{"id":104695,"date":"2013-06-16T17:20:41","date_gmt":"2013-06-16T16:20:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/16\/06\/2013\/diritto-in-pillole-il-dipendente-pubblico-che-utilizza-il-cellulare-di-servizio-per-chiamate-private-commette-il-reato-di-peculato-duso"},"modified":"2013-06-16T17:20:41","modified_gmt":"2013-06-16T16:20:41","slug":"diritto-in-pillole-il-dipendente-pubblico-che-utilizza-il-cellulare-di-servizio-per-chiamate-private-commette-il-reato-di-peculato-duso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2013\/06\/16\/diritto-in-pillole-il-dipendente-pubblico-che-utilizza-il-cellulare-di-servizio-per-chiamate-private-commette-il-reato-di-peculato-duso\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: il dipendente pubblico che utilizza il cellulare di servizio per chiamate private commette il reato di peculato d\u2019uso."},"content":{"rendered":"<p>Una importante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sembra aver definitivamente chiarito che la fattispecie di reato applicabile nei confronti di chi utilizza l\u2019utenza telefonica assegnata per ragioni d\u2019ufficio per fini privati \u00e8 quella prevista dall\u2019art. 314, secondo comma, del codice penale, il cosiddetto peculato d\u2019uso, e non le ipotesi pi\u00f9 gravi dell\u2019abuso d\u2019ufficio, di truffa aggravata ai danni dello Stato o di peculato comune.<\/p>\n<p>Recita infatti la suddetta disposizione normativa: \u201cSi applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare un uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l\u2019uso momentaneo \u00e8 stata immediatamente restituita\u201d.<\/p>\n<p>Tuttavia, sia la giurisprudenza di merito che di legittimit\u00e0 avevano avuto nel tempo vari e variegati orientamenti interpretativi della condotta del dipendente pubblico, che sono stati ricostruiti dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19054 del 02.05.2013.<\/p>\n<p>In particolare la giurisprudenza dominante ha ritenuto a lungo configurabile il reato di peculato comune, poich\u00e9 la condotta del dipendente sarebbe consistita in una appropriazione dell\u2019energia occorrente per la conversazione telefonica. Ed essendo questa oggetto di valutazione economica poteva ritenersi oggetto materiale del peculato poich\u00e9 equiparabile alla cosa mobile di cui all\u2019art. 314, primo comma.<BR>Altro orientamento, peraltro minoritario, aveva invece ritenuto configurabile alla fattispecie in discorso il reato di abuso d\u2019ufficio. Tuttavia la Cassazione fin dal 2008 ne aveva escluso l\u2019applicabilit\u00e0 in quanto nella condotta contestata non si pu\u00f2 configurare la violazione di una norma di legge o di regolamento, elemento essenziale per la sussistenza della fattispecie.<\/p>\n<p>Un ulteriore orientamento minoritario della giurisprudenza di merito aveva ritenuto addirittura che, non potendosi equiparare l\u2019uso all\u2019appropriazione, l\u2019utilizzo privato del telefono d\u2019ufficio sia un fatto penalmente irrilevante.<BR>Tuttavia, nella sentenza in esame i giudici della Suprema Corte hanno affermato come alla fattispecie si debba applicare la norma che sanziona il peculato d\u2019uso e non il peculato comune: l\u2019uso momentaneo della cosa seguito dalla sua immediata restituzione non integra una autentica appropriazione, la quale si realizzerebbe solo con la definitiva soppressione della destinazione originaria della cosa. Non \u00e8 pertanto condivisibile l\u2019opinione finora predominante che riteneva configurabile il peculato comune (punito pi\u00f9 severamente con la reclusione da quattro a dieci anni) per la \u201cappropriazione\u201d delle energie costituite dalle onde elettromagnetiche che permettono la trasmissione della voce.<\/p>\n<p>In conclusione, quindi, la Corte sostiene che il caso concreto debba essere qualificato secondo la fattispecie meno grave del peculato d\u2019uso, poich\u00e9 la condotta del pubblico dipendente che distoglie il bene pubblico (l\u2019apparecchio telefonico) di cui \u00e8 in possesso per ragioni di servizio per utilizzarlo a fini personali e restituendolo subito dopo alla sua destinazione originaria non pu\u00f2 che essere sussumibile al reato meno grave di cui al secondo comma dell\u2019art. 314. CS.<BR><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una importante pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sembra aver definitivamente chiarito che la fattispecie di reato applicabile nei confronti di chi utilizza&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104695"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=104695"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/104695\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=104695"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=104695"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=104695"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}