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Se pagati entro 30 giorni dalla scadenza Tasi e Imu non è dovuta nessun interesse di mora.Cagliari

Il Servizio Tributi informa i contribuenti, i CAF ed i professionisti che le sanzioni e gli interessi per omesso, parziale e/o ritardato pagamento della Tasi e dell’Imu non sono dovuti nel caso in cui si provveda al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014 (16 luglio 2014).

Le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi, per l’annualità 2014, potranno essere detratte dal versamento a saldo del mese di dicembre 2014.

I Comuni infatti possono, in virtù dell'incertezza normativa, considerare applicabili le disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto del Contribuente (Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanza n. 1/DF prot. 18240 del 23/06/2014).