f2 raggiungere una soglia (per il single) superiore a 9.360 euro (6000+3360), moltiplicata sempre per il parametro della scala di equivalenza. A ogni modo lo stesso non potr\u00e0 essere inferiore a 480 euro <u>annui<\/u>.<\/p>\n<p>Per calcolare la quota di RdC si pu\u00f2 applicare la seguente formula:<\/p>\n<p><strong><u>Reddito familiare massimo <\/u><\/strong><strong>\u2013 <u>Reddito familiare effettivo<\/u> (+eventuale canone di locazione o mutuo) \/12<\/strong><\/p>\n<p>Il reddito familiare massimo \u00e8 cos\u00ec determinato: 6000 (valore fisso) x 1 (singolo componente nucleo familiare) + 0,4 (se \u00e8 presente un altro componente maggiorenne) + 0,4 (se presente un ulteriore componente maggiorenne) + 0,2 (se presente un componente minorenne), fino a 2,1.<\/p>\n<p>A tale valore si sottrare il reddito familiare effettivo, dato dall\u2019insieme dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare (es. 4.500 euro), e successivamente si divide per le 12 mensilit\u00e0 in modo da accertare il valore annuo.<\/p>\n<p>Il Governo ha provveduto ad effettuare alcuni esempi:<\/p>\n<ol>\n<li>Una persona che vive da sola avr\u00e0 fino a 780 euro al mese di RdC: fino a 500 euro come integrazione al reddito pi\u00f9 280 euro di contributo per l\u2019affitto (oppure 150 di contributo per il mutuo);<\/li>\n<li>Una famiglia composta da due adulti e da due figli minorenni avr\u00e0 fino a 1.180 euro al mese di RdC: fino a 900 euro mensili come integrazione al reddito pi\u00f9 280 euro di contributo per l\u2019affitto (oppure 150 per il mutuo);<\/li>\n<li>Una famiglia composta da due adulti, un figlio maggiorenne e uno minorenne avr\u00e0 fino a 1.280 euro al mese di RdC: fino a 1000 euro mensili come integrazione al reddito pi\u00f9 280 euro di contributo per l\u2019affitto (oppure 150 per il mutuo);<\/li>\n<li>Una famiglia composta da due adulti, da un figlio maggiorenne e due minorenni avr\u00e0 fino a 1.330 euro al mese di RdC: fino a 1050 euro mensili come integrazione al reddito pi\u00f9 280 euro di contributo per l\u2019affitto (oppure 150 per il mutuo);<\/li>\n<\/ol>\n<p>Resta fermo il fatto che il beneficio opera per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi e pu\u00f2 essere rinnovato, previa sospensione dell\u2019erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo (tale sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza). Eventuali variazioni nel suo ammontare potranno aversi qualora mutino le condizioni reddituali e familiari rispetto a quelle esistenti al momento della presentazione della domanda.<\/p>\n<p><strong>Procedimento per richiedere il RdC\/PdC<\/strong><\/p>\n<p>Per presentare la domanda (il modulo \u00e8 scaricabile all\u2019indirizzo <a href=\"https:\/\/www.redditodicittadinanza.gov.it\/\">https:\/\/www.redditodicittadinanza.gov.it\/<\/a>), occorre aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) ai fini ISEE.<\/p>\n<p>Non si tratta dell\u2019ISEE vera e propria ma di un documento che si compone in parte di dati autodichiarati (es. i dati anagrafici, i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell\u2019anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte di dati acquisiti dall\u2019Agenzia delle entrate (reddito complessivo ai fini IRPEF) e dall\u2019Inps (trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari erogati dall\u2019Inps per ragioni diverse dalla condizione di disabilit\u00e0 e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).<\/p>\n<p>I redditi in essa contenuti sono riferiti al secondo anno solare antecedente rispetto a quello di presentazione della D.S.U. (es. con la D.S.U. 2019 si far\u00e0 riferimento ai dati reddituali inerenti il 2017). A ogni modo se al momento della presentazione di tale dichiarazione vi \u00e8 gi\u00e0 un ISEE in corso di validit\u00e0 e sono sopravvenuti mutamenti della situazione economica del nucleo familiare (es. disoccupazione sopravvenuta o assunzione lavorativa), in misura superiore al 25% di quanto attestato nell\u2019ISEE corrente, \u00e8 necessario presentare un diverso modello di D.S.U., denominato D.S.U. ISEE corrente (i relativi moduli e le istruzioni per procedere alla compilazione sono scaricabili al seguente link\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.lavoro.gov.it\/strumenti-e-servizi\/Modulistica\/Pagine\/Modulistica.aspx\">http:\/\/www.lavoro.gov.it\/strumenti-e-servizi\/Modulistica\/Pagine\/Modulistica.aspx<\/a>, sotto la voce ISEE).<\/p>\n<p>La dichiarazione pu\u00f2 essere compilata personalmente (oppure \u00e8 possibile farsi assistere dai Caf, compilando il mandato scaricabile al link <a href=\"https:\/\/www.inps.it\/NuovoportaleINPS\/default.aspx?itemdir=50087&amp;lang=IT\">https:\/\/www.inps.it\/NuovoportaleINPS\/default.aspx?itemdir=50087&amp;lang=IT<\/a>), per poi essere consegnata, ai fini del calcolo ISEE, a uno dei seguenti soggetti: ente che eroga la prestazione sociale agevolata; Comune; Caf; Inps in via telematica; tramite il sito internet <a href=\"http:\/\/www.inps.it\">www.inps.it<\/a> nella sezione \u201cservizi online- servizi per il cittadino\u201d.<\/p>\n<p>Non occorre ulteriore documentazione in quanto sar\u00e0 poi l\u2019Inps a svolgere le verifiche in ordine all\u2019effettivo ammontare dell\u2019ISEE.<\/p>\n<p>La D.S.U. pu\u00f2 comunque essere presentata contestualmente alla domanda per il RdC\/PdC (specie se si procede tramite i Caf). Quest\u2019ultima pu\u00f2 essere proposta a partire dal 6 di ogni mese in modalit\u00e0 cartacea presso gli uffici postali, oppure online al link <a href=\"http:\/\/www.redditodicittadinanza.gov.it\">www.redditodicittadinanza.gov.it<\/a> tramite le credenziali SPID (occorre pertanto dotarsi di identit\u00e0 digitale, ottenibile anche gratuitamente avvalendosi del relativo servizio messo a disposizione sul sito delle poste italiane), ovvero presso i Caf.<\/p>\n<p>Le informazioni contenute nella domanda sono poi comunicate all\u2019Inps entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. L\u2019Inps, a sua volta, entro cinque giorni dalla ricezione verifica il possesso dei requisiti sopra esposti per l\u2019accesso al beneficio. A ogni modo il riconoscimento avviene entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della domanda all\u2019Inps (<u>N.B. non dalla presentazione della richiesta<\/u>).<\/p>\n<p>L\u2019accoglimento o il rigetto dell\u2019istanza sar\u00e0 comunicato dall\u2019ente tramite e-mail e\/o sms ai recapiti indicati nella propria domanda. Ottenuto l\u2019accoglimento sar\u00e0 comunque necessario attendere la successiva comunicazione delle poste in cui viene fissato un appuntamento per ritarare la Carta RdC ed il relativo Pin.<\/p>\n<p>In merito ai contenuti delle dichiarazioni \u00e8 bene effettuare talune precisazioni.<\/p>\n<p>Le falsit\u00e0 o omissioni effettuate nella D.S.U. o nella domanda per il RdC\/PdC sono sanzionate penalmente con la reclusione da due a sei anni (salvo che siano integrati gli estremi del 640 bis c.p., ossia truffa aggravata per il perseguimento di erogazioni pubbliche, per la quale \u00e8 prevista la pena fino a 7 anni), nonch\u00e9 con la decadenza dal beneficio e obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.<\/p>\n<p>Analoghe sanzioni valgono anche nell\u2019ipotesi in cui siano mancate le comunicazioni attinenti alle variazioni del nucleo familiare o della situazione reddituale.<\/p>\n<p>Infatti se al momento della presentazione della domanda di RdC\/PdC risulta che uno o pi\u00f9 dei membri del nucleo familiare stiano svolgendo una sopravvenuta attivit\u00e0 lavorativa subordinata (<u>anche irregolare<\/u>, ossia \u201cin nero\u201d), autonoma, di impresa, non rilevata nell\u2019ISEE per l\u2019intera annualit\u00e0, \u00e8 necessario barrare l\u2019apposita casella contenuta a pag. 8 quadro E della domanda.<\/p>\n<p>\u00c8 altres\u00ec necessario allegare all\u2019istanza un ulteriore modulo, denominato \u201cModello RdC\/PdC- Com Ridotto\u201d, entro trenta giorni dalla presentazione dell\u2019istanza, recandosi ai Caf convenzionati.<\/p>\n<p>Qualora l\u2019attivit\u00e0 lavorativa sia invece sopravvenuta nel corso del godimento del beneficio (quindi a domanda gi\u00e0 presentata) o quella gi\u00e0 comunicata con il Modello c.d. \u201cRidotto\u201d si sia protratta per tutto l\u2019anno solare di godimento del RdC, occorrer\u00e0 comunicare tali variazioni all\u2019Inps compilando il \u201cModello RdC\/PdC- Com Esteso\u201d e consegnandolo di persona ai centri per l\u2019impiego o tramite l\u2019apposita piattaforma SIUPL, entro trenta giorni dall\u2019inizio dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Tale Modello (scaricabile insieme a quello ridotto sempre sul sito del reddito di cittadinanza) deve essere altres\u00ec presentato in caso: di sopravvenienza nel nucleo familiare (sempre dopo la presentazione della domanda di RdC), di componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero in caso di cessazione dello stato di detenzione e ricovero e conseguente rientro nel nucleo familiare; di dimissioni volontarie dal lavoro di uno o pi\u00f9 membri del nucleo (escluse le dimissioni per giusta causa); di variazione\u00a0 del patrimonio mobiliare e immobiliare da cui consegua la perdita dei requisiti economici richiesti per l\u2019ottenimento del RdC (es. acquisto di una seconda casa; acquisto di autovetture) e in questo caso la comunicazione dovr\u00e0 essere effettuata nel termine di quindici giorni dal verificarsi della variazione.<\/p>\n<p>Oltre ai mutamenti delle situazioni reddituali e patrimoniali occorre considerare anche quelli concernenti la composizione del nucleo familiare. Infatti, se il nucleo varia rispetto a quello risultante dall\u2019attestazione ISEE in corso di validit\u00e0 (es. un figlio si sposa o ha a sua volta un figlio o non risulta pi\u00f9 a carico), \u00e8 necessario ripresentare la D.S.U. aggiornata entro due mesi dalla variazione e anche una nuova domanda di RdC\/PdC, pena la decadenza dal beneficio. Tuttavia se tale variazione \u00e8 dovuta a nascita o decesso di un componente sar\u00e0 necessario ripresentare solo la D.S.U.<\/p>\n<p>Tali comunicazioni sono essenziali poich\u00e9 servono all\u2019Inps per verificare se vi siano ancora le condizioni per riconoscere ai beneficiari il godimento della misura, nonch\u00e9 per rideterminarne l\u2019importo, specie nel caso di sopravvenuta attivit\u00e0 lavorativa. Inoltre, da ci\u00f2 emerge anche come il beneficio possa essere conseguito anche se i componenti del nucleo svolgono attivit\u00e0 lavorativa<\/p>\n<p><strong>D.I.D., Patto per il Lavoro, Patto per l\u2019inclusione sociale\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p>Come accennato in precedenza il reddito di cittadinanza non \u00e8 una misura assistenziale, ma strumento di sostegno al reddito familiare di carattere condizionato, ossia la cui erogazione \u00e8 ricollegata all\u2019adempimento di taluni obblighi.<\/p>\n<p>Tra questi rientra in primo luogo la sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilit\u00e0 (D.I.D.) al lavoro da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, la quale deve essere resa, entro trenta giorni dall\u2019accoglimento della domanda presso i centri per l\u2019impiego, i patronati convenzionati con l\u2019ANPAL o per il tramite dalla piattaforma digitale SIUPL.<\/p>\n<p>Sono esclusi da tali obbligo e pi\u00f9 in generale dalla necessit\u00e0 di sottoscrivere un patto di servizio: i minori; i beneficiari del Rdc che risultano gi\u00e0 in pensione; i soggetti di oltre 65 anni di et\u00e0; i beneficiari della PdC; i soggetti con disabilit\u00e0 (disabili con riduzione della capacit\u00e0 lavorativa superiore al 45% accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell\u2019invalidit\u00e0 civile, oppure invalidi del lavoro con invalidit\u00e0 superiore al 33% accertato dall\u2019INAIL, non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra), solo qualora non sia previsto il collocamento mirato; soggetti gi\u00e0 occupati o che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.<\/p>\n<p>A questi si aggiungono i componenti con carichi di cura nei confronti di soggetti minori di tre anni di et\u00e0 o di componenti del nucleo con disabilit\u00e0 grave o non autosufficienza.<\/p>\n<p>Il richiedente entro trenta giorni dalla comunicazione Inps, attinente all\u2019accoglimento della sua domanda, viene convocato dai centri per l\u2019impiego per procedere alla sottoscrizione di un patto di servizio denominato <strong>Patto per il lavoro<\/strong>. Qualora non abbia gi\u00e0 presentato la D.I.D. vi provvede contestualmente alla sottoscrizione di tale patto. E\u2019 bene chiarire che il Patto per il lavoro dovr\u00e0 essere sottoscritto anche dagli altri componenti il nucleo familiare, purch\u00e9 essi ed il richiedente rientrino in <u>almeno una<\/u> delle seguenti categorie:<\/p>\n<ul>\n<li>Assenza di occupazione da non pi\u00f9 di due anni (un\u2019assenza maggiore sarebbe infatti ostativa all\u2019agevole reperimento di un posto di lavoro sul mercato);<\/li>\n<li>Et\u00e0 inferiore ai 26 anni;<\/li>\n<li>Essere beneficiario della NaspI o di altro ammortizzatore per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non pi\u00f9 di un anno;<\/li>\n<li>Aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validit\u00e0 presso i centri per l\u2019impiego.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se il richiedente non rientra in nessuna di esse allora dovr\u00e0 indicare in occasione della sua convocazione presso il centro per l\u2019impiego, il componente del nucleo familiare che risulta idoneo e che pu\u00f2 pertanto sottoscrivere il patto in questione nell\u2019ambito di un incontro successivo presso il centro per l\u2019impiego (in tale contesto quest\u2019ultimo potr\u00e0 sottoscrivere anche la D.I.D., dato che i componenti diversi dal richiedente, devono provvedervi entro i trenta giorni successivi al primo incontro presso il centro per l\u2019impiego del richiedente).<\/p>\n<p>L\u2019art. 7, comma 11, del D.L. n. 4\/2019 specifica, in tal senso, che se il richiedente si trova in condizioni diverse da quelle necessarie (es. disoccupato da pi\u00f9 di due anni), entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, \u00e8 convocato anzich\u00e9 dal centro per l\u2019impiego, dai servizi competenti per il contrasto alla povert\u00e0 dei comuni. In questo caso andr\u00e0 sottoscrivere anzich\u00e9 il Patto per il lavoro, quello \u201cper l\u2019inclusione sociale\u201d che coinvolger\u00e0 sia i servizi sociali che i centri per l\u2019impiego.<\/p>\n<p>I vincoli derivanti dal riconoscimento del beneficio sono:<\/p>\n<ul>\n<li>Registrarsi sull\u2019apposita piattaforma digitale (SIUPL) e consultarla quotidianamente come supporto nella ricerca del lavoro;<\/li>\n<li>Svolgere ricerca attiva del lavoro secondo le modalit\u00e0 fissate nel Patto per il lavoro, che individua le attivit\u00e0 che devono essere svolte settimanalmente;<\/li>\n<li>Accettare di essere avviato a corsi di formazione o riqualificazione professionale (in modo da essere pi\u00f9 appetibili nel mercato del lavoro), o di aderire a progetti per favorire l\u2019auto-imprenditorialit\u00e0, tenuto conto delle competenze, delle inclinazioni professionali e delle eventuali propensioni;<\/li>\n<li>Sostenere colloqui psicoattitudinali ed eventuali prove di selezione finalizzate all\u2019assunzione;<\/li>\n<li>Accettare tre offerte di lavoro \u201ccongrue\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come si vede la misura presuppone lo svolgimento di una serie di attivit\u00e0 dirette a permettere al soggetto disoccupato di migliorare la propria situazione economica e familiare tramite il reperimento del lavoro, salvo per\u00f2 contare durante questo periodo di ricerca e formazione, sul sostegno rappresentato dal RdC.<\/p>\n<p>Per quel che attiene alla congruit\u00e0, l\u2019offerta per essere ritenuta tale deve presentare le seguenti caratteristiche: a) <u>se intervenuta entro i primi 12 mesi<\/u> e si tratta di prima offerta, \u00e8 congrua se l\u2019attivit\u00e0 lavorativa proposta non dista pi\u00f9 di 100 Km dalla residenza o \u00e8 raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Se si tratta di seconda offerta aumenta la distanza, ossia non pi\u00f9 di 250 km, invece per la terza offerta, la stessa \u00e8 ritenuta congrua a prescindere da dove sia collocata nel territorio italiano; b) <u>se intervenuta dopo i primi 12 mesi<\/u> \u00e8 congrua la prima o seconda offerta entro i 250 km oppure ovunque collocata sul territorio italiano in caso di terzo offerta; c) in caso di rinnovo del beneficio e dunque di <u>offerta dopo i 18 mesi<\/u> \u00e8 congrua ovunque collocata nel territorio italiano, anche se si tratta di prima offerta.<\/p>\n<p>A ogni modo se \u00e8 stata accettata un\u2019offerta che implica uno spostamento oltre i 250 km, il beneficiario continua a percepire il RdC a titolo di compensazione delle spese di trasferimento sostenute per i primi tre mesi dall\u2019inizio del nuovo impiego. Se nel nucleo familiare sono presenti componenti con disabilit\u00e0, l\u2019offerta \u00e8 congrua se non eccede i 250 km di distanza e se ne viene accettata una eccedente tale misura, allora il beneficio \u00e8 conservato per i successivi dodici mesi, sempre a titolo di compensazione delle spese di trasferimento.<\/p>\n<p>I sottoscrittori del Patto per il lavoro e del Patto per l\u2019inclusione sociale sono tenuti altres\u00ec a offrire la propria disponibilit\u00e0 per la partecipazione a progetti comunali utili alla collettivit\u00e0, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, <u>per un periodo non superiore alle otto ore settimanali<\/u>. Per i soggetti esclusi dalla sottoscrizione di tali patti e prima ancora della D.I.D., tale partecipazione \u00e8 facoltativa.<\/p>\n<p><strong>Come si utilizza la Carta RdC\/PdC <\/strong><\/p>\n<p>Alcune informazioni attinenti alle modalit\u00e0 di utilizzo sono specificate sul sito delle Poste italiane, in cui si afferma che la Carta pu\u00f2 essere usata esclusivamente dal titolare e non pu\u00f2 essere ceduta o data in uso a terzi. Il titolare \u00e8 tenuto ad apporre la propria firma nell\u2019apposito spazio sul retro della Carta RdC all\u2019atto della ricezione della stessa.<\/p>\n<p>Ad ogni carta \u00e8 associato un codice personale segreto PIN, consegnato contestualmente alla card, in busta chiusa. Il PIN \u00e8 necessario per l\u2019utilizzo della card presso i terminali POS e gli ATM, tuttavia la tessera \u00e8 dotata di tecnologia \u201ccontactless\u201d che permette di pagare senza tale digitazione (per importi inferiori ai venticinque euro), purch\u00e9 gli esercizi commerciali, in cui viene impiegata, siano dotati di terminali POS abilitati.<\/p>\n<p>E\u2019 possibile soddisfare con la Carta RdC le stesse esigenze per cui in precedenza era impiegabile la \u201cCarta acquisti\u201d, disciplinata dal D.L. n. 112 del 2008. Si tratta essenzialmente di acquisti per beni e servizi base (es. per fare la spesa, per acquistare farmaci con lo sconto del 5%, per pagare bollette), nonch\u00e9 per pagare affitti e mutui tramite bonifici. E\u2019 fatto espresso divieto il suo impiego in giochi di azzardo.<\/p>\n<p>E\u2019 consentito il prelievo di contanti nel limite di 100 euro mensili per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, fino ad un massimo di 210 euro al mese.<\/p>\n<p>L\u2019importo viene accreditato sulla carta il mese successivo a quello di erogazione (ad es. chi ha presentato domanda a marzo, lo percepir\u00e0 ad aprile anche se \u00e8 gi\u00e0 giunta comunicazione da parte dell\u2019Inps, in ordine all\u2019accreditamento a maggio). Qualora entro il mese l\u2019ammontare del beneficio non venga speso o prelevato, allora l\u2019ammontare del RdC per il mese successivo \u00e8 ridotto in misura pari al 20% dell\u2019importo non speso e residuato. Se a seguito delle verifiche emerge che siano stati cumulati i benefici per sei mesi, viene decurtato l\u2019intero importo dalla carta fatta eccezione per una mensilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Decadenza dal RdC<\/strong><\/p>\n<p>La decadenza dal beneficio \u00e8 disposta quando uno dei componenti il nucleo familiare, essendovi tenuto:<\/p>\n<ul>\n<li>Non effettua la D.I.D.;<\/li>\n<li>Non sottoscrive il Patto per il lavoro o il Patto per l\u2019inclusione sociale;<\/li>\n<li>Non partecipa, in assenza di un giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altre iniziative di politica attiva<\/li>\n<li>Non aderisce ai progetti di rilevanza sociale presso i comuni;<\/li>\n<li>Non accetta almeno una delle tre offerte congrue o in caso di rinnovo la prima offerta congrua utile;<\/li>\n<li>Non effettua le comunicazioni previste in caso di variazioni del nucleo familiare e delle situazioni reddituale patrimoniale;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Come visto la decadenza \u00e8 disposta dall\u2019Inps (con conseguente disattivazione della card), anche in caso di accertamento di falsit\u00e0 o omissioni che integrano condotta penalmente rilevante, come tale comunicata entro dieci giorni dall\u2019accertamento all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, unitamente alla documentazione.<\/p>\n<p>In caso di mancata presentazione alle convocazioni presso i centri per l\u2019impiego o presso i comuni da parte anche di un solo componente del nucleo familiare si prevede la decurtazione: di una mensilit\u00e0 alla prima mancata presentazione; di due mensilit\u00e0 alla seconda mancata presentazione; decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.<\/p>\n<p>Ulteriori decurtazioni sono previste nelle situazioni di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di istruzione e di formazione.<\/p>\n<p>Al di fuori delle decadenze associate a condotte penalmente rilevanti, se il beneficio viene revocato il RdC pu\u00f2 essere nuovamente richiesto decorsi diciotto mesi dalla revoca o decadenza (sei mesi se sussistono minori o disabili), se si ricorrono nuovamente i requisiti per il suo ottenimento.<\/p>\n<p>Prima di concludere \u00e8 opportuno ricordare che il decreto in esame prevede anche sgravi fiscali in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti beneficiari del RdC nonch\u00e9 agevolazioni a sostegno della imprenditorialit\u00e0.\u00a0G.P.S.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cagliari, 10 Mar 2019 &#8211; Il 6 marzo scorso \u00e8 scattato il termine per la presentazione delle domande dirette all\u2019ottenimento del reddito di cittadinanza. 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