Roma, 3 Mar 2020 - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, condividendo l’orientamento espresso dall’Inps, ritiene che il Reddito di cittadinanza rientri tra quei crediti di cui al secondo comma dell’articolo 545 del c.p.c, vale a dire oggetto di impignorabilità assoluta.
Chiaramente identificato dalla norma istitutiva come misura fondamentale di contrasto alla povertà, volto a garantire sostegno economico di nuclei in condizioni di povertà, il RdC può senz’altro considerarsi ricompreso tra i crediti di cui al secondo comma dell’articolo 545 del c.p.c, che indica come non pignorabili, tra l’altro, “i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza”. Com















