{"id":103293,"date":"2013-04-15T17:20:40","date_gmt":"2013-04-15T16:20:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/15\/04\/2013\/diritto-in-pillole-il-sanitario-obiettore-di-coscienza-ha-il-dovere-di-assistere-la-paziente-nelle-fasi-che-precedono-e-seguono-lintervento-per-linterruzione-della-gravidanza"},"modified":"2013-04-15T17:20:40","modified_gmt":"2013-04-15T16:20:40","slug":"diritto-in-pillole-il-sanitario-obiettore-di-coscienza-ha-il-dovere-di-assistere-la-paziente-nelle-fasi-che-precedono-e-seguono-lintervento-per-linterruzione-della-gravidanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2013\/04\/15\/diritto-in-pillole-il-sanitario-obiettore-di-coscienza-ha-il-dovere-di-assistere-la-paziente-nelle-fasi-che-precedono-e-seguono-lintervento-per-linterruzione-della-gravidanza\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: il sanitario obiettore di coscienza ha il dovere di assistere la paziente nelle fasi che precedono e seguono l\u2019intervento per l\u2019interruzione della gravidanza."},"content":{"rendered":"<p>Il caso in esame riguarda un medico in servizio di guardia medica presso un ospedale che, in quanto obiettore di coscienza, si rifiutava di visitare ed assistere una paziente sottoposta ad intervento per l\u2019interruzione della gravidanza mediante somministrazione farmacologica, nonostante le reiterate richieste di intervento da parte dell\u2019ostetrica e gli ordini impartiti dal primario e dal direttore sanitario.<\/p>\n<p>&nbsp;Nei primi due gradi di giudizio il Tribunale e la Corte d\u2019Appello condannavano il sanitario alla pena di un anno di reclusione con l\u2019interdizione per un anno dall\u2019esercizio della professione medica per il reato di cui all\u2019art. 328 del codice penale che punisce il pubblico ufficiale che rifiuta indebitamente di compiere un atto d\u2019ufficio.<\/p>\n<p>In seguito veniva proposto ricorso per cassazione dall\u2019imputata e sulla questione si pronunciava la sesta sezione penale della Suprema Corte con sentenza n. 14979 del 02.04.2013.<\/p>\n<p>I giudici della Corte nella suddetta pronuncia affrontavano innanzitutto il profilo normativo, chiarendo che la legge n. 194\/1978 riconosce al medico obiettore il diritto di rifiutarsi di compiere le procedure dirette a determinare l\u2019aborto, con il limite per\u00f2 della tutela della salute della donna. La stessa legge, infatti, nell\u2019art. 9, comma 5, esclude l\u2019operativit\u00e0 dell\u2019obiezione nei casi in cui sia indispensabile un intervento del medico per salvare la vita della donna in imminente pericolo.<\/p>\n<p>Inoltre, sempre nell\u2019art. 9 della legge sull\u2019aborto, comma 3, esclude che l\u2019obiezione si possa riferire anche all\u2019assistenza antecedente e conseguente all\u2019intervento: il medico pu\u00f2 rifiutarsi di determinare l\u2019aborto ma non di prestare assistenza prima o dopo i fatti che hanno causato l\u2019aborto. Ed in ogni caso, qualora gli sia richiesto un intervento urgente dovuto ad un imminente pericolo di vita questi non pu\u00f2 ometterlo.<\/p>\n<p>Pertanto, la Corte ha ritenuto integrato dalla condotta dell\u2019imputata il reato di cui all\u2019art. 328, sia dal punto di vista oggettivo, avendo opposto il rifiuto di compiere un atto sanitario (recarsi a visitare la paziente al fine di verificarne le condizioni di salute) richiesto pi\u00f9 volte dal personale medico e infermieristico in una situazione di oggettivo rischio, sia sotto il profilo soggettivo-psicologico. Infatti, secondo i giudici l\u2019esercizio del diritto di obiezione di coscienza da parte del medico presuppone la consapevolezza dei limiti entro i quali possa essere esercitato. E dunque non pu\u00f2 legittimamente essere invocata l\u2019ignoranza della legge o la buona fede, poich\u00e9 l\u2019imputata opponeva un persistente rifiuto alle richieste di intervento anche dopo le spiegazioni fornitele dal primario del reparto e dal direttore sanitario. CS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il caso in esame riguarda un medico in servizio di guardia medica presso un ospedale che, in quanto obiettore di coscienza, si rifiutava di visitare&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103293"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103293"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103293\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103293"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103293"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103293"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}