Quartu Sant’Elena (Ca) - Questa notte, A Quartucciu, attorno alle ore 01.00 in Via dei Mulini, militari della Stazione Carabinieri di Selargius, hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, S.R., di 58 anni, cagliaritano, residente a Quartucciu.
Il pensionato, fermato ad un posto di blocco del personale dell’Arma, è stato poi sottoposto al test alcolemico ed è risultato essere positivo al test con tasso di 1,08 g/l. A questo punto è scattato il ritiro della patente di guida è l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo e affidata al proprietario.
Sono state informate della vicenda la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e la Prefettura per le sanzioni amministrative previste che possono incidere pesantemente sulla circostanza che la persona possa recuperare in breve tempo la propria patente di guida.
Se il tasso supera gli 0.8 g/l ma non 1.5 g/l, come in questo caso, è penalmente rilevante (competenza del Tribunale in composizione monocratica), che comporta la pena dell'ammenda da 800 ad 3200 euro (sanzione aumentata da un terzo alla metà se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7) nonché l'arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi ad un anno.
Infine, la sanzione è raddoppiata nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza produca un incidente stradale e si applica il fermo amministrativo fino a 180 giorni (art. 186 comma 2bis) salvo che il veicolo appartenga ad un soggetto estraneo alla fattispecie illecita.
Chiarimento di Guida in stato di ebbrezza: sanzioni, accertamento, etilometro, rilevanza di patologie e di farmaci assunti
1. Trattamento sanzionatorio.
Come è stato anticipato sopra, il trattamento sanzionatorio varia a seconda dei casi, o meglio, a seconda del tasso alcolemico (grammi per litro):
A) se il tasso è inferiore o equivalente a 0.5 g/l, la fattispecie non presenta alcun profilo di illiceità;
B) se il tasso è superiore a 0.5 g/l e inferiore o equivalente a 0.8 g/l, si applicheranno: una sanzione pecuniaria (rilevanza amministrativa) che oscilla dai 527 ai 2108 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza produca un incidente stradale e si applica il fermo amministrativo fino a 180 giorni (art. 186 comma 2bis) salvo che il veicolo appartenga ad un soggetto estraneo alla fattispecie illecita.
C) se il tasso supera gli 0.8 g/l ma non 1.5 g/l, si ha una fattispecie penalmente rilevante (competenza del Tribunale in composizione monocratica), che comporta la pena dell'ammenda da euro 800 ad euro 3200 (sanzione aumentata da un terzo alla metà se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7) nonché l'arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi ad un anno. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza produca un incidente stradale e si applica il fermo amministrativo fino a 180 giorni (art. 186 comma 2bis) salvo che il veicolo appartenga ad un soggetto estraneo alla fattispecie illecita.
D) se il tasso alcolemico supera 1.5 g/l, si ha ancora rilevanza penale (competenza del Tribunale in composizione monocratica) e la fattispecie comporta l'irrogazione dell'ammenda da euro 1500 a euro 6000 (sanzione aumentata da un terzo alla metà se l'infrazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7), ed altresì l'arresto da 6 mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni (durata della sospensione da raddoppiare se il veicolo utilizzato dal conducente appartiene ad altro soggetto estraneo al reato).
Si applica, con la sentenza di condanna (anche conseguente a patteggiamento ed anche in caso di sospensione condizionale della pena), il provvedimento ablatorio della confisca del veicolo, salvo che esso appartenga ad un soggetto terzo rispetto al reato. Il concetto di “appartenenza” è stato approfondito dalla Giurisprudenza di Legittimità (Cass. 26 febbraio 2010), atteggiandosi come nozione sostanziale e non tecnico-formale: appartenenza vuol dire concreto dominio fattuale sulla cosa, slegato da una formale intestazione.
La patente è revocata nel caso di recidiva infrabiennale.
La sanzione è raddoppiata nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza produca un incidente stradale, e si applica il fermo amministrativo fino a 180 giorni (art. 186 comma 2bis), salvo che il veicolo appartenga ad un soggetto estraneo alla fattispecie illecita.
Nel caso specifico in parola (valore alcolemico superiore a 1.5 g/l), il soggetto che cagiona un sinistro in stato di alterazione psico-fisica derivante da alcol è assoggettato alla revoca della patente, salvi in ogni caso i provvedimenti di confisca e di sequestro di cui alla lettera c) del comma 2, art. 186 C.d.S.
L'aggravante che interessa le fattispecie dai risvolti penali (lettere C e D) è prevalente rispetto alle eventuali attenuanti. Essa dovrà essere applicata per prima e, solo successivamente, sulla pena così ottenuta, andranno applicate le attenuanti.
2. Accertamento dello stato di ebbrezza e focus sull'etilometro.
Per l'accertamento dello stato di ebbrezza rilevano tre commi dell'articolo 186 c.d.s., vale a dire i commi 3, 4 e 5. Per una comprensione più organica, è utile partire dal comma quinto ed effettuare una lettura “a ritroso”.
Il comma quinto si applica se il conducente ha cagionato un incidente e deve usufruire di cure mediche, consentendo alle forze dell'ordine di chiedere alla struttura sanitaria il responso in meri…
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