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“Diritto in pillole”: chi fa il parcheggiatore abusivo non commette un reato ma un semplice illecito amministrativo.

Il caso in esame questa settimana trae origine dalla condanna di un uomo in primo grado per non aver ottemperato al provvedimento con il quale il questore gli aveva espressamente vietato l’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo in prossimità di un ospedale.

L’imputato veniva infatti riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 650 del codice penale, in forza del quale “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”.

A seguito del ricorso per Cassazione esperito dall’imputato, la prima sezione penale della Corte di Cassazione pronunciava la sentenza n. 15936 del 08.04.2013 nella quale riconosceva la inconfigurabilità dell’illecito penale contestato. Infatti, secondo i giudici di legittimità perché si possa imputare ad alcuno il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità sono necessario due presupposti: l’inosservanza deve riguardare un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di circostanze o eventi tali da far ritenere che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta ovvero si astenga dal porla in essere. Inoltre l’inosservanza deve riguardare un provvedimento adottato in relazione a situazioni non contemplate da specifiche previsioni normative che comportino una sanzione autonoma e specifica.

Nel caso di specie, infatti, secondo la Suprema Corte il provvedimento adottato dal questore non era specificamente indirizzato all’imputato ma riguardava una generalità di soggetti che svolgevano attività abusive e risultava adottato in via del tutto generale per effetto di una disposizione tipicamente regolamentare. Ed è perciò privo delle anzidette caratteristiche tipiche del provvedimento dell’autorità secondo l’art. 650.

Inoltre, la condotta vietata dal provvedimento del questore è espressamente disciplinata all’interno di una norma amministrativa, l’art. 7 del codice della strada, il quale prevede espressamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 765 ad euro 3.076 per chi esercita abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Di fatto, dunque, la situazione creatasi era di un provvedimento dell’autorità di polizia che ordinava il rispetto di una norma amministrativa già di per se obbligatoria e dotata di sanzione.

Pertanto, in applicazione del principio di specialità per cui la norma speciale prevale sulla norma generale, al parcheggiatore abusivo può essere contestato l’illecito amministrativo previsto dal codice della strada e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. CS.