Cagliari, 26 Gen 2016 - Il presidente della Quarta Commissione, Luigi Lotto (Pd), ha dichiarato che con l’approvazione del 2512 si è data risposta “a un tema che dovremo riprendere ma inserire il tema per due comuni è una cosa inopportuna e dal sapore elettoralistico”.
Il capogruppo di Sel, Daniele Cocco ha preannunciato voto contrario al 2550 ed ha sottolineato l’impegno della maggioranza per la salvaguardare dei posti di lavoro. L’esponente della maggioranza ha definito l’emendamento Tedde-Peru “strumentale”.
Alberto Randazzo (Fi) ha dichiarato voto a favore al 2550 ed ha affermato che con l’approvazione del 2512 emergono atteggiamenti discriminatori tra territori e tra i lavoratori.
Posto in votazione l’emendamento 2550 è stato respinto con 32 contrari e 20 favorevoli.
Il capogruppo di Forza Italia, Pietro Pittalis, ha chiesto alla presidenza di procedere con voto elettronico palese per i commi 1, 3, 7 e 8 dell’emendamento sostitutivo totale n. 1987 e a scrutinio segreto per i commi 4, 5, e 6 del medesimo emendamento.
Il presidente della commissione Autonomia, Francesco Agus, ha annunciato la presentazione non solo delle norme transitorie ma anche di norme “che spieghino le caratteristiche di transitorietà del presente articolo così da scongiurare il pericolo che possa rappresentare uno strumento per aumentare la spesa”. Il capogruppo di Sel, Daniele Cocco, ha lamentato che il capogruppo Pittalis – a suo giudizio – avrebbe di fatto espresso dichiarazione di voto sul 1987 e dunque non si potrebbe procedere con lo scrutinio segreto.
Il presidente del Consiglio ha replicato che le dichiarazioni in sede di discussione generale non inficiano la richiesta di voto segreto ed ha aperto la votazione a scrutinio palese su commi 1, 3, 7 e 8 che sono stati approvati con 21 favorevoli e 31 contrari. A scrutinio segreto sono stati approvati (25 favorevoli, 23 contrari e 1 astenuto) i commi 4, 5 e 6.
Il presidente dell’assemblea ha quindi dichiarato decaduti tutti gli altri emendamenti all’articolo 40 che assorbe anche l’articolo 40 ter (disciplina transitoria delle partecipazioni provinciali di enti a rilevanza regionale e polo culturale nuorese).
Aperta la discussione sull’articolo 40 bis (amministratori straordinari) il relatore Deriu (Pd) ha dichiarato parere favorevole per gli emendamenti soppressivi totali n. 810=1095=1724=1988=2197 e con parere conforme della Giunta sono stati approvati con 33 favorevoli e 17 contrari.
Dichiarati decaduti tutti gli altri emendamenti presentati all’articolo 40 bis si è passati all’articolo 51 (attribuzione di funzioni alle unioni dei Comuni) e il relatore Deriu (parere conforme della Giunta) ha dichiarato parere contrario a tutti gli emendamenti presentati.
Il consigliere Locci (Fi) ha sottolineato il rischio di una polverizzazione delle competenze attribuite alle province con la legge 9\2006 ed ha dichiarato: «Questo modo di conferire funzioni e competenze rischia di non fare chiarezza ma di aumentare la confusione».
Posto in votazione l’emendamento soppressivo totale 1109=1786 non è stato approvato (32 contrari e 18 favorevoli), così come l’emendamento 963 e il 1414=1788, mentre l’Aula con 31 favorevoli e 19 contrari ha dato il via libera al testo dell’articolo 51.
Aperta la discussione sull’articolo 52 (modifiche all’articolo 61 della legge regionale 9\2006 – risorse idriche) il relatore Deriu concordemente con la Giunta ha dichiarato parere contrario per tutti gli emendamenti presentati.
Il consigliere Locci (Fi) ha ribadito le perplessità sulle modalità con le quali si procede per il conferimento delle funzioni: «Rischiamo che domani un cittadino che chieda il permesso per realizzare un pozzo resti senza alcuna risposta».
Il presidente ha quindi posto in votazione il testo dell’articolo 52 che è stato approvato con 26 favorevoli e 18 contrari.
Aperta la discussione sull’articolo 53 (modifiche articolo 61 legge regionale 9\2006 – agricoltura) il relatore Deriu ha dichiarato parere contrario (giunta conforme) a tutti gli emendamenti presentati e non sono stati approvati, con distinte votazioni gli emendamenti 965; 1415; 1416 e 1417 mentre con 29 favorevoli e 20 contrari è stato approvato l’articolo 53.
Aperta la discussione sull’articolo 54 (modifiche articolo 19 legge regionale 9\2006 – industria) il relatore Deriu ha dichiarato parere contrario (giunta conforme) a tutti gli emendamenti presentati e il consigliere Locci (Fi) è intervenuto per ribadire perplessità sulle modalità di trasferimento di compiti e funzioni alle unioni dei comuni. L’esponente dell’opposizione si è soffermato sulla incompatibilità tra l’incarico di sindaco e presidente di consorzio industriale, invitando i primi cittadini che si trovano in tale condizione a dimettersi dall’incarico di presidente del Cda del consorzio.
Il presidente Ganau ha posto in votazione il testo dell’articolo 54 che è stato approvato con 31 favorevoli e 19 contrari.
Si è quindi passati all’esame dell’articolo 55 “Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 9 del 2006 (Energia)”.
Dopo aver acquisito il parere sugli emendamenti del relatore di maggioranza e della Giunta, il presidente Ganau ha messo in votazione gli emendamenti soppressivi totali 967, 1113 e 1792 che sono stati respinti dall’Aula. Bocciati, in rapida successione, anche gli emendamenti soppressivi parziali n. 968, 969, 1418, 1419, 1420 e 1421. Via libera invece al testo dell’articolo 55. Per effetto di questa decisione, all’articolo 21 della legge n.9 del 2006 si aggiungerà il comma 3 bis che attribuisce alle unioni dei comuni i seguenti compiti e funzioni amministrative: a) redazione, adozione e attuazione dei piani di intervento per la promozione di fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia; b) controllo del rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti; c) adozione degli atti riguardanti reti di interesse locale di oleodotti, gasdotti e stoccaggio di energia, escluso quello di metano in giacimento; d) individuazione di aree finalizzate alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento; e) provvedimenti che interessano una sola unione di comuni relativi a: 1) gruppi elettrogeni; 2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt; 3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti di interesse locale; 4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili; 5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse. Via libera dall’Aula anche all’articolo 56, che sostituisce la parola “unione dei comuni” a “province” nell'articolo 27 della legge regionale n. 9 del 2006 (Fiere e commercio).
Subito dopo si è passati alla discussione dell’articolo 57 “Modifiche all'articolo 77 della legge regionale n. 9 del 2006 (Beni culturali)”. Il presidente Ganau ha dato la parola al relatore di maggioranza Roberto Deriu (Pd) che ha chiesto di sospendere la seduta per dieci minuti. La richiesta è stata accolta dal presidente.
Alla ripresa dei lavori, il relatore ha espresso parere negativo sugli emendamenti soppressivi totali 971, 1115 e 1794 che sono stati respinti. Approvato invece il sostitutivo totale n 2005 (Manca, Deriu, Agus) che affida alle unioni dei comuni la gestione associata dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura e dei relativi servizi. La norma stabilisce inoltre che alle unioni spetta garantire il buon funzionamento e lA fruizione degli istituti e dei luoghi a loro affidati. Le unioni dei comuni concorrono alla valorizzazione dei beni culturali, nel rispetto degli indirizzi regionali mediante: a) l’istituzione e la gestione di sistemi museali e bibliotecari di istituti e luoghi della cultura del territorio; b) la promozione della didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con operatori del settore e le istituzioni scolastiche e universitarie; c) la promozione del patrimonio culturale anche a fini turistici; d) il coordinamento e la pubblicazione sui siti telematici istituzionali di un calendario trimestrale e annuale delle attività.
Un decreto individuerà, infine, gli istituti e i luoghi della cultura da affidare alle unioni dei comuni.
Si è poi passati all’esame dell’articolo 58 “Modifiche all'articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006 (Spettacolo e attività culturali)”. Acquisiti i pareri del relatore della legge e della Giunta, il presidente ha messo in votazione gli emendamenti soppressivi totali n.972,116 e 1795 che sono stati respinti. Disco verde invece per l’emendamento n. 2527 all’emendamento sostitutivo totale 2006. Per effetto del voto, all’art.58 si aggiungerà il 58 bis che modifica l’articolo 4 della legge n.18 del 2006.
Via libera anche al sostitutivo totale 2006 (Manca, Deriu Agus) che modifica l’articolo 79 della stessa legge. Gli articoli 58 e 58 bis, così riscritti, stabiliscono che le unioni dei comuni, sulla base degli indirizzi regionali, promuovono e gestiscono le attività culturali, di ricerca e studio anche attraverso l’erogazione di contributi, organizzano iniziative dirette a favorire l’integrazione delle attività culturali con quelle relative all’istruzione scolastica.
In attuazione della legge, le unioni avranno anche il compito di: promuovere l’attività di spettacolo e la formazione di pubblico per finalità sociali e di sviluppo locale; partecipare alla costituzione e gestione di soggetti stabili; concorrere alla distribuzione della produzione teatrale e musicale del territorio; promuovere e sostenere la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole; promuovere manifestazioni di spettacolo organizzate da operatori privati non professionisti.
L’Aula ha poi approvato l’emendamento aggiuntivo n.2007 (Deriu Agus) che modifica la legge regionale 9 del 2006 sullo sport prevedendo tra i compiti e le funzioni della Regione anche l’erogazione di contributi per la partecipazione a singole trasferte previste dalla legge regionale n.17 del 1999 “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”.
Parere favorevole anche per l’articolo 59 “Modifiche all'articolo 81 della legge regionale n. 9 del 2006” (Sport) che sostituisce la parola “province” con “unioni dei comuni”.
Si è quindi passati all’esame dell’articolo 60. L’Aula ha bocciato tutti gli emendamenti soppressivi totali e approvato, invece, il sostitutivo totale (Manca, Deriu, Agus) che abroga l'articolo 82 della legge regionale n. 9 del 2006 (Cultura e lingua sarda)”.
Via libera anche all’articolo 61 che modifica l'articolo 73 della legge regionale n. 9 del 2006 (Istruzione) attribuendo alle unioni dei comuni i seguenti compiti e funzioni: a) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio; b) interventi a favore degli istituti professionali; c) erogazione di contributi a favore delle Università della terza età in Sardegna.
L’Aula ha poi preso in esame l’articolo 63 “Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006 (Turismo)”. Il presidente ha messo in votazione gli emendamenti soppressivi totali n.975,112 e 1812 che sono stati respinti. Approvato invece l’emendamento aggiuntivo n.2542 all’emendamento sostitutivo totale n.2009 che introduce l’articolo 63 bis con modifiche alla legge n.5 del 2006 (Disciplina generale delle attività commerciali). Disco verde anche per i sostitutivi totale n.2009 (Deriu-Agus) e 2214 (Crisponi). L’articolo 63 così riscritto attribuisce alle unione dei comuni le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo ed estende alla città metropolitana la possibilità di ospitare strutture di vendita con superfici fino a 2500 mq attualmente previste per i centri con più di 50mila abitanti.
Approvati infine gli emendamenti aggiuntivi n. 2010 e 2282 che modificano l’art.32 della legge n.9 del 2006 sostituendo le parole “all’amministrazione provinciale” con le parole “all’unione dei comuni”.
Il presidente Ganau ha quindi messo in discussione l’articolo 64 “Attribuzioni di funzioni di programmazione alla Regione”. L’Aula ha respinto tutti gli emendamenti soppressivi totali e parziali e approvato il testo dell’articolo che disciplina l'attribuzione alla Regione delle funzioni di programmazione già conferite alle province nei settori: cultura e lingua sarda, artigianato, industria, fiere e commercio, formazione professionale, miniere e risorse geotermiche, trasporti.
La norma modifica il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2006 aggiungendo il 3 bis con il quale si stabilisce che la Regione può delegare ai comuni in forma singola o associata, l'esercizio di proprie funzioni o specifiche attività al fine di garantire la piena attuazione del principio di sussidiarietà verticale.
Via libera anche agli emendamenti aggiunti n. 2215 e2284 che inseriscono le parole “e turismo” dopo la parola “trasporti” nel comma 1 dell’art 64. Bocciato infine l’emendamento aggiuntivo n.2288 (Comandini e più) che proponeva la ricostituzione del Craai (Centro regionale antimalarico e anti insetti).
Successivamente il Consiglio ha approvato, respingendo tutti gli emendamenti dell’opposizione, gli articoli 65 (Artigianato), 66 (Industria), 67 (Fiere-Commercio), 68 (Formazione professionale) e 69 (Miniere, risorse geo-termiche); si tratta degli articoli con cui la legge regionale 9/2006 delegava queste materie alle province che ora, con la riforma, devono essere ricollocate presso i nuovi enti.
Il capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis, a nome dell’opposizione, ha chiesto la sospensione della seduta per 10 minuti; la richiesta è stata accolta. Segue