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Nuova ordinanza del presidente della Regione Sardegna su misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna.

Cagliari, 15 Mar 2022 – Questo pomeriggio il presidente della Regione Sardegna ha emesso una nuova ordinanza su misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale e ordina che a far data dal giorno di entrata in vigore della presente Ordinanza e fino al 31 marzo 2022, fatte salve ulteriori e/o diverse valutazioni sulla base dei dati epidemiologici a disposizione, un test antigenico positivo è ritenuto sufficiente e non comporta un obbligo di conferma con test molecolare per la diagnosi di infezione da Sars-CoV2, per la definizione di caso confermato sars-CoV-2 e per le conseguenti disposizioni di isolamento o quarantena da parte dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica.

Art.2) Le disposizioni di cui all’art.1 si applicano unicamente ai test antigenici eseguiti dai soggetti autorizzati dalla Regione Sardegna, secondo le disposizioni regionali citate in premessa, non anche ai test antigenici autosomministrati.

Art.3) Al fine di assicurare la tempestiva presa in carico dei casi positivi, tutti i soggetti autorizzati all’esecuzione di test antigenici, secondo le disposizioni regionali citate in premessa, devono garantire l’inserimento dei dati nei sistemi informatici regionali già in uso e secondo le medesime modalità fino ad ora adottate, avendo cura di verificarne preventivamente l’identità personale.

Art.4) La diagnosi di infezione da Sars-CoV-2 in pazienti ospedalizzati, o per i quali deve essere disposta l’ospedalizzazione, deve essere confermata a mezzo di apposito test molecolare.

Art.5) Al fine di garantire il monitoraggio della diffusione delle varianti virali circolanti nella Regione attraverso il sequenziamento dei campioni positivi a Sars-CoV-2, in coerenza con le raccomandazioni nazionali ed internazionali, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica devono garantire la conferma con test molecolare, entro 24h, di una quota dei casi positivi al test antigenico.

Art.6) I Laboratori di rifermento regionale, per il tramite della Direzione Generale della Sanità, devono comunicare ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica la percentuale settimanale di tamponi molecolari da collezionare attraverso procedure di controllo sulla popolazione, al fine di rendere significativo sotto il profilo epidemiologico e geografico il campione esaminato e garantire il sequenziamento genomico.

Art.7) La Direzione Generale della Sanità deve verificare settimanalmente il raggiungimento dello standard di incidenza sopracitato e darne immediata comunicazione ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie del SSR. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Amministratori delle Provincie del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, all’Anci Sardegna, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, agli Assessori regionali.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Com

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