{"id":103013,"date":"2013-03-24T17:20:40","date_gmt":"2013-03-24T16:20:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/24\/03\/2013\/diritto-in-pillole-lamministratore-che-affigge-nellatrio-condominiale-i-nomi-dei-condomini-morosi-commette-il-reato-di-diffamazione"},"modified":"2013-03-24T17:20:40","modified_gmt":"2013-03-24T16:20:40","slug":"diritto-in-pillole-lamministratore-che-affigge-nellatrio-condominiale-i-nomi-dei-condomini-morosi-commette-il-reato-di-diffamazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2013\/03\/24\/diritto-in-pillole-lamministratore-che-affigge-nellatrio-condominiale-i-nomi-dei-condomini-morosi-commette-il-reato-di-diffamazione\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: l\u2019amministratore che affigge nell\u2019atrio condominiale i nomi dei condomini morosi commette il reato di diffamazione."},"content":{"rendered":"<p>La Suprema Corte di Cassazione si \u00e8 di recente occupata della condotta tenuta da un amministratore di condominio il quale aveva affisso nell\u2019atrio condominiale un avviso circa l\u2019imminente distacco della fornitura idrica nei confronti di alcuni condomini i cui nomi venivano in esso espressamente indicati. Tale distacco avveniva a seguito della persistenza del debito nei confronti del gestore del servizio idrico da parte di tali condomini.<\/p>\n<p>Dapprima il giudice di pace e in seguito, nel giudizio d\u2019appello, il Tribunale competente avevano ritenuto fondata la responsabilit\u00e0 penale dell\u2019amministratore condominiale ai sensi dell\u2019art. 595 del codice penale per aver commesso il reato di diffamazione, offendendo la reputazione delle persone indicate nel foglio. Infatti, secondo il Tribunale in tal caso la condotta dell\u2019amministratore non poteva ritenersi giustificata neppure ai sensi dell\u2019art. 51 del codice penale (cio\u00e8 come esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), poich\u00e9 l\u2019affissione sulla porta dell\u2019ascensore del palazzo operava una comunicazione percepibile da chiunque avesse frequentato lo stabile e andava perci\u00f2 al di l\u00e0 dell\u2019ambito di potenziale interesse della notizia.<\/p>\n<p>Inoltre, essendo emerso nell\u2019istruttoria di primo grado che l\u2019imputato non aveva convocato una assemblea da almeno tre anni e che era a conoscenza da diverso tempo della situazione debitoria dei condomini, il Tribunale aveva escluso che egli fosse stato costretto a tale comportamento dalla necessit\u00e0 di informare urgentemente i condomini dell\u2019imminente distacco essendo impossibilitato a convocare l\u2019assemblea o inviare delle missive.<br \/>A seguito del ricorso presentato dall\u2019imputato veniva investita della questione la quinta sezione della Corte di Cassazione, la quale nella sentenza n. 4364 del 29.01.2013 si soffermava in particolare su due questioni.<\/p>\n<p>Innanzitutto sulla lamentata mancata applicazione della causa di giustificazione dell\u2019adempimento di un dovere, la Corte ha ritenuto non applicabile al caso concreto tale norma poich\u00e9, anche volendo ammettere che vi fosse la reale esigenza di una informazione celere della imminente interruzione del servizio, l\u2019imputato avrebbe comunque dovuto calibrare il contenuto dell\u2019informazione a tale esigenza evitando di menzionare anche l\u2019identit\u00e0 dei condomini morosi.<\/p>\n<p>In merito alla seconda questione, invece, sulla assenza di dolo da parte dell\u2019amministratore il quale non sarebbe stato animato dalla volont\u00e0 di utilizzare frasi offensive, la Suprema Corte confermava un orientamento gi\u00e0 espresso in tema di delitti contro l\u2019onore per il quale non \u00e8 richiesta l\u2019intenzione specifica dell\u2019autore di voler ingiuriare o diffamare ma \u00e8 sufficiente la volont\u00e0 consapevole di utilizzare parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere.<\/p>\n<p>Pertanto la Corte ha concluso per il rigetto del ricorso dell\u2019imputato, confermando la sua condanna al pagamento di una pena pecuniaria e delle spese processuali. CS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Suprema Corte di Cassazione si \u00e8 di recente occupata della condotta tenuta da un amministratore di condominio il quale aveva affisso nell\u2019atrio condominiale un&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103013"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=103013"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/103013\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=103013"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=103013"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=103013"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}