Oggetto:
Cagliari 14 Ago 2020 - Il presidente della Regione Sardegna a partire da oggi, 14 agosto 2020 con una nuova ordinanza ha autorizzato che a decorrere dal 14 agosto 2020, sono consentite le sagre, fiere, feste paesane e processioni a cavallo che abbiano luogo esclusivamente in spazi all’aperto, purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell’informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento interpersonale, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal DPCM del 7 agosto 2020 e dalla scheda tecnica “sagre e fiere locali” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative” approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, allegato del DPCM del 7 agosto 2020.
Art. 2) A decorrere dal 14 Agosto 2020 sono consentite le ulteriori attività svolte negli ippodromi già riaperti ai sensi delle linee di indirizzo adottate dal Ministero delle politiche agricole, a condizione che siano rispettate le “Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, allegate del DPCM del 7 agosto 2020”, in quanto compatibili.
Art. 3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 7 agosto 2020 e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 4) Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti a far data dal 14 agosto 2020 e fino al 7 settembre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020).
La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori straordinari delle Province, al Sindaco della Città metropolitana di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Com













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