{"id":103036,"date":"2013-03-18T17:20:40","date_gmt":"2013-03-18T16:20:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/18\/03\/2013\/diritto-in-pillole-la-responsabilita-per-il-danno-da-insidia-stradale-e-in-solido-tra-la-pubblica-amministrazione-e-la-ditta-appaltatrice-dei-lavori"},"modified":"2013-03-18T17:20:40","modified_gmt":"2013-03-18T16:20:40","slug":"diritto-in-pillole-la-responsabilita-per-il-danno-da-insidia-stradale-e-in-solido-tra-la-pubblica-amministrazione-e-la-ditta-appaltatrice-dei-lavori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2013\/03\/18\/diritto-in-pillole-la-responsabilita-per-il-danno-da-insidia-stradale-e-in-solido-tra-la-pubblica-amministrazione-e-la-ditta-appaltatrice-dei-lavori\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: la responsabilit\u00e0 per il danno da insidia stradale \u00e8 in solido tra la pubblica amministrazione e la ditta appaltatrice dei lavori."},"content":{"rendered":"<p>La pronuncia della terza sezione civile della Corte di Cassazione n. 4039 del 19.02.2013 trae origine dalla azione con cui due genitori convenivano in giudizio il Comune, committente dei lavori e proprietario della strada, e la ditta appaltatrice dei lavori su un tratto di strada dove aveva perduto la vita il loro figlio minorenne a seguito di un incidente stradale con la moto.<br \/>Gli attori sostenevano, infatti, che l\u2019accesso alla strada in discorso non era stato correttamente impedito dalla ditta, la quale aveva soltanto utilizzato dei blocchi di cemento che erano stati per\u00f2 rimossi. Ed inoltre il Comune non aveva adeguatamente segnalato il pericolo, n\u00e9 mediante segnaletica verticale n\u00e9 orizzontale.<\/p>\n<p>Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda ritenendo i convenuti solidalmente responsabili nella misura del 25%. La Corte d\u2019Appello, invece, riduceva al 50 % il concorso di colpa della vittima e, pur riconoscendo ai genitori il risarcimento del danno biologico e del danno morale, riteneva comunque imprudente il comportamento della vittima.<\/p>\n<p>Sempre in questo provvedimento, il giudice d\u2019appello affermava che il fondamento giuridico della responsabilit\u00e0 del Comune e dell\u2019impresa \u00e8 costituito dalla responsabilit\u00e0 per custodia ai sensi dell\u2019art. 2051 del codice civile. Veniva confermato, infatti, che le misure apprestate dall\u2019impresa per evitare danni a terzi erano del tutto insufficienti: su quest\u2019ultima, infatti, gravava il dovere giuridico di curare che lo sbarramento fosse completo ed efficace, mentre sul Comune gravava l\u2019obbligo di accertarsi dell\u2019effettivo adempimento di tale dovere<\/p>\n<p>La responsabilit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 2051 per i danni causati da cose che si hanno in custodia rappresenta una ipotesi di responsabilit\u00e0 oggettiva che trae origine dal potere che il custode esercita sulla cosa e che viene esclusa solo dal caso fortuito, cio\u00e8 da un evento esterno imprevedibile ed inevitabile. Il contratto d\u2019appalto con il quale viene affidata a singole imprese la manutenzione delle strade non esonera di per s\u00e9 la pubblica amministrazione dal dovere di controllo e sorveglianza. E\u2019 necessario, infatti, affinch\u00e9 questo si verifichi che vi sia un trasferimento totale del potere di fatto sul bene in capo all\u2019appaltatore, circostanza che non si \u00e8 verificata nel caso di specie.<\/p>\n<p>In merito al concorso di colpa, la Corte d\u2019Appello ha correttamente riconosciuto un apporto nella causazione dell\u2019evento da parte del danneggiato, ma tale apporto non \u00e8 stato cos\u00ec significativo da far venire meno la corresponsabilit\u00e0 del Comune e dell\u2019impresa.<\/p>\n<p>Pertanto, ritenendo corretto il ragionamento effettuato dal giudice d\u2019appello, la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dal Comune e dall\u2019impresa soccombenti in appello, non essendo stati entrambi in grado di provare il caso fortuito per vincere la presunzione di responsabilit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 2051.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La pronuncia della terza sezione civile della Corte di Cassazione n. 4039 del 19.02.2013 trae origine dalla azione con cui due genitori convenivano in giudizio&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103036"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103036"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103036\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103036"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103036"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103036"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}