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“Diritto in pillole”: il conducente che assume medicinali contenenti alcol resta imputabile del reato di guida in stato di ebbrezza.

Il principio delineato dalla sentenza del 03.04.2013 n. 15562 della quarta sezione della Corte di Cassazione prevede che il conducente consapevole di assumere medicinali che possono incidere sulla presenza di alcol nel sangue non deve mettersi alla guida dell’autoveicolo.

Il caso in esame, infatti, riguardava un soggetto che a seguito di un incidente stradale da lui causato veniva sottoposto al test con l’etilometro. Dal risultato emergeva che l’uomo aveva un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l e veniva perciò denunciato e successivamente condannato in primo grado per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 commi 2 lettera c) e 2-bis alla pena pecuniaria di 4.000 euro.

La Corte d’Appello, riformando la sentenza emessa nel primo giudizio, concedeva all’imputato le attenuanti generiche e riduceva la condanna al pagamento della somma di 2.666 euro, con sospensione condizionale della pena e non menzione nel certificato penale.

Contro tale decisione l’imputato ricorreva in Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza di condanna principalmente basandosi sulla circostanza per la quale l’accertamento effettuato dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente fosse avvenuto ben 9 ore dopo il pranzo dove l’uomo ammetteva di aver consumato bevande alcoliche e, precedentemente, di aver assunto farmaci idonei i valori del tasso alcolemico.

Pertanto il ricorrente riteneva che il processo penale fosse stato viziato dal mancato espletamento di una perizia finalizzata a chiarire in quale misura i medicinali assunti avessero influito sulla protrazione nel tempo degli effetti dell’alcol. Infatti, sempre secondo quanto da lui sostenuto, l’accertamento anche di una minima influenza avrebbe potuto condurre alla conclusione che senza l’assunzione dei farmaci il tasso alcolemico sarebbe stato inferiore, con tutte le conseguenze anche in ordine al trattamento sanzionatorio.

La Corte di Cassazione, però, non era dello stesso avviso e rigettava il ricorso. Secondo i giudici della quarta sezione penale, infatti, la rinnovazione delle prove nel giudizio d’appello ha carattere eccezionale e si può ricorrere ad esso soltanto qualora il giudice ritenga, a sua discrezione, di non poter decidere allo stato degli atti.

Inoltre, sempre secondo gli ermellini non si poteva ritenere che l’espletamento di una perizia fosse da ritenersi indispensabile ai fini della decisione, poiché era dimostrato che il ricorrente era consapevole degli effetti dei medicinali che assumeva e, proprio per questo, non avrebbe mai dovuto mettersi alla guida del veicolo. CS.