{"id":168958,"date":"2018-12-23T12:45:53","date_gmt":"2018-12-23T11:45:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/?p=168958"},"modified":"2018-12-23T12:45:53","modified_gmt":"2018-12-23T11:45:53","slug":"riforme-della-corruzione-e-della-prescrizione-del-reato-il-punto-sulla-situazione-in-attesa-dellimminente-approvazione-definitiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2018\/12\/23\/riforme-della-corruzione-e-della-prescrizione-del-reato-il-punto-sulla-situazione-in-attesa-dellimminente-approvazione-definitiva\/","title":{"rendered":"Riforme della corruzione e della prescrizione del reato: il punto sulla situazione, in attesa dell\u2019imminente approvazione definitiva."},"content":{"rendered":"<p>Cagliari, 23 Dic 2018 - \u00c8 ormai imminente, a quanto pare, l\u2019approvazione definitiva della c.d.\u00a0legge spazza-corrotti, che strada facendo ha ampliato il proprio oggetto ben oltre la materia dei delitti contro la p.a., proponendosi come \u00e8 noto di riformare la disciplina generale della\u00a0prescrizione del reato, bloccata dopo la sentenza di primo grado.<\/p>\n<p>Il d.d.l., presentato dal Ministro della Giustizia Bonafede alla Camera il 24 settembre 2018 (solo tre mesi fa), \u00e8 stato approvato in prima lettura dalla Camera il 22 novembre 2018 e dal Senato, in seconda lettura, il 13 dicembre 2018. L\u2019approvazione \u00e8 avvenuta, in tale ultima occasione, attraverso il voto di fiducia.\u00a0La terza e definitiva lettura del d.d.l. \u00e8 in programma alla Camera domani, 18 dicembre 2018.<\/p>\n<p>Sotto l\u2019albero di Natale, i penalisti troveranno verosimilmente \u2013 piaccia o meno \u2013\u00a0una riforma di ampia portata, che interessa: la\u00a0parte generale\u00a0del codice penale (prescrizione del reato, pene accessorie, riabilitazione, sospensione condizionale della pena in rapporto ai delitti contro la p.a.); la\u00a0parte speciale\u00a0(corruzione e altri delitti contro la p.a., comprese, tra l\u2019altro, l\u2019abrogazione della norma sul millantato credito e la riformulazione di quella sul traffico di influenze illecite); l\u2019ordinamento penitenziario\u00a0(estensione della disciplina dell\u2019art. 4\u00a0bis\u00a0o.p. a concussione, corruzione, induzione indebita e peculato; esclusione di tutte le pene accessorie perpetue \u2013 anche di quelle previste per reati diversi da quelli contro la p.a. \u2013 dall\u2019effetto estintivo previsto dall\u2019art. 47, co. 12 o.p. per l\u2019affidamento in prova al servizio sociale); la\u00a0procedura penale\u00a0(disciplina del patteggiamento per i delitti contro la p.a., nuova misura cautelare del divieto temporaneo di contrattare con la p.a., riformata disciplina delle intercettazioni informatiche o telematiche per i delitti contro la p.a., operazioni sotto copertura estese ai delitti contro la p.a.); la disciplina della\u00a0responsabilit\u00e0 da reato degli enti\u00a0ex d.lgs. n. 231\/2001 (inclusione del traffico d\u2019influenze illecite tra i reati presupposto; aumento significativo della durata delle sanzioni interdittive in caso di condanna per alcuni delitti contro la p.a.).<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Questa\u00a0Rivista\u00a0ha gi\u00e0 dato cursoriamente conto, con una scheda di Chiara Ubiali (<a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6230-presentato-alla-camera-il-nuovo-disegno-di-legge-in-materia-di-corruzione-cd-spazza-corrotti\">clicca qui<\/a>), delle molte novit\u00e0 contemplate nell\u2019originario disegno di legge, che ha tuttavia subito significative modifiche nel corso dei lavori parlamentari. Della modifica pi\u00f9 discussa e rilevante \u2013 quella relativa alla disciplina della\u00a0prescrizione del reato\u00a0\u2013 si \u00e8 pure dato conto con un contributo a firma di chi scrive (<a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6310-prescrizione-bloccata-dopo-il-primo-grado-una-proposta-di-riforma-improvvisa-ma-non-del-tutto-impro\">clicca qui<\/a>), nonch\u00e9 con la pubblicazione delle registrazioni\u00a0video delle audizioni parlamentari e dei comunicati di alcune associazioni di studiosi e di magistrati (rinvenibili nella colonna di sinistra). Va peraltro qui segnalato e messo in evidenza che di questa riforma, destinata a cancellare con un tratto di penna quella realizzata un anno fa dal precedente governo con la c.d. legge Orlando, si prevede l\u2019entrata in vigore differita al 1\u00b0 gennaio 2020. La legge Orlando continuer\u00e0 pertanto a trovare applicazione per tutto l\u2019anno prossimo, ragion per cui ci \u00e8 parso ulteriormente interessante pubblicare in data odierna\u00a0<a href=\"https:\/\/www.penalecontemporaneo.it\/d\/6373-la-riforma-della-prescrizione-del-reato-legge-orlando\">un contributo di Stefano Zirulia<\/a>\u00a0a commento di quella riforma, destinato al\u00a0\u201cLibro dell\u2019anno del diritto\u201d\u00a0della Treccani.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Quando il disegno di legge sar\u00e0 definitivamente approvato, sar\u00e0 nostra cura procedere a un meditato esame delle diverse novit\u00e0 normative in materia di delitti contro la p.a. e di prescrizione del reato e non mancheremo di ospitare contributi a riguardo. Riteniamo tuttavia di fare cosa utile ai nostri lettori pubblicando sin d\u2019ora il\u00a0testo approvato col voto di fiducia dal Senato\u00a0\u2013 destinato verosimilmente a restare invariato nell\u2019imminente passaggio alla Camera \u2013, unitamente al\u00a0Dossier del Servizio studi del Senato\u00a0stesso, che fornisce una prima lettura dell\u2019articolata riforma.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Senza alcuna pretesa di completezza, mi limito qui a segnalare ai lettori, tra le molte novit\u00e0 della riforma, alcune tra le pi\u00f9 rilevanti introdotte nel corso dei lavori parlamentari e pertanto non presenti nella citata scheda di Chiara Ubiali, gi\u00e0 pubblicata su questa\u00a0Rivista.<\/li>\n<\/ol>\n<p>3.1.\u00a0Gi\u00e0 ho detto della modifica della disciplina della prescrizione del reato, della quale si prevede l\u2019entrata in vigore differita. Quanto alla seconda anima della legge in gestazione, relativa a corruzione e delitti contro la p.a., va segnalato anzitutto come l\u2019iter\u00a0in Parlamento non ha stravolto i pilastri portanti della riforma, a partire dall\u2019inasprimento delle pene accessorie\u00a0(interdizione dai pubblici uffici e incapacit\u00e0 di contrattare con la p.a.) realizzato in direzioni diverse: a) ampliando il novero dei casi in cui alla condanna conseguono le suddette pene accessorie; b) aumentando considerevolmente la durata di quelle\u00a0temporanee\u00a0(non pi\u00f9 da 1 a 5 anni bens\u00ec da 5 a 7 anni); c) estendendo i casi in cui la pene stesse sono\u00a0perpetue; d) prevedendo un termine pi\u00f9 lungo per ottenere la riabilitazione delle pene accessorie perpetue (7 anni dalla riabilitazione, che non produce effetto, quanto meno immediato, rispetto a quelle pene); e) prevedendo la possibilit\u00e0 che, in\u00a0deroga all\u2019art. 166 c.p., il giudice, nel sospendere l\u2019esecuzione della pena, possa non estenderne gli effetti alle pene accessorie stesse; f) prevedendo la possibilit\u00e0, in sede di\u00a0patteggiamento\u00a0\u00a0allargato, di negoziare la sospensione o l\u2019applicazione delle suddette pene accessorie, anche perpetue; g) prevedendo che, in sede di patteggiamento \u2018ordinario\u2019, sia possibile applicare le suddette pene accessorie; h) introducendo quale\u00a0misura cautelare\u00a0il divieto temporaneo di contrattare con la p.a.; \u00a0i) prevedendo, infine, che l\u2019esito positivo dell\u2019affidamento in prova al servizio sociale, che estingue ogni effetto penale della condanna (comprese le pene accessorie, secondo la giurisprudenza) non si estenda alle pene accessorie perpetue.<\/p>\n<p>Da segnalare anzitutto, rispetto a entrambe le pene accessorie perpetue in questione, come una disposizione chiave per realizzare il c.d. DASPO per i corrotti \u00e8 rappresentata dal\u00a0nuovo testo dell\u2019art. 179 c.p.\u00a0L\u2019originaria versione del d.d.l. prevedeva che la\u00a0riabilitazione\u00a0non avesse effetto rispetto a quelle pene accessorie, estinguibili dopo\u00a012 anni\u00a0dall\u2019intervenuta riabilitazione a condizione che il condannato riabilitato desse prova di buona condotta (cio\u00e8 continuasse a dare prova di buona condotta). Questa disciplina \u00e8 stata modificata diminuendo considerevolmente il termine decorso il quale, in caso di buona condotta, si produce l\u2019effetto estintivo sulle pene perpetue: non pi\u00f9 12 anni, come nell\u2019originario d.d.l., bens\u00ec\u00a07 anni. A conti fatti, se la riforma sar\u00e0 approvata il condannato a pena perpetua potr\u00e0 chiedere la riabilitazione, come oggi, decorsi almeno tre anni dalla data in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia altrimenti estinta, salvo dover per\u00f2 attendere ulteriori sette anni per l\u2019estinzione della pena accessoria perpetua, senza poter contare sulla scorciatoia oggi rappresentata dal buon esito dell\u2019affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47, co. 12 o.p.). Si noti che\u00a0le modifiche dell\u2019art. 179 c.p. e dell\u2019art. 47, co. 12 o.p. hanno portata generale e riguardano, pertanto, tutte le pene accessorie perpetue, con effetti che non sono limitati al settore dei delitti contro la p.a.<\/p>\n<p>Da segnalare ancora, quanto alla disciplina dell\u2019interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 317\u00a0bis\u00a0c.p.), che il legislatore ha dato rilievo alle\u00a0circostanze attenuanti di cui all\u2019art. 323\u00a0bis\u00a0c.p.\u00a0in una duplice direzione. Si \u00e8 opportunamente previsto che\u00a0se il fatto \u00e8 di particolare tenuit\u00e0\u00a0(art. 323\u00a0bis, co. 1 c.p.) trova applicazione, in luogo della pena accessoria perpetua, la corrispondente pena temporanea (da 5 a 7 anni). Se, viceversa, ricorre la circostanza della\u00a0collaborazione\u00a0di cui all\u2019art. 323\u00a0bis, co. 2 c.p., la condanna importa, in luogo della pena accessoria perpetua, la corrispondente pena temporanea da 1 a 5 anni. La prima previsione mira a porre la disciplina in linea con il principio di proporzione; la seconda costruisce un ponte d\u2019oro per il \u2018pentito\u2019 che non possa percorrere la via, maestra, rappresentata dalla causa di non punibilit\u00e0 introdotta nel nuovo art. 323\u00a0bis\u00a0c.p.<\/p>\n<p>3.2.\u00a0Proprio la\u00a0causa di non punibilit\u00e0 per chi denuncia la corruzione\u00a0rappresenta \u2013 quanto meno sotto il profilo delle opzioni politico-criminali \u2013 una delle principali novit\u00e0 introdotte dal disegno di legge in esame. Rispetto al testo originario, nel corso dei lavori parlamentari la disciplina \u00e8 stata modificata in tre direzioni: a) estendendo la causa di non punibilit\u00e0 alla\u00a0corruzione in atti giudiziari; b) escludendone l\u2019applicabilit\u00e0 all\u2019agente sotto copertura(per il timore che dietro al denunciante che guadagna l\u2019impunit\u00e0 possa nascondersi un agente provocatore); c) modificando la tempistica della denuncia utile: non pi\u00f9 prima dell\u2019iscrizione della notizia di reato (un termine normalmente ignoto al denunciante) e comunque entro sei mesi dalla commissione del fatto, come nella versione originaria, bens\u00ec\u00a0\u201cprima di avere notizia\u201d dello svolgimento delle indagini e comunque entro quattro mesi dalla commissione del fatto.<\/p>\n<p>3.3.\u00a0Nonostante le perplessit\u00e0 manifestate durante i lavori parlamentari, non ha invece subito modifiche la disciplina riformata delle\u00a0operazioni sotto copertura (art. 9, co. 1 l. 16 marzo 2006, n. 146), estesa come \u00e8 risaputo dal d.d.l. alla corruzione e ad altri delitti contro la p.a. Il legislatore, fin dalla relazione di accompagnamento al d.d.l., ha sottolineato la differenza tra le operazioni sotto copertura, volte ad acquisire elementi di prova relativi a reati in essere, e l\u2019agente provocatore, che invece, istigandone la commissione, crea un reato che altrimenti non sarebbe stato commesso. E la\u00a0preoccupazione del possibile abuso delle operazioni sotto copertura, per provocare il reato, \u00e8 alla base della disposizione (essa s\u00ec riformulata) secondo cui la causa di non punibilit\u00e0 di cui all\u2019art. 323\u00a0ter\u00a0(connessa alla denuncia del reato) non si applica in favore dell\u2019agente sotto copertura che ha agito in violazione del citato art. 9 l. n. 146\/2006. Senonch\u00e9\u00a0il testo della riformata disposizione, nella misura in cui consente all\u2019agente sotto copertura di dare e ricevere tangenti, anche nell\u2019ambito di un rapporto bilaterale (cio\u00e8 al di fuori di contesti complessi\/organizzati, ma nell\u2019ambito di un semplice schema corrotto-corruttore), lascia a mio parere residuare il rischio di possibili abusi,\u00a0sub specie\u00a0di sconfinamenti, pi\u00f9 o meno palesi, nella provocazione. E\u2019 un rischio che potr\u00e0 e dovr\u00e0 essere evitato ricorrendo a\u00a0un\u2019interpretazione conforme a Costituzione, che valorizzi, per il tramite dell\u2019art. 117 Cost., la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo in materia di\u00a0entrapment,\u00a0che ravvisa una violazione dell\u2019art. 6 Cedu (diritto all\u2019equo processo) quando risulti che, senza la provocazione, il reato non sarebbe stato commesso e che, pertanto, le forze dell\u2019ordine non si sono limitate a un ruolo passivo rispetto a un reato in essere, ma hanno creato il reato stesso, incitando l'autore a commetterlo (cfr. ad es.\u00a0<a href=\"http:\/\/en.tm.lt\/dok\/Ramanauskas_v__Lithuania_JUDG.pdf\">Romanauskas c. Lituania, 2008<\/a>) .<\/p>\n<p>3.4.\u00a0Tra le novit\u00e0 introdotte dalla riforma in gestazione, oggetto di modifiche rispetto all'originaria versione del d.d.l., segnalo la nuova disciplina della\u00a0riparazione pecuniaria\u00a0ex\u00a0art. 322\u00a0quater\u00a0c.p., che viene estesa anche al corruttore e sembra assumere i connotati di una sanzione, dal problematico coordinamento con la confisca. Essa infatti \u00e8 obbligatoria, in caso di condanna per corruzione e altri reati, e comporta sempre \u201cil pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell\u2019ammi\u00adnistrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell\u2019incaricato di un pubblico ser\u00advizio\u201d. Non solo, la riparazione pecuniaria, in base a un nuovo art. 165, co. 4 c.p., diventa un obbligo al cui adempimento il giudice \u00e8 tenuto a subordinare la sospensione condizionale della pena.<\/p>\n<p>3.5.\u00a0Rilevanti modifiche riguardano poi l\u2019esecuzione\u00a0delle pene per i reati di corruzione. Il regime differenziato di cui all\u2019art. 4 bis, co. 1 o.p.\u00a0viene infatti esteso ai\u00a0reati di cui agli artt. \u201c314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-\u00a0ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis\u201d del codice penale\u00a0(non anche al traffico di influenze illecite, come nell\u2019originaria versione del d.d.l.); sicch\u00e8\u00a0gli autori di questi reati potranno accedere ai benefici penitenziari \u2013 comprese le misure alternative alla detenzione \u2013 solo nei casi in cui collaborino con la giustizia; collaborazione che deve essere prestata \u2013 come si \u00e8 precisato nel corso dei lavori parlamentari \u2013 \u201c ai sensi dell\u2019art. 323\u00a0bis, co. 2 c.p.\u201d.\u00a0Questa disciplina, improntata ad estremo rigore e di dubbia legittimit\u00e0 costituzionale sotto il profilo dell\u2019equiparazione del trattamento rispetto a reati di gravit\u00e0 tra loro ben diversa, va letta assieme alla causa di non punibilit\u00e0 per chi denuncia e all\u2019attenuante (con effetti sulle pene principali e, come si \u00e8 visto, anche sulle pene accessorie), riconosciuta a chi collabora in un momento in cui la causa di non punibilit\u00e0, evidentemente, non \u00e8 pi\u00f9 applicabile. La collaborazione, incentivata nella fase delle indagini e a processo in corso, finisce per essere indotta\u00a0in sede di esecuzione, pena l\u2019impossibilit\u00e0 di accedere ai benefici penitenziari e pertanto la condanna a scontare la pena in carcere.<\/p>\n<p>3.6.\u00a0Da ultimo, vanno segnalate alcune riforme che incidono sulla disciplina della\u00a0responsabilit\u00e0 da reato degli enti: da un lato, si inserisce nel catalogo dei reati presupposto il\u00a0traffico di influenze illecite; dall\u2019altro lato, si inasprisce la disciplina delle\u00a0sanzioni interdittive\u00a0in caso di condanna per concussione e alcune ipotesi di corruzione, aumentandone la durata in una misura (fino a sette anni, se l\u2019illecito \u00e8 commesso da soggetti in posizione apicale) comunque inferiore a quanto previsto dall\u2019originario d.d.l., oggetto, sul punto, di forti critiche anche da parte di Confindustria, in sede di audizione. Anche in questo caso il legislatore ha inteso premiare la\u00a0collaborazione, stabilendo che le sanzioni interdittive hanno una durata inferiore (da tre mesi a due anni) \u201cse prima della sentenza di primo grado l\u2019ente si \u00e8 efficacemente adoperato per evitare che l\u2019attivit\u00e0 delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l\u2019individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilit\u00e0 trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l\u2019adozione e l\u2019attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/leg18\/pdl\/pdf\/leg.18.pdl.camera.1189.18PDL0040420.pdf\">Per il testo del disegno di legge approvato dal Senato, clicca qui<\/a>.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.senato.it\/service\/PDF\/PDFServer\/BGT\/01083175.pdf\">Per il dossier del Servizio studi del Senato, clicca qui<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cagliari, 23 Dic 2018 &#8211; \u00c8 ormai imminente, a quanto pare, l\u2019approvazione definitiva della c.d.\u00a0legge spazza-corrotti, che strada facendo ha ampliato il proprio oggetto ben&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5953,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49,51,53],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/168958"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=168958"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/168958\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5953"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=168958"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=168958"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=168958"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}