{"id":120759,"date":"2015-12-16T18:00:10","date_gmt":"2015-12-16T17:00:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/?p=120759"},"modified":"2015-12-16T18:00:10","modified_gmt":"2015-12-16T17:00:10","slug":"inps-fondi-di-solidarieta-bilaterali-nuovo-assegno-ordinario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2015\/12\/16\/inps-fondi-di-solidarieta-bilaterali-nuovo-assegno-ordinario\/","title":{"rendered":"Inps &#8211; Fondi di solidariet\u00e0 bilaterali: nuovo assegno ordinario"},"content":{"rendered":"<p>Roma, 16 Dic 2015 - Con la <a href=\"http:\/\/www.inps.it\/bussola\/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20201%20del%2016-12-2015.htm\">circolare Inps n. 201<\/a> vengono disciplinati gli aspetti normativi, amministrativi ed operativi legati alla gestione del nuovo assegno ordinario previsto dall\u2019art. 30 del Decreto legislativo n. 148 del 14\/9\/2015. Con questa circolare si aggiunge un importante tassello al quadro normativo delle integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro.<\/p>\n<p>L\u2019assegno ordinario \u00e8 un trattamento di integrazione salariale assicurato dai Fondi di solidariet\u00e0 bilaterali in caso di sospensione o riduzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa - per le stesse causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) o straordinaria (CIGS) \u2013 in favore dei lavoratori operanti in settori che non rientrano nel campo di applicazione della CIG, e il nuovo decreto ne ha modificato in modo sostanziale la disciplina per quanto attiene il termine di presentazione della domanda, la durata della prestazione, il termine per il rimborso o il conguaglio da parte dei datori di lavoro e le causali che ne giustificano il ricorso.<\/p>\n<p>La principale novit\u00e0 \u00e8 l\u2019ampliamento della platea dei beneficiari delle prestazioni dei Fondi di solidariet\u00e0, obbligatori per tutti i settori che non rientrano nell\u2019ambito di applicazione della CIGO\/CIGS, in relazione a datori di lavoro che occupano mediamente pi\u00f9 di cinque dipendenti.<\/p>\n<p>Un\u2019altra novit\u00e0 riguarda la durata dell\u2019assegno, che l\u2019attuale sistema lega alle singole causali. Mentre prima la durata della prestazione era ricalcata sulla normativa della cassa integrazione guadagni ordinaria e pertanto non potevano essere autorizzate sospensioni eccedenti i 12 mesi, oggi la durata complessiva pu\u00f2 raggiungere, nel caso della causale contratto di solidariet\u00e0, i 36 mesi.<\/p>\n<p>Rispetto al sistema previgente, l\u2019attuale assetto normativo introduce, inoltre, due differenti termini, uno iniziale, prima del quale non pu\u00f2 essere presentata la domanda, ed uno finale. Si tratta di termini ordinatori, il cui mancato rispetto non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l\u2019irricevibilit\u00e0 della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della stessa e la decadenza dal trattamento per i periodi anteriori.<\/p>\n<p>La nuova disciplina trova applicazione per le domande presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto (24\/09\/2015), anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di tale data. Pertanto, per consentire alle aziende e all\u2019Istituto di adeguare le relative procedure di invio online delle istanze, sar\u00e0 neutralizzato il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza del decreto e la pubblicazione della circolare: per gli eventi di sospensione o riduzione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa intervenuti in tale periodo, la decorrenza dei quindici giorni utili per la presentazione della domanda \u00e8 la data di pubblicazione della <a href=\"http:\/\/www.inps.it\/bussola\/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20201%20del%2016-12-2015.htm\">circolare 201\/2015<\/a>.<\/p>\n<p>I Fondi gi\u00e0 costituiti che presentano disposizioni difformi rispetto a quanto previsto dal decreto \u2013 che limitano dunque il loro campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano mediamente pi\u00f9 di quindici dipendenti, come previsto dalla previgente disciplina - devono necessariamente adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2015. Per tutti gli altri Fondi gi\u00e0 conformi alle nuove norme non \u00e8 necessario alcun adeguamento. Com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Roma, 16 Dic 2015 &#8211; Con la circolare Inps n. 201 vengono disciplinati gli aspetti normativi, amministrativi ed operativi legati alla gestione del nuovo assegno&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":115297,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49,51],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/120759"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=120759"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/120759\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=120759"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=120759"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=120759"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}