{"id":113396,"date":"2015-04-30T17:20:51","date_gmt":"2015-04-30T16:20:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/30\/04\/2015\/pensioni-la-consulta-boccia-il-blocco-della-perequazione-botta-da-5mld-per-le-casse-pubbliche"},"modified":"2015-04-30T17:20:51","modified_gmt":"2015-04-30T16:20:51","slug":"pensioni-la-consulta-boccia-il-blocco-della-perequazione-botta-da-5mld-per-le-casse-pubbliche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2015\/04\/30\/pensioni-la-consulta-boccia-il-blocco-della-perequazione-botta-da-5mld-per-le-casse-pubbliche\/","title":{"rendered":"Pensioni, la consulta boccia il blocco della perequazione. &#8216;Botta&#8217; da 5mld per le casse pubbliche"},"content":{"rendered":"<p>La norma che, per il 2012 e 2013, ha stabilito, \"in considerazione della contingente situazione finanziaria\", che sui trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il minimo Inps scattasse il blocco della perequazione, ossia il meccanismo che adegua le pensione al costo della vita, \u00e8 incostituzionale. Lo ha deciso la Corte Costituzionale, 'bocciando' l'art. 24 del decreto legge 201\/2011. Una decisione che far\u00e0 sentire il suo peso sulle casse pubbliche, secondo le stime dell'Avvocatura dello Stato, fornite in occasione dell'udienza pubblica, sarebbe di circa 1,8 miliardi per il 2012 e circa 3 miliardi per il 2013.<\/p>\n<p>\"L'interesse dei pensionati, in particolar modo i titolari di trattamenti previdenziali modesti, \u00e8 teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio\", afferma la Corte nella sentenza 70 depositata oggi, di cui \u00e8 relatore il giudice Silvana Sciarra.<\/p>\n<p>A sollevare la questione di legittimit\u00e0 costituzionale erano stati, con varie ordinanze tra il 2013 e il 2014, il Tribunale di Palermo, sezione lavoro; la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna; la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria. Secondo la Consulta, le motivazioni indicate alla base del decreto sono blande e generiche, mentre l'esito che si produce per i pensionati \u00e8 pesante.<\/p>\n<p>\"Deve rammentarsi - si legge nella sentenza - che, per le modalit\u00e0 con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, \u00e8, per sua natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bens\u00ec sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento \u00e8 gi\u00e0 stato intaccato\".<\/p>\n<p>\"La censura relativa al comma 25 dell'art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalit\u00e0 e adeguatezza del trattamento pensionistico - dice ancora la sentenza - induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalit\u00e0, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attivit\u00e0\".<\/p>\n<p>\"Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalit\u00e0 del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36 Costituzione) e l'adeguatezza (art. 38). Quest'ultimo \u00e8 da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidariet\u00e0\" (art. 2) e \"al contempo attuazione del principio di eguaglianza\", (art. 3).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La norma che, per il 2012 e 2013, ha stabilito, &#8220;in considerazione della contingente situazione finanziaria&#8221;, che sui trattamenti pensionistici di importo superiore a tre&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/113396"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=113396"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/113396\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=113396"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=113396"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=113396"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}