{"id":102125,"date":"2013-01-20T17:20:39","date_gmt":"2013-01-20T16:20:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/20\/01\/2013\/diritto-in-pillole-in-caso-di-urgenza-non-e-necessaria-lautorizzazione-dellassemblea-per-linstallazione-di-telecamere-per-la-videosorveglianza-nel-condominio"},"modified":"2013-01-20T17:20:39","modified_gmt":"2013-01-20T16:20:39","slug":"diritto-in-pillole-in-caso-di-urgenza-non-e-necessaria-lautorizzazione-dellassemblea-per-linstallazione-di-telecamere-per-la-videosorveglianza-nel-condominio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2013\/01\/20\/diritto-in-pillole-in-caso-di-urgenza-non-e-necessaria-lautorizzazione-dellassemblea-per-linstallazione-di-telecamere-per-la-videosorveglianza-nel-condominio\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: in caso di urgenza non \u00e8 necessaria l\u2019autorizzazione dell\u2019assemblea per l\u2019installazione di telecamere per la videosorveglianza nel condominio"},"content":{"rendered":"<p><P style=\"TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt\" class=MsoNormal>Di recente la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un condomino che, a seguito di reiterati danneggiamenti subiti e regolarmente denunciati dai condomini, provvedeva di sua iniziativa ad installare una telecamera per la videosorveglianza nei parcheggi condominiali e nel loro ingresso. Successivamente otteneva il rimborso dai condomini delle spese sostenute, ad eccezione di una associazione situata nell\u2019edificio che si opponeva al pagamento della sua quota.<\/p>\n<p>Il condomino si rivolgeva, quindi, al Giudice di Pace per la quota di rimborso delle spese da lui anticipate ed otteneva una condanna della convenuta al pagamento della somma dovuta. L\u2019associazione, tuttavia, ricorreva per Cassazione basandosi su due motivi.<\/p>\n<p>Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione e\/o falsa applicazione dell\u2019art. 1134 del codice civile, con il quale viene stabilito il principio per il quale le spese relative alle parti comuni dell\u2019edificio condominiale devono essere autorizzate dall\u2019assemblea o dall\u2019amministratore. Qualora tale autorizzazione manchi la spesa anticipata dal singolo condomino non pu\u00f2 essere rimborsata, salvo si tratti di una spesa urgente. Inoltre, l\u2019installazione della telecamera configurerebbe una violazione dell\u2019art. 615 bis del codice penale (\u201cinterferenze illecite nella vita privata\u201d) poich\u00e9 priva del consenso da parte dei soggetti destinatari del trattamento delle immagini.<\/p>\n<p>Nel secondo motivo, invece, si lamentava una insufficiente e contraddittoria motivazione da parte del giudice di primo grado nella sentenza impugnata, in quanto questi si sarebbe limitato ad aderire supinamente alla domanda dell\u2019attore.<\/p>\n<p>Con la sentenza n. 71 del 03.01.2013 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Secondo i giudici di legittimit\u00e0, infatti, la nuova disciplina del condominio che all\u2019art. 1122 ter del codice civile prevede la possibilit\u00e0 di installare impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell\u2019edifici con una delibera dell\u2019assemblea adottata a maggioranza degli intervenuti e almeno met\u00e0 del valore dell\u2019edificio, pu\u00f2 essere derogata nel caso in cui sussista una necessit\u00e0 ed urgenza a procedere all\u2019installazione. E nel caso in esame, come gi\u00e0 rilevato anche dal giudice di primo grado, l\u2019urgenza di procedere senza delibera o autorizzazione \u00e8 stata riconosciuta anche da tutti gli altri condomini che avevano provveduto a pagare subito la loro quota.<\/p>\n<p>Insussistente, infine, a giudizio della Suprema Corte la configurabilit\u00e0 del reato di cui all\u2019art. 615 bis. Come gi\u00e0 espresso in un precedente orientamento, la Corte ha ribadito che tale delitto si riferisce alle sole ipotesi in cui vi sia una particolare relazione del soggetto con l\u2019ambiente in cui egli vive la sua vita privata, sottraendola da ingerenze esterne a prescindere dalla sua presenza. E tale non \u00e8 appunto il caso di un\u2019area adibita a parcheggio destinata all\u2019utilizzo di un numero indeterminato di persone. CS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Di recente la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un condomino che, a seguito di reiterati danneggiamenti subiti e regolarmente denunciati dai condomini,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102125"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102125"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102125\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102125"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102125"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102125"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}