{"id":102039,"date":"2013-01-26T17:20:39","date_gmt":"2013-01-26T16:20:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cronacaonline.it\/public\/content\/index.php\/26\/01\/2013\/diritto-in-pillole-lutilizzo-di-farmaci-anabolizzanti-vietati-per-sole-finalita-estetiche-non-costituisce-reato-di-ricettazione-di-sostanze-dopanti"},"modified":"2013-01-26T17:20:39","modified_gmt":"2013-01-26T16:20:39","slug":"diritto-in-pillole-lutilizzo-di-farmaci-anabolizzanti-vietati-per-sole-finalita-estetiche-non-costituisce-reato-di-ricettazione-di-sostanze-dopanti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/2013\/01\/26\/diritto-in-pillole-lutilizzo-di-farmaci-anabolizzanti-vietati-per-sole-finalita-estetiche-non-costituisce-reato-di-ricettazione-di-sostanze-dopanti\/","title":{"rendered":"\u201cDiritto in pillole\u201d: l\u2019utilizzo di farmaci anabolizzanti vietati per sole finalit\u00e0 estetiche non costituisce reato di ricettazione di sostanze dopanti"},"content":{"rendered":"<p>Il caso in esame riguarda l\u2019assunzione da parte di tre giovani di sostanze anabolizzanti, acquistate illegalmente con la finalit\u00e0 di modificare ad ogni costo il proprio aspetto fisico. I tre imputati venivano&nbsp; successivamente condannati sia in primo grado che in appello alla pena di 5 mesi di reclusione e 300 euro di multa per il reato di ricettazione di farmaci dopanti.<\/p>\n<p>Investiti della questione per effetto del ricorso presentato dai condannati, i giudici della Suprema Corte di Cassazione accoglievano le censure dei ricorrenti con particolare riferimento alla mancanza dell\u2019elemento soggettivo del dolo specifico in capo ai tre imputati. L\u2019art. 648 del codice penale che disciplina il reato di ricettazione prevede, infatti, che viene punito colui che acquista, riceve od occulta&nbsp; denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto \u201cal fine di procurare a s\u00e9 o ad altri un profitto\u201d. Perch\u00e9 si possa configurare questo delitto \u00e8 dunque necessario che l\u2019autore della condotta vietata agisca per trarre un profitto. <br \/>I giudici di legittimit\u00e0, per\u00f2, nella sentenza n. 843 del 09.01.2013 hanno escluso che in questo caso potesse sussistere un fine di profitto sportivo, collegato alla partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico o simili. L\u2019unica finalit\u00e0 specifica perseguita era quella di modificare il proprio aspetto accettando il rischio di subire danni irreparabili alla salute causati dall\u2019assunzione di sostanze tossiche. Perci\u00f2, sulla base di tale ragionamento viene meno anche la sussistenza del reato presupposto del delitto della ricettazione, il reato di doping previsto dall\u2019art. 9, primo comma, della legge 376 del 2000.<\/p>\n<p>Vi \u00e8 per\u00f2 da dire che, secondo un orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimit\u00e0, la nozione di \u201cprofitto\u201d di cui all\u2019art. 648 non comprende solo il lucro ma qualsiasi utilit\u00e0 che l\u2019agente intenda conseguire, anche non patrimoniale. Tuttavia, nella sentenza in discorso, i giudici hanno precisato che se \u00e8 indubbio che la nozione di profitto si debba intendere come qualsiasi utilit\u00e0, il concetto di \u201cutilit\u00e0\u201d non possa estendersi all\u2019infinito: in tal caso, infatti, si giungerebbe a sanzionare la condotta di acquisto o ricezione della cosa sulla base della semplice conoscenza della sua provenienza illecita, sulla base del semplice dolo generico che non \u00e8 per\u00f2 previsto dalla norma.<\/p>\n<p>Secondo i giudici, conseguentemente, la finalit\u00e0 di compiere un\u2019azione in danno di se stessi, anche se per perseguire una utilit\u00e0 immaginaria, esclude la possibilit\u00e0 di integrare il fine di profitto e, quindi, il dolo specifico richiesto dalla norma.<\/p>\n<p>In conclusione, non si pu\u00f2 configurare il reato di ricettazione di farmaci dopanti se l\u2019assunzione avviene&nbsp; al solo scopo estetico e non \u00e8 collegata ai profitti dei risultati&nbsp; di competizioni sportive, anche se viene messa in pericolo la propria salute.<\/p>\n<p>Sulla base di tali motivazioni i giudici della seconda sezione penale della Corte annullavano la sentenza impugnata perch\u00e9 il fatto non costituisce reato. CS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il caso in esame riguarda l\u2019assunzione da parte di tre giovani di sostanze anabolizzanti, acquistate illegalmente con la finalit\u00e0 di modificare ad ogni costo il&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[49],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102039"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=102039"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/102039\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=102039"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=102039"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cronacaonline.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=102039"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}