{"id":168960,"date":"2018-12-23T12:50:52","date_gmt":"2018-12-23T11:50:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/?p=168960"},"modified":"2018-12-23T12:50:52","modified_gmt":"2018-12-23T11:50:52","slug":"cosa-prevede-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-c-d-spazza-corrotti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2018\/12\/23\/cosa-prevede-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-c-d-spazza-corrotti\/","title":{"rendered":"Cosa prevede  il nuovo disegno di legge in materia di corruzione (c.d. \u2018spazza corrotti\u2019)"},"content":{"rendered":"<p>Cagliari, 23 Dic 2018 - Disegno di legge n. 1189, presentato alla Camera il 24 settembre 2018 dal Ministro della Giustizia Bonafede (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici)<\/p>\n<p>Per il testo del Disegno di legge e della Relazione di accompagnamento,\u00a0<a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/leg18\/pdl\/pdf\/leg.18.pdl.camera.1189.18PDL0029490.pdf\">clicca qui<\/a>.<\/p>\n<ol>\n<li>Con il Disegno di legge in esame, presentato alla Camera dei Deputati il 24 settembre 2018 dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, torna sul tappeto una nuova riforma in materia di corruzione e di delitti contro la p.a., che promette di dare un ulteriore seguito a una recente stagione di riforme, inaugurata nel 2012 con la c.d. legge Severino. Il c.d. \u2018Ddl\u00a0Spazza corrotti\u2019, che ha avuto una vasta risonanza mediatica in concomitanza con la sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, alcune settimane fa, e del quale solo ora finalmente si conosce il testo,\u00a0incide in modo significativo su un ampio numero di disposizioni del codice penale e di procedura penale, oltre che su diverse norme collocate in altri ambiti dell\u2019ordinamento e, a vario titolo, collegate al contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. Nel rinviare a futuri commenti una pi\u00f9 approfondita analisi del disegno di legge, consegnato al dibattito parlamentare, ci proponiamo in questa sede di proporre una sintesi della progettata riforma e di accennare ai profili che sembrano maggiormente problematici e meritevoli di una meditata riflessione.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li>Quanto alle\u00a0pene principali, l\u2019art. 1, comma 1, lett.\u00a0i\u00a0del Ddl dispone anzitutto\u00a0l\u2019aggravamento delle pene per il reato di corruzione per l\u2019esercizio della funzione\u00a0(art. 318 c.p.), che non sarebbe punito con la reclusione\u00a0da tre a otto anni\u00a0anzich\u00e9 da uno a sei. L\u2019esito \u00e8 quello di inasprire considerevolmente il trattamento sanzionatorio dell\u2019ipotesi generale di corruzione, che raggiungerebbe livelli pi\u00f9 prossimi a quelli dell\u2019ipotesi pi\u00f9 grave della corruzione per atto contrario ai doveri d\u2019ufficio (reclusione da sei a dieci anni), con la conseguenza che, a fronte della difficolt\u00e0 di dimostrare la compravendita di un determinato atto d\u2019ufficio, verosimilmente la prassi si orienterebbe verso l\u2019ipotesi generale, il cui termine di prescrizione, peraltro, risulterebbe allungato.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"3\">\n<li>Particolarmente significative \u2013 e decisamente in primo piano nel complesso della progettata riforma \u2013 sono poi le modifiche apportate alla disciplina delle\u00a0pene accessorie\u00a0dell\u2019interdizione dei pubblici uffici\u00a0e dell\u2019incapacit\u00e0 di contrarre con la pubblica amministrazione; modifiche che mirano a realizzare il c.d.\u00a0DASPO per i corrotti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019art. 1, comma 1, lett.\u00a0h\u00a0modifica l\u2019articolo 317\u00a0bis\u00a0del codice penale in modo da\u00a0estendere la pena accessoria dell\u2019interdizione perpetua dei pubblici uffici, attualmente prevista per i soli reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319\u00a0ter\u00a0c.p., anche ai casi di condanna per i reati di cui agli articoli: 318 (corruzione per l\u2019esercizio della funzione), 319\u00a0bis\u00a0(ipotesi aggravate della corruzione per un atto contrario ai doveri d\u2019ufficio), 319\u00a0quater, comma 1 (induzione indebita a dare o promettere utilit\u00e0), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (corruzione attiva), 322 (istigazione alla corruzione), 322\u00a0bis\u00a0(peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilit\u00e0, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli Organi delle Comunit\u00e0 europee e di funzionari delle Comunit\u00e0 europee e di Stati esteri), 346\u00a0bis\u00a0(traffico di influenze illecite) c.p.<\/p>\n<p>Analogamente l\u2019art. 1, comma 1, lett.\u00a0d\u00a0sostituisce l\u2019art. 32\u00a0quater\u00a0c.p.,\u00a0estendendo le ipotesi in cui la legge commina la pena accessoria dell\u2019incapacit\u00e0 di contrarre con la pubblica amministrazione ai casi di condanna per il medesimo catalogo di reati\u00a0contro la p.a.\u00a0(con la sola differenza che qui, a differenza che nel nuovo art. 317\u00a0bis\u00a0c.p., si considera solo il comma 1 dell\u2019art. 314 c.p.).<\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019art. 1, comma 1, lettere\u00a0c\u00a0e\u00a0h\u00a0prevede che entrambe le pene accessorie (interdizione dei pubblici uffici e incapacit\u00e0 di contrarre con la p.a.) siano applicate per un periodo non inferiore a cinque e non superiore a sette anni nel caso in cui la pena principale inflitta non superi i due anni di durata. Il Ddl dispone poi, quale ulteriore novit\u00e0, che la sanzione accessoria dell\u2019incapacit\u00e0 di contrarre con la pubblica amministrazione sia invece comminata in\u00a0perpetuo\u00a0se la pena principale, a seguito di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione, supera il limite dei due anni.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>Agli artt. 1, comma 1, lett.\u00a0f\u00a0e 2, comma 1 lettere\u00a0a\u00a0e\u00a0b\u00a0il disegno di legge sceglie di\u00a0affidare al giudice la valutazione circa l\u2019applicazione delle sanzioni accessorie dell\u2019interdizione dei pubblici uffici e dell\u2019incapacit\u00e0 di contrarre con la pubblica amministrazione, nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena o di applicazione della pena su richiesta. In particolare, l\u2019art. 1, comma 1, lett.\u00a0f\u00a0aggiunge un periodo al primo comma dell\u2019art. 166 c.p. stabilendo che \u00abnel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma 317, 318, 319, 319\u00a0bis, 319\u00a0ter, 319\u00a0quater, primo comma, 320, 321, 322, 322\u00a0bis\u00a0e 346\u00a0bis\u00a0c.p., il giudice pu\u00f2 disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell\u2019interdizione dai pubblici uffici e dell\u2019incapacit\u00e0 di contrattare con la pubblica amministrazione\u00bb. Dal punto di vista sistematico si tratta di\u00a0un\u2019importante previsione in deroga alla regola generale, introdotta nel 1990, secondo la quale la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie\u00a0(art. 166 c.p.), sulla cui effettivit\u00e0 il disegno di legge mostra di fare un considerevole affidamento.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Con riguardo, invece, ai casi di\u00a0applicazione della pena su richiesta\u00a0per taluno dei delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319\u00a0ter, 319\u00a0quater, primo comma, 320, 321, 322, 322\u00a0bis\u00a0e 346\u00a0bis\u00a0del codice penale, il disegno di legge introduce la\u00a0possibilit\u00e0 per il giudice di applicare le pene accessorie dell\u2019interdizione dei pubblici uffici e dell\u2019incapacit\u00e0 di contrarre con la pubblica amministrazione anche nei casi in cui la pena principale irrogata non superi i due anni di reclusione soli o congiunti alla pena pecuniaria. E ci\u00f2 contrariamente a quanto previsto ora dall\u2019art. 445 c.p.p., che \u2013 quando la pena irrogata non supera i due anni di detenzione \u2013 fa conseguire al patteggiamento l\u2019effetto premiale, tra gli altri, dell\u2019esenzione dell\u2019applicazione delle pene accessorie.<\/p>\n<p>Sempre in materia di applicazione della pena su richiesta \u2013 all\u2019art. 2, comma 1, lett.\u00a0a\u00a0\u2013 il Ddl inserisce la possibilit\u00e0 che nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319\u00a0ter, 319\u00a0quater, primo comma, 320, 321, 322, 322\u00a0bis\u00a0e 346\u00a0bis\u00a0c.p., la parte, nel formulare la richiesta di patteggiamento, possa subordinarne l\u2019efficacia all\u2019esenzione dalle pene accessorie previste dagli articoli 32\u00a0ter\u00a0(incapacit\u00e0 di contrarre con la p.a.) o 317\u00a0bis\u00a0c.p. (interdizione dei pubblici uffici) ovvero all\u2019estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l\u2019estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>Il disegno di legge introduce poi alcune\u00a0modifiche alla disciplina della\u00a0riabilitazione, volte a garantire effettivit\u00e0 e persistenza alla pene accessorie dell\u2019interdizione perpetua dai pubblici uffici\u00a0e del\u00a0divieto perpetuo di concludere contratti con la pubblica amministrazione, nel caso di condanna per alcuni reati contro la p.a. In quest\u2019ottica l\u2019art. 1, comma 1, lett.\u00a0g, del Ddl \u2013 aggiungendo un comma all\u2019art. 179 c.p. (Condizioni per la riabilitazione) \u2013 prevede ora che \u00abnel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319\u00a0bis, 319\u00a0ter, 319\u00a0quater, primo comma, 320, 321, 322, 322\u00a0bis\u00a0e 346\u00a0bis, la riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulla pena accessoria dell\u2019interdizione perpetua dai pubblici uffici e su quella dell\u2019incapacit\u00e0 di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione.\u00a0Decorso un termine non inferiore a dodici anni dalla riabilitazione, la pena accessoria \u00e8 dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sempre nell\u2019ottica della stabilizzazione delle pene accessorie, l\u2019art. 4 del Ddl include i delitti di cui gli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319\u00a0bis, 319\u00a0ter, 319\u00a0quater, primo comma, 320, 321, 322, 322\u00a0bis\u00a0e 346\u00a0bis\u00a0del codice penale fra i\u00a0reati ostativi alla concessione dei benef\u00ecci di cui all\u2019articolo 4\u00a0bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tale modifica ha l\u2019effetto \u2013 tra gli altri \u2013 di rendere pi\u00f9 gravose le condizioni per l\u2019accesso alla misura alternativa dell\u2019affidamento in prova al servizio sociale\u00a0(art. 47, l. n. 354\/1975), e quindi per il prodursi degli effetti estintivi della pena e di ogni altro effetto penale, che conseguono, a norma del comma 12 del medesimo articolo, all\u2019esito positivo del periodo di prova.<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>Nella prospettiva di un coordinamento tra la disciplina delle sanzioni delle persone fisiche e quella delle persone giuridiche, l\u2019art. 6 del Ddl \u2013 intervenendo sull\u2019art. 25, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2001 \u2013\u00a0porta a cinque anni la durata minima e a dieci anni la durata massima della sanzione interdittiva\u00a0applicabile agli Enti in caso di responsabilit\u00e0 amministrativa in relazione alla commissione dei delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilit\u00e0 e corruzione.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"7\">\n<li>La Relazione introduttiva al Disegno di legge afferma che uno degli scopi principali del presente intervento legislativo \u00e8 quello di adeguare la normativa interna agli obblighi convenzionali imposti al nostro Paese dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d\u2019Europa. Lo scorso 18 giugno 2018 il GRECO (\u2018Group of States against Corruption\u2019) \u2013 organismo istituito dal Consiglio d\u2019Europa nel 1999 \u2013 ha approvato, nella sua ottantesima assemblea plenaria, l\u2019\u2018Addenda al Second Compliance Report\u00a0sull\u2019Italia. Tale documento costituisce l\u2019esito di una procedura di valutazione volta a verificare se il nostro Paese ha messo in pratica le indicazioni che gli erano state in precedenza rivolte al fine di uniformare la propria legislazione alla normativa del Consiglio d\u2019Europa ed in particolare alla\u00a0Convenzione penale sulla corruzione<a name=\"_ftnref1\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftn1\">[1]<\/a>. \u00c8 proprio su quanto rimane ancora da fare che si soffermava l\u2019\u2018Addenda al\u00a0Second Compliance Report\u2019, la quale prendeva in considerazione quelle indicazioni ancora non attuate o attuate solo in parte. Il Ddl in esame \u2013 nell\u2019ottica sopramenzionata del progressivo adeguamento della normativa interna a quella convenzionale \u2013 ritiene necessario accogliere i rilievi formulati dal GRECO, introducendo le modifiche che seguono.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019art. 1, comma 1, lett.\u00a0a\u00a0e\u00a0b\u00a0modifica gli artt. 9 (Delitto comune del cittadino all\u2019estero) e 10 (Delitto comune dello straniero all\u2019estero) c.p. nell\u2019ottica di\u00a0abolire le norme del codice penale che prevedono la necessit\u00e0 della richiesta del Ministro della Giustizia o della istanza\/querela della persona offesa per il perseguimento dei reati di corruzione commessi all\u2019estero. L\u2019art. 1, comma 1, lett.\u00a0a\u00a0\u2013 modificando l\u2019art. 9 c.p. \u2013 dispone ora che nel caso di cittadino che commetta in territorio estero i delitti di cui agli artt. 320, 321 e 346\u00a0bis\u00a0c.p. non \u00e8 necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia o la istanza\/querela della persona offesa per il perseguimento di tali reati<a name=\"_ftnref2\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftn2\">[2]<\/a>.\u00a0Allo stesso modo l\u2019art. 1, comma 1, lett.\u00a0b\u00a0interviene sull\u2019art. 10 c.p., introducendo un nuovo comma che esclude la necessit\u00e0 della richiesta del Ministro della Giustizia o dell\u2019istanza o della querela della persona offesa nel caso dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319\u00a0bis, 319\u00a0ter, 319\u00a0quater, 320, 321, 322, 322\u00a0bis\u00a0c.p.<\/p>\n<p>L\u2019\u2018Addenda al\u00a0Second Compliance Report\u2019 sottolineava poi come ci fosse l\u2019impellente esigenza che il nostro Paese procedesse all\u2019estensione del campo di applicazione delle disposizioni sulla corruzione (passiva e attiva) a\u00a0tutti\u00a0i pubblici ufficiali stranieri, riferendosi in particolare ai membri delle assemblee pubbliche straniere, ai funzionari delle organizzazioni internazionali, ai membri delle assemblee parlamentari internazionali, cos\u00ec come ai giudici e i funzionari delle corti internazionali. A questo scopo il Ddl introduce alcune modifiche all\u2019art. 322\u00a0bis\u00a0c.p., di cui viene altres\u00ec novellata la rubrica (\u2018Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilit\u00e0, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunit\u00e0 europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunit\u00e0 europee e di Stati esteri\u2019):<\/p>\n<p>l\u2019art. 1, comma 1, lett.\u00a0l, n. 2 inserisce due nuovi numeri (5\u00a0ter\u00a0e 5\u00a0quater) al comma 1 dell\u2019art. 322\u00a0bis\u00a0c.p. che estendono la punibilit\u00e0 per i delitti\u00a0ivi\u00a0previsti (artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p.) anche alle\u00a0persone che esercitano funzioni o attivit\u00e0 corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell\u2019ambito di organizzazioni pubbliche internazionali\u00a0e ai\u00a0membri delle assemblee parlamentari internazionali\u00a0o di\u00a0un\u2019organizzazione internazionale o sovranazionale\u00a0e dei\u00a0giudici\u00a0efunzionari delle corti internazionali;<\/p>\n<p>l\u2019art. 1, comma 1, lett.\u00a0l, n. 3 estende la punibilit\u00e0 per i delitti previsti dal comma 2 dell\u2019art. 322\u00a0bis\u00a0c.p. (ovvero i reati di cui agli artt. 319\u00a0quater, secondo comma, 321 e 322 , prima e secondo comma c.p.) e commessi da persone che esercitano funzioni o attivit\u00e0 corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell\u2019ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, attraverso l\u2019eliminazione della condizione \u00abche il fatto sia commesso per procurare a s\u00e9 o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un\u2019attivit\u00e0 economica o finanziaria\u00bb.<\/p>\n<p>Importanti sono anche le novit\u00e0 che riguardano il\u00a0reato di traffico di influenze illecite\u00a0(art. 346\u00a0bis\u00a0c.p.). L\u2019\u2018Addenda al\u00a0Second Compliance Report\u2019 affermava come fossero necessari ulteriori interventi per far s\u00ec che tale disposizione rispettasse pienamente gli obblighi internazionali. Il campo di applicazione della norma italiana \u00e8 infatti pi\u00f9 ristretto rispetto a quello individuato dall\u2019art. 12 (Trading in influence) della Convenzione penale sulla corruzione. Quest\u2019ultima disposizione stabilisce infatti che gli Stati membri devono criminalizzare da un lato, la condotta di chi ottiene un vantaggio (o la promessa di un vantaggio) quale corrispettivo della asserita possibilit\u00e0 di esercitare un\u2019influenza impropria su un decisore pubblico, anche se la capacit\u00e0 di influenza del mediatore \u00e8, nella realt\u00e0, inesistente; dall\u2019altro il fatto di promettere, offrire o procurare qualsiasi vantaggio indebito, per s\u00e9 o per terzi, a titolo di rimunerazione a chiunque afferma di essere in grado di esercitare tale influenza. Non si distingue dunque la posizione del compratore e del venditore d\u2019influenza, entrambi ugualmente puniti per le rispettive condotte. Per rispondere alle indicazioni del GRECO l\u2019art. 1, comma 1, lett.\u00a0p\u00a0del Ddl\u00a0abroga il reato di millantato credito (art. 346 c.p.) e modifica sensibilmente quello di traffico di influenze illecite.\u00a0Il nuovo\u00a0art. 346\u00a0bis\u00a0c.p.\u00a0dispone, al primo comma, che: \u00abChiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319\u00a0ter\u00a0e nei reati di corruzione di cui all\u2019articolo 322\u00a0bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all\u2019articolo 322\u00a0bis, indebitamente fa dare o promettere, a s\u00e9 o ad altri, denaro o altra utilit\u00e0, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all\u2019articolo 322\u00a0bis, ovvero per remunerarlo in relazione all\u2019esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, \u00e8 punito con la pena della reclusione da anni uno ad anni quattro e mesi sei\u00bb. In questo modo il Ddl:<\/p>\n<p>rende punibile l\u2019acquirente dell\u2019influenza anche nel caso in cui la relazione tra il mediatore e il pubblico agente sia solo vantata (e non esistente);<\/p>\n<p>elimina la condizione che la mediazione sia rivolta a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri d\u2019ufficio o ad omettere o ritardare un atto dell\u2019ufficio. In questo modo, diventa penalmente rilevante anche l\u2019esercizio di un\u2019influenza che ha lo scopo di asservire il pubblico agente o di fargli compiere un atto conforme ai doveri dell\u2019ufficio. \u00c8 comunque prevista una pena pi\u00f9 grave nel caso in cui la mediazione sia indirizzata al compimento di un atto contrario ai doveri d\u2019ufficio o all\u2019omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;<\/p>\n<p>prevede quale contropartita della mediazione illecita il \u00abdenaro o altra utilit\u00e0\u00bb, mentre nell\u2019attuale formulazione l\u2019art. 346\u00a0bis\u00a0c.p. parla esclusivamente di \u00abdenaro o altro vantaggio patrimoniale\u00bb;<\/p>\n<p>inasprisce la pena: dalla reclusione da uno a tre anni a quella, sempre della reclusione, da uno a quattro anni e sei mesi.<\/p>\n<p>Sempre nell\u2019ottica di uniformare la legislazione interna alle indicazioni del GRECO, l\u2019art. 3 del Ddl abroga il quinto comma dell\u2019art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) e il terzo comma dell\u2019art. 2635\u00a0bis\u00a0c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati),\u00a0introducendo la procedibilit\u00e0 d\u2019ufficio per tutte le ipotesi di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>Uno degli interventi proposti dal presente Ddl vuole rispondere invece alle sollecitazioni rivolte al nostro Paese dal\u00a0Working Group on Bribery, organismo dell\u2019OCSE che controlla l'attuazione della Convenzione sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali<a name=\"_ftnref3\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftn3\">[3]<\/a>. Una di queste raccomandazioni suggeriva al nostro legislatore di valutare l\u2019opportunit\u00e0 di introdurre sanzioni pecuniarie nei riguardi dei soggetti condannati per i reati di corruzione<a name=\"_ftnref4\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftn4\">[4]<\/a>. A questo proposito, la Relazione al presente Disegno di legge afferma di non voler mettere mano all\u2019impianto complessivo delle pene principali dei reati contro la pubblica amministrazione nel senso suggerito ma, nondimeno, si propone di intervenire \u2013 in senso espansivo \u2013 sull\u2019art. 322\u00a0quater\u00a0c.p. che prevede la misura della\u00a0Riparazione pecuniaria<a name=\"_ftnref5\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftn5\">[5]<\/a>. Questa disposizione, nella formulazione vigente, sancisce che, in caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319\u00a0ter, 319\u00a0quater, 320 e 322\u00a0bis\u00a0c.p., sia sempre ordinato il pagamento di una somma pari all\u2019ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall\u2019incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell\u2019amministrazione cui il pubblico ufficiale o l\u2019incaricato di pubblico servizio appartiene. L\u2019art. 1, comma 1, lett.\u00a0e\u00a0del Ddl interviene su questo istituto in una duplice prospettiva: da un lato, lo estende anche al privato corruttore, attraverso l\u2019aggiunta dell\u2019art. 321 c.p. tra i reati per i quali \u00e8 prevista, in caso di condanna, la riparazione pecuniaria. Dall\u2019altro rimodula, in senso maggiormente afflittivo, i criteri previsti per calcolare l\u2019ammontare del\u00a0quantum\u00a0dovuto a titolo di riparazione: corrispondente non pi\u00f9 a \u00abquanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall\u2019incaricato di pubblico servizio\u00bb, ma a \u00abquanto indebitamente dato o promesso al pubblico ufficiale o all\u2019incaricato di pubblico servizio e comunque non inferiore a euro 10000\u00bb.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"9\">\n<li>Una delle innovazioni di maggiore rilievo \u00e8 inserita dall\u2019art. 1, comma 1, lett.\u00a0n\u00a0del Ddl, che introduce nel codice penale una\u00a0causa speciale di non punibilit\u00e0. Il nuovo\u00a0art. 323\u00a0ter\u00a0c.p.\u00a0dispone che: \u00abNon \u00e8 punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319\u00a0quater, 320, 321, 322\u00a0bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita\u00a0ivi\u00a0indicati, 346\u00a0bis, 353, 353\u00a0bis\u00a0e 354 se, prima dell\u2019iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all\u2019articolo 335 del codice di procedura penale e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo\u00a0denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili\u00bb. Oltre a questi requisiti temporali, il secondo comma della nuova norma, dispone che la non punibilit\u00e0 del pubblico ufficiale, dell\u2019incaricato di un pubblico servizio o del trafficante di influenze illecite sia subordinata alla messa a disposizione dell\u2019utilit\u00e0 percepita o, in caso di impossibilit\u00e0, di una somma di denaro di valore equivalente ovvero all\u2019indicazione di elementi utili a individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma. Per evitare possibili strumentalizzazioni di questo beneficio,\u00a0l\u2019ultimo comma del nuovo art. 323\u00a0ter\u00a0c.p. afferma poi che la causa di non punibilit\u00e0 non si applica quando vi \u00e8 prova che la denuncia di cui al primo comma sia premeditata rispetto alla commissione del reato denunciato. Si tratta di una novit\u00e0 molto significativa che \u2013 come si legge nella Relazione al Ddl \u2013 ha il duplice scopo, da un lato, di rompere il muro di omert\u00e0 e la catena di solidariet\u00e0 che protegge fattispecie tipicamente bilaterali come quelle in questione, dall\u2019altro, di disincentivare le condotte illecite, introducendo un fattore d\u2019insicurezza con effetti dissuasivi: nessuna delle parti dello scambio illecito potr\u00e0 infatti pi\u00f9 fare affidamento sul comune interesse a tacere<a name=\"_ftnref6\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftn6\">[6]<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"10\">\n<li>L\u2019art. 1, comma 1, lett.\u00a0c\u00a0modifica l\u2019art. 578\u00a0bis\u00a0c.p.p.\u00a0(Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione)\u00a0nel senso di ampliare i poteri del giudice dell\u2019impugnazione al fine di consentirgli di poter mantenere l\u2019efficacia della confisca\u00a0ex\u00a0art. 322\u00a0ter\u00a0c.p. \u2013 disposta con la sentenza di condanna dal giudice di primo grado \u2013 nel caso in cui il successivo grado di giudizio si chiuda con una decisione in cui viene dichiarata l\u2019estinzione del reato per prescrizione o per amnistia. Nella formulazione vigente dell\u2019art. 578\u00a0bis\u00a0c.p.p. tale possibilit\u00e0 \u00e8 prevista solo per i casi particolari di confisca di cui al primo comma dell\u2019art. 240\u00a0bis\u00a0c.p., ma il presente Ddl propone di estendere tale facolt\u00e0 anche ai casi di confisca\u00a0ex\u00a0art. 322\u00a0ter\u00a0c.p., conseguenti alla condanna in primo grado per i reati contro la pubblica amministrazione.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"11\">\n<li>Nell\u2019ottica di contrastare anche le attivit\u00e0 illecite prodromiche alla corruzione, l\u2019art. 1, comma 1, lett.\u00a0q\u00a0del Ddl \u2013 intervenendo sull\u2019art. 649\u00a0bis\u00a0c.p. (Casi di procedibilit\u00e0 d\u2019ufficio) ristabilisce<a name=\"_ftnref7\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftn7\">[7]<\/a>la\u00a0procedibilit\u00e0 d\u2019ufficio per le ipotesi di maggiore gravit\u00e0 di appropriazione indebita\u00a0(art. 646 c.p.). Si tratta dei casi in cui la persona offesa sia incapace per et\u00e0 o per infermit\u00e0 o nel caso di danno arrecato alla persona offesa di rilevante gravit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"12\">\n<li>Una delle modifiche di cui pi\u00f9 si \u00e8 parlato riguarda il c.d.\u00a0agente infiltrato. L\u2019art. 5 del Ddl modifica infatti l\u2019art. 9 della l. 16 marzo 2006, n. 146, estendendo alle indagini per i reati contro la pubblica amministrazione la disciplina,\u00a0ivi\u00a0gi\u00e0 prevista per altri delitti, delle\u00a0operazioni di polizia sotto copertura. I reati per cui si prevede questa estensione sono quelli di cui agli artt. 317, 318, 319, 319\u00a0bis, 319\u00a0ter, 319\u00a0quater, 320, 321, 322, 322\u00a0bis, 346\u00a0bis, 353 e 353\u00a0bis\u00a0c.p. Come sottolinea la Relazione al Disegno di legge, questa misura mira a potenziare gli strumenti investigativi nei confronti di delitti caratterizzati da un\u2019apprezzabile gravit\u00e0 e di difficile accertamento \u00abperch\u00e9 connotati dalla stretta comunanza di interessi illeciti dei soggetti che vi concorrono e dal legame omertoso che li protegge\u00bb<a name=\"_ftnref8\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftn8\">[8]<\/a>. Il Ddl include tra le condotte scriminate dalla causa di giustificazione di cui all\u2019art. 9 della l. n. 146 del 2006 anche quelle che integrano le fattispecie tipiche di alcuni reati contro la pubblica amministrazione, che potranno dunque essere poste in essere dagli agenti sotto copertura, durante le indagini, senza incorrere in sanzioni. Le condotte non punibili restano tuttavia confinate \u2013 lo sottolinea bene la Relazione \u2013 \u00aba quelle necessarie per l\u2019acquisizione di prove relative ad attivit\u00e0 illecite gi\u00e0 in corso e che non istighino o provochino la condotta delittuosa, ma s\u2019inseriscono in modo indiretto o meramente strumentale nell\u2019esecuzione di attivit\u00e0 illecita altrui\u00bb<a name=\"_ftnref9\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftn9\">[9]<\/a>. In questo modo il legislatore mostra di avere ben presente la distinzione, pi\u00f9 volte sottolineata anche dalla Corte europea dei diritti dell\u2019uomo<a name=\"_ftnref10\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftn10\">[10]<\/a>, tra agente infiltrato e agente provocatore, escludendo dai fatti non punibili quelli di\u00a0provocazione vera e propria, ovvero quelle condotte di chi istiga a commettere un reato per assicurare alla giustizia chi non ha ancora compiuto alcun delitto<a name=\"_ftnref11\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftn11\">[11]<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"13\">\n<li>Il presente Disegno di legge contiene infine un intero capo (il capo II) dedicato all\u2019introduzione di diverse disposizioni in materia di\u00a0trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici e dei loro finanziamenti. Riportiamo qui le modifiche pi\u00f9 significative, riservandoci un loro ulteriore approfondimento in un contributo ad esse specificatamente dedicato. In particolare, l\u2019art. 7 del Ddl introduce il principio di\u00a0massima pubblicit\u00e0 di tutte le forme di sostegno corrisposte ai partiti o movimenti politici, vietando a quest\u2019ultimi di ricevere qualsiasi contributo patrimoniale da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicit\u00e0 dei rispettivi finanziamenti.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Nell\u2019ottica di potenziare la tracciabilit\u00e0 dei contributi ai partiti e movimenti politici, l\u2019art. 8 del Disegno di legge interviene poi con significative modifiche sul\u00a0decreto legge n. 149 del 2013\u00a0(\u2018Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticit\u00e0 dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore\u2019). Tra le diverse innovazioni, si segnala la\u00a0riduzione da 5000 a 500 euro\u00a0del limite dell\u2019importo ricevuto che d\u00e0 luogo all\u2019obbligo di inserimento nella \u2018dichiarazione patrimoniale o di reddito\u2019 che i partiti, per mano dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, sono tenuti a presentare presso l\u2019Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica. Allo stesso modo \u00e8 abbassato a 500 euro l\u2019importo massimo al di sopra del quale \u00e8 obbligatorio l\u2019inserimento nell\u2019elenco dei soggetti erogatori da trasmettere alla Presidenza della Camera dei Deputati.<\/p>\n<p>Significative sono anche le disposizioni di cui all\u2019art. 9 del presente Ddl che \u2013 sempre nella prospettiva della massima trasparenza delle contribuzioni che, anche indirettamente, possono contribuire al sostentamento di \u2018soggetti politici\u2019 \u2013 definiscono in modo molto preciso\u00a0quegli enti (fondazioni, comitati, associazioni, ecc.)\u00a0che, in ragione della composizione dei loro organi direttivi o della attivit\u00e0 svolta,\u00a0si ritengono equiparati ai partiti\/movimenti ai fini dell\u2019adempimento delle disposizioni sulla trasparenza. Il Ddl si chiude infine con l\u2019elencazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in cui possono incorrere i partiti, i movimenti e le fondazioni nel caso di violazione degli obblighi fin qui menzionati.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p>Difficile azzardare, in questo breve contributo, un commento che sappia cogliere le potenziali implicazioni e criticit\u00e0 delle numerose modifiche proposte nel presente Disegno di legge. Quel che \u00e8 certo \u00e8 che il testo sar\u00e0 ora oggetto del dibattito parlamentare che potr\u00e0 senza dubbio migliorare l\u2019articolato, nell\u2019ottica \u2013 soprattutto \u2013 di evitare profili di contrasto con i principi costituzionali. Al\u00a0sospetto di incostituzionalit\u00e0 per violazione dei principi di proporzione e di uguaglianza\/ragionevolezza\u00a0si espone \u2013 ci sembra \u2013 la nuova disciplina delle sanzioni accessorie dell\u2019interdizione perpetua dei pubblici uffici e dell\u2019incapacit\u00e0 di contrarre in perpetuo con la p.a. Troppo lungo appare infatti il periodo (12 anni) che deve trascorrere dopo la riabilitazione per fare in modo che l\u2019estinzione intervenga anche con riguardo alle pene accessorie suddette. L\u2019idea che una persona sia considerata dalla legge riabilitata ma debba continuare a subire, per cos\u00ec lungo tempo, la pena accessoria pone seri dubbi in rapporto agli artt. 3 e 27, co. 3 Cost.<\/p>\n<p>Qualche perplessit\u00e0 suscita anche la disciplina delle\u00a0operazioni di polizia sotto copertura. Ci pare infatti che ci sia una distanza tra la Relazione \u2013 che sottolinea la differenza tra agente infiltrato e agente provocatore \u2013 e il testo dell\u2019art. 5 del Ddl che modifica l\u2019art. 9 della l. 16 marzo 2006, n. 146, estendendo alle indagini per i reati contro la pubblica amministrazione la disciplina,\u00a0ivi\u00a0gi\u00e0 prevista per altri delitti, delle\u00a0operazioni di polizia sotto copertura. Sarebbe opportuno, infatti, rimarcare pi\u00f9 precisamente che gli elementi di prova ricercati durante le operazioni investigative, da parte dell\u2019agente infiltrato, devono riferirsi a reati che si abbia fondata ragione di ritenere che siano gi\u00e0 in corso di realizzazione.<\/p>\n<p>A serie\u00a0preoccupazioni di strumentalizzazione\u00a0si espone la causa di non punibilit\u00e0 di cui al nuovo\u00a0art. 323\u00a0ter\u00a0c.p., nonostante la presenza del comma 3, che afferma che tale istituto non si applica quando vi \u00e8 prova che l\u2019autodenuncia volontaria sia premeditata rispetto alla commissione del reato denunciato. L\u2019indubbia difficolt\u00e0 nella prova di quest\u2019ultima circostanza non dissolve infatti le preoccupazioni circa il possibile abuso di quest\u2019istituto, che potrebbe essere impiegato per incastrare l\u2019altra parte dell\u2019accordo corruttivo.<\/p>\n<p>Infine, una riflessione approfondita meriter\u00e0 la nuova formulazione del reato di\u00a0traffico d\u2019influenze illecite (art. 346 bis c.p.)\u00a0che, eliminando la condizione che la mediazione sia rivolta a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri d\u2019ufficio o ad omettere o ritardare un atto dell\u2019ufficio, criminalizza anche l\u2019esercizio di un\u2019influenza \u2013 \u2018illecita\u2019 \u2013 che ha lo scopo di asservire il pubblico agente o di fargli compiere un atto conforme ai doveri dell\u2019ufficio. Una modifica di questo tipo rende ancor pi\u00f9 difficile l\u2019individuazione dell\u2019esatto confine tra le condotte penalmente illecite a norma dell\u2019art. 346\u00a0bis\u00a0c.p. e quelle, lecite, di rappresentanza degli interessi. E ci\u00f2 anche a causa della perdurante mancanza di una disciplina extra-penale sul\u00a0lobbying, che riempia di contenuto le clausole di illiceit\u00e0 espressa (\u2018mediazione illecita\u2019 e \u2018indebitamente\u2019) contenute nel testo dell\u2019articolo.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftnref1\">[1]<\/a>\u00a0Per una sintesi sui contenuti di questo documento si veda M.C. Ubiali,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6155-la-disciplina-italiana-in-materia-di-corruzione-nell-ultimo-rapporto-del-greco-tra-le-criticita-la\">La disciplina italiana in materia di corruzione nell'ultimo rapporto del GRECO: tra le criticit\u00e0, la corruzione degli arbitri, la corruzione internazionale, il finanziamento dei partiti<\/a>, in questa\u00a0Rivista, 10 luglio 2018.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn2\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftnref2\">[2]<\/a>\u00a0Per gli altri delitti contro la pubblica amministrazione non \u00e8 necessario un intervento di adeguamento della norma alla fonte convenzionale perch\u00e9 \u2013 come spiega la relazione al Disegno di legge \u2013 \u00absi tratta di reati puniti tutti con pene minime non inferiori nel minimo a tre anni e per tali delitti l\u2019articolo 9, primo comma, del codice penale non impone la richiesta del Ministro (o l\u2019istanza o querela della parte offesa)\u00bb.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn3\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftnref3\">[3]<\/a>\u00a0La Convenzione sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali \u00e8 stata firmata il 17 dicembre 1997 ed \u00e8 entrata in vigore il 15 Febbraio 1999. La Convenzione \u00e8 in vigore in Italia dal 15 dicembre 2000 (legge di ratifica n. 300 del 2000).<\/p>\n<p><a name=\"_ftn4\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftnref4\">[4]<\/a>\u00a0Il documento contenente le raccomandazioni rivolte all\u2019Italia nel 2014 dal Working Group on Bribery \u00e8 consultabile a questo\u00a0<a href=\"http:\/\/www.oecd.org\/daf\/anti-bribery\/ItalyP3WrittenFollowUpReportEN.pdf\">link<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn5\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftnref5\">[5]<\/a>\u00a0Relazione illustrativa al Disegno di legge n. 1189, p. 18 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), consultabile a questo\u00a0<a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/leg18\/pdl\/pdf\/leg.18.pdl.camera.1189.18PDL0029490.pdf\">link<\/a>.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn6\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftnref6\">[6]<\/a>\u00a0Cfr.\u00a0Ivi, p. 19.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn7\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftnref7\">[7]<\/a>\u00a0Il D.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ha infatti ampliato le ipotesi di appropriazione indebita procedibili a querela anche a quei casi di fatto commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o di fatto aggravato da taluna delle circostanze indicate dal n. 11 dell\u2019art. 61 c.p. per le quali, prima di tale d.lgs., era prevista la procedibilit\u00e0 d\u2019ufficio.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn8\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftnref8\">[8]<\/a>\u00a0Relazione, cit., p. 25.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn9\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftnref9\">[9]<\/a>\u00a0Ivi,\u00a0p. 26.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn10\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftnref10\">[10]<\/a>\u00a0Cfr.\u00a0ex multis\u00a0C.edu, Grande camera, sent. 5 gennaio 2008,\u00a0Ramanauskas c. Lituania.<\/p>\n<p><a name=\"_ftn11\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti#_ftnref11\">[11]<\/a>\u00a0Su questi profili si veda R. Cantone, G.L. Gatta,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/5869-a-proposito-del-ricorso-ad-agenti-provocatori-per-contrastare-la-corruzione\">A proposito del ricorso ad agenti provocatori per contrastare la corruzione<\/a>, in questa\u00a0Rivista, 22 febbraio 2018.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cagliari, 23 Dic 2018 &#8211; Disegno di legge n. 1189, presentato alla Camera il 24 settembre 2018 dal Ministro della Giustizia Bonafede (Misure per il&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5953,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49,51,53],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/168960"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=168960"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/168960\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5953"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=168960"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=168960"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=168960"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}