Roma, 18 Ago 2017- Il Ministero della Salute ha pubblicato due circolari esplicative del decreto-vaccini. In una ribadisce: niente nido o scuola dell'infanzia per chi non vaccina il figlio, anche se paga la sanzione pecuniaria. Il divieto non vale invece per il ciclo della scuola dell'obbligo.
Il chiarimento: la sanzione estingue l'obbligo di vaccinare ma non permette di andare a scuola "La sanzione estingue l'obbligo della vaccinazione - si legge - ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell'infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l'anno di accertamento dell'inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all'adempimento dell'obbligo vaccinale".
"Diversamente, per gli altri gradi di istruzione, e precisamente per quelli dell'obbligo - si legge sempre nella circolare - la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami". I minori non vaccinabili per ragioni di salute, spiega la nota, sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati.
"Inoltre, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicheranno alla ASL, mediante modalità operative decise localmente dalla ASL, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati".
"Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell'individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l'effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni".
È quanto si legge in una delle due circolari: "Tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta e coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità". Una malattia acuta grave o moderata, con o senza febbre, può richiedere un posticipo della vaccinazione fino alla risoluzione della malattia (controindicazione temporanea). Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni, "non essendo certificazioni, dovranno essere rilasciate dai medici gratuitamente, senza oneri a carico dei richiedenti".
Per l'anno scolastico 2017/2018 ci sono disposizioni transitorie: "la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di appuntamento per l'effettuazione della vaccinazione presso la Asl territorialmente competente, dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017 per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 per le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale". Si può presentare la cosiddetta autocertificazione ma tutta "la documentazione idonea comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie" deve essere consegnata entro il 10 marzo 2018.
Anche il ministero dell'Istruzione sui vaccini ha diramato la circolare che contiene le prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n.119 del 31 luglio 2017. La nota contiene le indicazioni per le istituzioni scolastiche, a partire da quelle per la gestione della fase transitoria prevista per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.
Il decreto-legge, come convertito, non cambia la normativa vigente dal punto di vista dell'accesso a scuola: l'articolo 100 del Testo Unico in materia di Istruzione del 1994 già subordinava l'ammissione alla scuola dell'infanzia alla presentazione della certificazione di talune vaccinazioni. Con la legge, anzi, gli adempimenti previsti per le istituzioni scolastiche saranno semplificati: le scuole non dovranno più acquisire per gli iscritti le certificazioni delle vaccinazioni effettuate, ma semplicemente trasmettere l'elenco degli alunni alle ASL, tramite il sistema informativo del Ministero.
La legge, come è noto, estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutte gli alunni di età compresa tra zero e 16 anni. E dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare l'offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra zero e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie. All'obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile al link fornito dal Ministero della Salute: www.salute.gov.it/vaccini.