{"id":104873,"date":"2013-07-07T17:20:42","date_gmt":"2013-07-07T16:20:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/07\/07\/2013\/diritto-in-pillole-non-e-configurabile-il-reato-di-maltrattamenti-in-famiglia-da-parte-del-dirigente-di-una-grande-azienda-nei-confronti-del-dipendente"},"modified":"2013-07-07T17:20:42","modified_gmt":"2013-07-07T16:20:42","slug":"diritto-in-pillole-non-e-configurabile-il-reato-di-maltrattamenti-in-famiglia-da-parte-del-dirigente-di-una-grande-azienda-nei-confronti-del-dipendente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2013\/07\/07\/diritto-in-pillole-non-e-configurabile-il-reato-di-maltrattamenti-in-famiglia-da-parte-del-dirigente-di-una-grande-azienda-nei-confronti-del-dipendente\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: non \u00e8 configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia da parte del dirigente di una grande azienda nei confronti del dipendente."},"content":{"rendered":"<p>La sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha recentemente dovuto affrontare la vicenda relativa ad un dirigente di una importante societ\u00e0 il quale veniva imputato del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ai sensi dell\u2019art. 572 del codice penale. Le varie condotte contestategli in danno della persona offesa consistevano tra l\u2019altro in una immotivata esclusione da un gruppo di lavoro, nel provocare senso di mortificazione e stress emotivo con atteggiamenti astiosi, nell\u2019adibire a compiti non adeguati a titoli e competenze, nell\u2019impedimento di avanzamento a qualifica superiore.<\/p>\n<p>Tuttavia, il dirigente veniva assolto sia in primo che in secondo grado perch\u00e9 il fatto non sussiste e, contro la sentenza di appello, presentavano ricorso per Cassazione il pubblico ministero e la parte civile. Quest\u2019ultima in particolare lamentava come la Corte d\u2019appello, pur avendo associato alle dimensioni dell\u2019azienda avente una organizzazione obiettivamente complessa ed articolata le modalit\u00e0 della quotidiana convivenza per diverso tempo in un medesimo ufficio \u201copen space\u201d, avesse ritenuto il quotidiano rapporto tra dirigente e sottoposto non di tipo familiare nelle imprese di una certa dimensione.<\/p>\n<p>Nella sentenza n. 19760 del 08.05.2013 la Suprema Corte riteneva per\u00f2 insussistente il reato contestato anche sulla base degli ulteriori elementi di fatto descritti dalla ricorrente, quali la conoscenza di informazioni sulla vita personale dei colleghi, il lavoro quotidiano nel medesimo ambiente e la frequentazione di riunioni. Tutte circostanze ritenute non idonee a rappresentare un ambiente di lavoro parafamiliare.<\/p>\n<p>Gi\u00e0 in una precedente e recente pronuncia, infatti, la Corte aveva precisato come all\u2019estensione oltre l\u2019ambito strettamente familiare delle condotte sussumibili nella fattispecie descritta nella norma in discorso dovesse essere posto un limite.<\/p>\n<p>L\u2019art. 572 \u00e8 inserito in una parte del codice dedicata ai delitti contro la famiglia ed il suo ambito di applicazione, pur venendo progressivamente esteso, \u00e8 limitato alla famiglia ed ai fanciulli. Per tale motivo, dunque, il presupposto della parafamiliarit\u00e0 del rapporto di sovraordinazione rappresenta il limite alla suddetta estensione: tale rapporto si deve perci\u00f2 caratterizzare dalla sottoposizione di una persona alla autorit\u00e0 di altra in un contesto di prossimit\u00e0 permanente e di abitudini di vita, anche lavorativa, tipiche di un rapporto familiare.<\/p>\n<p>In conclusione la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha rigettato, escludendo che il rapporto tra datore di lavoro e dipendente di una grande azienda possa essere ricondotto a quello parafamiliare. Senza porre alcuna limitazione nel senso sopraindicato, infatti, qualsiasi relazione lavorativa dovrebbe configurare una sorta di comunit\u00e0 parafamiliare alla quale applicare il delitto di cui all\u2019art. 572, includendo anche condotte poste in essere in un contesto pi\u00f9 ampio e complesso che avrebbero in realt\u00e0 rilevanza solo in ambito civile in quanto considerate \u201cmobbing\u201d. CS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha recentemente dovuto affrontare la vicenda relativa ad un dirigente di una importante societ\u00e0 il quale veniva&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104873"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=104873"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104873\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=104873"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=104873"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=104873"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}