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Sciopero generale: altra tramvata per il Ministro dei Trasporti. Il Tar boccia l’ordinanza di Salvini, lui replica: “Grazie a loro ci sarà caos”.

Roma, 12 Dic 2024 - Cambio di programma per i lavoratori dell'Unione Sindacale di Base. Il Tar del Lazio, con decreto monocratico, ha accolto la richiesta della confederazione e ha sospeso l'ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, firmata dal ministro Salvini, il 10 dicembre 2024, con la quale era stata ordinata la riduzione a quattro ore dello sciopero generale proclamato per venerdì 13 dicembre nel settore dei trasporti. 

“Domani lo sciopero è generale, regolare e legittimo e durerà 24 ore anche nei trasporti. Per una volta vincono i lavoratori e vince la democrazia. È quindi smentita l'arroganza del ministro Salvini. Domani sarà una bella giornata per la democrazia”, scrive in un comunicato l'Usb.

Immediata la risposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in polemica con la decisione: "Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani. Per l'ennesimo venerdì di caos e disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio", ha affermato.

“Considerato che non emergono, dalla gravata ordinanza, quelle ragioni che, in assenza della segnalazione della predetta Commissione, possano sorreggere la disposta precettazione, tenuto conto che i richiamati disagi discendenti dallo sciopero appaiono riconducibili all'effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro, né emergono le motivazioni in base alle quali i disagi eccederebbero tale carattere, tenuto conto della vincolante presenza di fasce orarie di garanzia di pieno servizio”, afferma il Tar del Lazio nell'accogliere la richiesta della USB di sospendere l'ordinanza .

"Considerato che sono, dunque, positivamente riscontrabili i presupposti di estrema gravità ed urgenza previsti dall'art. 56 c.p.a. per la concessione della richiesta tutela cautelare monocratica, tenuto conto dell'imminenza della data dello sciopero, come proclamato, e l'irreversibilità del pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione della gravata ordinanza di precettazione, non altrimenti riparabile, con conseguente vanificazione della stessa tutela giurisdizionale. P.Q.M. Accoglie la proposta istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, sospende l'efficacia della gravata ordinanza. Fissa per la trattazione collegiale della controversia la camera di consiglio del 13 gennaio 2025", conclude il Tar del Lazio.

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