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Ddl riforme, sì definitivo della camera. Ultima parola al referendum

Roma, 12 Apr 2016 - Con 361 sì e 7 no la Camera dei Deputati ha approvato il Ddl Boschi sulla riforma della costituzione. Non hanno votato i deputati dell’opposizione.

Dopo due anni arriva il via libera finale alle riforme costituzionali. Con una maggioranza schiacciante, 361 sì, e l'assenza delle opposizioni dall'Aula al momento del voto, la Camera dei deputati licenzia in via definitiva il Ddl. La palla passa ora ai cittadini, che dovranno esprimersi attraverso il referendum. Il prossimo autunno - questa la data scelta dal governo - Matteo Renzi si giocherà il suo stesso futuro politico, avendo voluto sin dall'inizio legare a doppio filo il suo destino a quello delle riforme. Queste le principali novità introdotte dal Dddl Boschi.

Camera dei deputati e Senato della Repubblica hanno composizione e funzioni diverse. La Camera, con 630 deputati, rappresenta la Nazione ed è l'unica titolare del rapporto di fiducia con il Governo. Ha funzione di indirizzo politico e di controllo sull'attività del Governo.

Cento (74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 componenti di nomina del presidente della Repubblica) saranno i senatori. I futuri senatori saranno scelti, in conformità alle decisioni assunte dagli elettori, dai consigli regionali per mezzo di una legge elettorale che dovrà essere varata entro 6 mesi dall'entrata in vigore della riforma costituzionale. Il termine decorrerà dopo che si sarà svolto il referendum confermativo.

Le regioni avranno poi tre mesi (90 giorni) per adeguarsi. I cinque senatori scelti dal Colle dureranno in carica sette anni come il Capo dello Stato e non possono fare più di un mandato. Senatori a vita restano gli ex presidenti della Repubblica.

La durata del mandato dei nuovi senatori è pari a quella degli organi delle istituzioni del territorio in cui sono stati eletti. Conservano l'immunità parlamentare e non ricevono alcuna indennità parlamentare, mantengono invece quella che hanno in qualità di sindaco o di consigliere regionale. Resta l'esercizio della funzione senza vincolo di mandato.