{"id":104791,"date":"2013-07-28T17:20:41","date_gmt":"2013-07-28T16:20:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/28\/07\/2013\/diritto-in-pillole-chi-fa-il-parcheggiatore-abusivo-non-commette-un-reato-ma-un-semplice-illecito-amministrativo"},"modified":"2013-07-28T17:20:41","modified_gmt":"2013-07-28T16:20:41","slug":"diritto-in-pillole-chi-fa-il-parcheggiatore-abusivo-non-commette-un-reato-ma-un-semplice-illecito-amministrativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2013\/07\/28\/diritto-in-pillole-chi-fa-il-parcheggiatore-abusivo-non-commette-un-reato-ma-un-semplice-illecito-amministrativo\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: chi fa il parcheggiatore abusivo non commette un reato ma un semplice illecito amministrativo."},"content":{"rendered":"<p>Il caso in esame questa settimana trae origine dalla condanna di un uomo in primo grado per non aver ottemperato al provvedimento con il quale il questore gli aveva espressamente vietato l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di parcheggiatore abusivo in prossimit\u00e0 di un ospedale.<\/p>\n<p>L\u2019imputato veniva infatti riconosciuto colpevole del reato di cui all\u2019art. 650 del codice penale, in forza del quale \u201cchiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall\u2019autorit\u00e0 per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d\u2019igiene, \u00e8 punito, se il fatto non costituisce un pi\u00f9 grave reato, con l\u2019arresto fino a tre mesi o con l\u2019ammenda fino a euro 206\u201d.<\/p>\n<p>A seguito del ricorso per Cassazione esperito dall\u2019imputato, la prima sezione penale della Corte di Cassazione pronunciava la sentenza n. 15936 del 08.04.2013 nella quale riconosceva la inconfigurabilit\u00e0 dell\u2019illecito penale contestato. Infatti, secondo i giudici di legittimit\u00e0 perch\u00e9 si possa imputare ad alcuno il reato di inosservanza dei provvedimenti dell\u2019autorit\u00e0 sono necessario due presupposti: l\u2019inosservanza deve riguardare un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di circostanze o eventi tali da far ritenere che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta ovvero si astenga dal porla in essere. Inoltre l\u2019inosservanza deve riguardare un provvedimento adottato in relazione a situazioni non contemplate da specifiche previsioni normative che comportino una sanzione autonoma e specifica.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, infatti, secondo la Suprema Corte il provvedimento adottato dal questore non era specificamente indirizzato all\u2019imputato ma riguardava una generalit\u00e0 di soggetti che svolgevano attivit\u00e0 abusive e risultava adottato in via del tutto generale per effetto di una disposizione tipicamente regolamentare. Ed \u00e8 perci\u00f2 privo delle anzidette caratteristiche tipiche del provvedimento dell\u2019autorit\u00e0 secondo l\u2019art. 650.<\/p>\n<p>Inoltre, la condotta vietata dal provvedimento del questore \u00e8 espressamente disciplinata all\u2019interno di una norma amministrativa, l\u2019art. 7 del codice della strada, il quale prevede espressamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 765 ad euro 3.076 per chi esercita abusivamente l\u2019attivit\u00e0 di parcheggiatore o guardiamacchine. Di fatto, dunque, la situazione creatasi era di un provvedimento dell\u2019autorit\u00e0 di polizia che ordinava il rispetto di una norma amministrativa gi\u00e0 di per se obbligatoria e dotata di sanzione.<\/p>\n<p>Pertanto, in applicazione del principio di specialit\u00e0 per cui la norma speciale prevale sulla norma generale, al parcheggiatore abusivo pu\u00f2 essere contestato l\u2019illecito amministrativo previsto dal codice della strada e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell\u2019autorit\u00e0. CS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il caso in esame questa settimana trae origine dalla condanna di un uomo in primo grado per non aver ottemperato al provvedimento con il quale&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104791"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=104791"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104791\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=104791"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=104791"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=104791"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}